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Legge

L.R. Calabria 43/2023

Modifiche e integrazioni della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per

Normativa regionaleL.R. Calabria 43/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 32/1996 sostituendo in molti casi il riferimento al reddito con l’ISEE familiare per requisiti, graduatorie e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ridisegna le fasce ISEE e i canoni, disciplina l’aggiornamento biennale, la pubblicazione delle graduatorie e alcuni profili processuali. Si applica ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina calabrese sugli alloggi ERP e sui canoni di locazione

Modifiche alla disciplina calabrese sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica

La legge interviene sulla legge regionale Calabria 25 novembre 1996, n. 32, aggiornando in modo organico i criteri economici e varie regole procedurali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi ERP. Il fulcro della riforma è il passaggio dal reddito all’ISEE familiare come parametro centrale per accesso, permanenza e determinazione del canone.

Ambito applicativo e criterio economico di riferimento

La disciplina regionale viene ricalibrata sull’ISEE familiare, che sostituisce progressivamente il reddito complessivo o documentato in numerose disposizioni della l.r. 32/1996. Il limite generale per l’accesso è fissato in 10.500,00 euro di ISEE familiare, con aggiornamento annuale da parte del dipartimento regionale competente in base alla variazione ISTAT FOI dell’anno precedente.

Requisiti di accesso, permanenza e condizioni rilevanti

La legge adegua diverse disposizioni sui requisiti soggettivi e sulle condizioni economiche richieste nei bandi e nelle procedure di assegnazione, sostituendo il richiamo al reddito con quello all’ISEE familiare. In particolare:

  • per l’accesso agli alloggi ERP il requisito economico è l’ISEE familiare non superiore al limite dell’articolo 9;
  • anche in altri punti della disciplina, relativi a requisiti, verifiche e permanenza, il parametro di valutazione diventa l’ISEE familiare;
  • i riferimenti al reddito del nucleo familiare, al reddito complessivo e al reddito convenzionale sono sostituiti dal nuovo parametro ISEE.

Procedura di formazione delle graduatorie

La legge interviene sulla formazione delle graduatorie provvisorie e definitive. La graduatoria provvisoria deve indicare il punteggio di ciascun concorrente e i modi e termini per l’opposizione; viene adottata dall’ufficio comunale competente e pubblicata subito nell’albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva segue una disciplina più articolata:

  • è assunta con provvedimento definitivo del competente ufficio comunale;
  • è pubblicata all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
  • deve essere sempre visibile sui siti web comunali, con aggiornamento in tempo reale dopo eventuali assegnazioni di alloggi ERP;
  • in caso di contenzioso promosso dal concorrente, il Comune acquisisce il parere motivato, obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione per la costituzione in giudizio.

Commissioni e impugnabilità degli atti

I verbali e le deliberazioni delle Commissioni, nell’ambito dell’incarico loro affidato, non sono direttamente impugnabili dai concorrenti partecipanti al bando di concorso. La norma limita quindi l’azione diretta contro tali atti endoprocedimentali.

Calcolo del canone di locazione ERP

La nuova formulazione dell’articolo 35 ridefinisce il sistema di calcolo del canone per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’ATERP e gli altri enti gestori determinano biennalmente il canone sulla base dell’ISEE familiare dell’assegnatario e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo, calcolato secondo i parametri usati dall’Agenzia delle entrate per le rendite catastali in relazione al valore catastale dell’alloggio.

L’ISEE familiare va aggiornato:

  • per gli assegnatari già in essere, al 31 dicembre dell’anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni;
  • per i nuovi assegnatari, alla data di assegnazione;
  • per chi non ha comunicato i dati nell’anno antecedente al biennio, alla data di regolarizzazione; fino alla regolarizzazione il canone può restare applicato nella misura prevista per la fascia di decadenza.

Fasce ISEE e livelli di canone

La legge introduce tre fasce economiche principali, con percentuali e limiti massimi mensili differenziati:

  • Fascia di tutela: ISEE da 0,00 a 10.000,00 euro; canone non superiore al 42% del canone oggettivo; canone mensile massimo tra 40,00 e 130,00 euro.
  • Fascia di permanenza: ISEE da 10.000,01 a 33.334,00 euro; canone non superiore al 90% del canone oggettivo; canone mensile massimo tra 150,00 e 490,00 euro.
  • Fascia di decadenza: ISEE da 33.334,01 a 9.999.999.999,99 euro; canone non superiore al 115% del canone oggettivo; canone mensile massimo tra 510,00 e 550,00 euro.

In caso di omessa denuncia dell’ISEE familiare aggiornato, il canone sale fino a un massimo del 130% del canone oggettivo, con canone mensile massimo di 600,00 euro. La tabella allegata dettaglia i segmenti ISEE e i corrispondenti canoni massimi mensili e percentuali applicabili.

Ospitalità di terzi e ricalcolo del canone

Se nell’alloggio sono ospitate altre persone, oltre a quelle considerate per l’ISEE familiare base, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, gli enti gestori applicano per i corrispondenti periodi un canone ricalcolato tenendo conto dell’ISEE familiare dell’assegnatario e della quota riferibile all’ospite, secondo la formula indicata dalla legge.

Canone per alloggi assegnati alle pubbliche amministrazioni per emergenze abitative

Per gli alloggi assegnati a pubbliche amministrazioni per emergenze abitative, il canone mensile dovuto è pari al canone oggettivo dell’alloggio interessato dal provvedimento.

Comunicazioni alla Regione e equilibrio economico della gestione

ATERP e gli altri enti gestori devono comunicare alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, tutti gli elementi necessari per verificare il pareggio costi-ricavi di amministrazione in relazione al limite previsto per la decadenza dell’assegnazione. Nel calcolo vanno considerati anche gli oneri fiscali e di manutenzione, con esclusione degli alloggi a canone sociale.

Altre modifiche puntuali alla l.r. 32/1996

La legge aggiorna numerose ulteriori disposizioni della disciplina regionale sostituendo il riferimento al reddito con quello all’ISEE familiare, in materia di:

  • requisiti e condizioni per l’assegnazione;
  • determinazione e revisione del canone;
  • verifiche successive e permanenza nell’alloggio;
  • altre previsioni collegate alla situazione economica del nucleo familiare.

Regime transitorio e decorrenza

Le disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 si applicano solo ai bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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