Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 44/2023

Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo

Normativa regionaleL.R. Calabria 44/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria l’installazione, modifica, controllo e risanamento degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi, nel rispetto della normativa statale e dei limiti elettromagnetici. Prevede catasto regionale, regolamenti e mappe comunali, piani annuali degli operatori, procedure per impianti temporanei e misure di risanamento. I Comuni adottano il regolamento entro 12 mesi; prima applicazione con trasmissione dei piani entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Disciplina regionale degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi

Disciplina regionale degli impianti radioelettrici in Calabria

La legge regionale Calabria n. 44/2023 disciplina localizzazione, installazione, modifica, controllo e risanamento degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle reti nel rispetto della tutela ambientale e sanitaria, secondo il principio di precauzione e nel quadro della normativa statale e dei limiti elettromagnetici vigenti.

Finalità e principi generali

La Regione dichiara di agire nel rispetto della Costituzione, della legge quadro n. 36/2001, del DPCM 8 luglio 2003, del Codice delle comunicazioni elettroniche, del d.l. n. 179/2012 e del d.lgs. n. 208/2021. La disciplina regionale si concentra su:

  • predisposizione dei regolamenti comunali per l’installazione e la modifica degli impianti;
  • semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure;
  • controllo e vigilanza;
  • definizione delle modalità e dei tempi di risanamento in caso di superamento dei limiti.

La Regione afferma inoltre il principio di precauzione: impianti nuovi e adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico minori possibili, compatibilmente con i limiti di legge.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge si applica a tutti gli impianti operanti tra 100 kHz e 300 GHz, inclusi:

  • impianti a microcelle;
  • impianti mobili su carrato;
  • impianti provvisori.

Per le definizioni si rinvia integralmente all’articolo 3 della legge n. 36/2001. Restano soggetti alla normativa statale sulla salute e sicurezza i lavoratori professionalmente esposti. Per Forze armate e Forze di polizia la disciplina opera tenendo conto delle esigenze di servizio previste dalla normativa statale. Sono inoltre salve le competenze statali e quelle dell’AGCOM.

Catasto regionale degli impianti

Presso l’ARPACAL è istituito il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, coordinato con il Catasto nazionale. La Regione richiama anche l’istituzione del CERCAL avvenuta con decreto dirigenziale del 14 luglio 2022.

Il Catasto contiene i dati previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 relativi agli impianti presenti sul territorio regionale. Ai fini dell’aggiornamento:

  • i gestori di impianti radioelettrici e radiotelevisivi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge devono trasmettere a Comune e ARPACAL i dati tecnici e localizzativi entro 60 giorni;
  • in caso di variazione di titolarità, il nuovo titolare comunica l’evento a Comune, Regione, ARPACAL e CO.RE.COM. entro 30 giorni;
  • in caso di disattivazione, il titolare comunica l’evento agli stessi soggetti entro 30 giorni.

Regione, Comuni e ARPACAL collaborano all’aggiornamento del Catasto tramite scambio di informazioni. Il CO.RE.COM. utilizza le informazioni del Catasto per le proprie funzioni regionali.

Disciplina comunale, regolamento e mappa delle localizzazioni

I Comuni, nel rispetto dei criteri localizzativi regionali e degli standard urbanistici, approvano un regolamento comunale per garantire il corretto inserimento territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione.

I Comuni devono inoltre individuare i siti più idonei per:

  • nuove installazioni;
  • modifiche tecnologiche di impianti esistenti.

La scelta dei siti deve avvenire con modalità partecipative, secondo la tempistica prevista dalla normativa statale, in coerenza con la pianificazione nazionale delle reti. I siti individuati formano la Mappa comunale delle localizzazioni, soggetta ad aggiornamenti.

Le procedure di approvazione e aggiornamento del regolamento e della disciplina locale devono garantire trasparenza, informazione e partecipazione consultiva di residenti, soggetti pubblici e privati interessati. Le regole sulla localizzazione del comma relativo ai nuovi siti non si applicano agli impianti per l’emittenza radiofonica e televisiva.

Piani di rete e programmi di sviluppo

Ogni anno, entro il 30 aprile, i gestori delle reti interessati devono presentare al Comune il programma di sviluppo della rete da realizzare nell’anno solare di riferimento, così da consentire l’adeguamento della disciplina comunale. L’obbligo non sussiste se non si intendono apportare modifiche ai piani e programmi dell’anno precedente.

I piani e programmi devono contenere:

  • la cartografia degli impianti esistenti nel territorio comunale, con indicazione delle caratteristiche tecnologiche;
  • la cartografia delle aree di ricerca o dei siti puntuali per nuovi impianti e degli interventi di modifica degli impianti esistenti da realizzare nei successivi 12 mesi, con specifica delle tecnologie da impiegare per ciascun impianto.

Il Comune verifica i programmi con istruttoria tecnica entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Le valutazioni comunali si traducono nell’individuazione delle soluzioni localizzative, che devono contemperare fruibilità del servizio e minimizzazione dei livelli di esposizione.

Il Comune pubblica i contenuti del piano e fissa un termine per le osservazioni di cittadini, associazioni o comitati interessati; deve inoltre dare adeguata pubblicità alle informazioni e alle iniziative. La presentazione dei piani e programmi è condizione preliminare per installare nuovi impianti o modificare quelli esistenti.

Procedura per installazione e modifica degli impianti

L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici restano soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 44 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003, oltre che alla normativa edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

Il Comune è l’ente competente per le procedure abilitative, fermo restando il parere tecnico dell’ARPACAL quando richiesto dalla normativa statale. Il titolo abilitativo si forma nell’ambito di un procedimento che verifica la compatibilità con la Mappa comunale delle localizzazioni aggiornata sulla base dei piani e programmi annuali degli operatori.

Impianti temporanei, mobili o provvisori

L’installazione di impianti mobili o temporanei è ammessa nei casi previsti dalla normativa vigente e secondo l’articolo 47 del d.lgs. n. 259/2003, se debitamente comprovata dall’operatore.

Sono esonerati dal titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per:

  • emergenze sanitarie;
  • esigenze di protezione civile;
  • esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In tali casi l’attivazione è consentita per il periodo stabilito dall’autorità competente. Per impianti mobili su carrato e impianti provvisori è dovuta comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori, con indicazione dell’ubicazione e delle caratteristiche tecniche dettagliate delle antenne. Il Comune può chiedere una diversa collocazione nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima non può superare 120 giorni e non è prorogabile.

Criteri localizzativi

Nella definizione della Mappa comunale e delle soluzioni puntuali valgono criteri di preferenza e minimizzazione:

  • priorità all’installazione su edifici o aree di proprietà pubblica;
  • obbligo di minimizzare l’esposizione della popolazione, con particolare attenzione ai siti sensibili, come ospedali, case di cura e riposo, scuole, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;
  • priorità all’accorpamento degli impianti su supporti comuni o in siti comuni, se compatibile con la minimizzazione;
  • nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, installazione consentita solo con soluzioni armonizzate con il contesto circostante.

Azioni di risanamento, delocalizzazione e sospensione

In caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, accertato da rapporto tecnico ambientale trasmesso dall’ARPACAL, i Comuni ordinano le azioni di risanamento secondo i criteri di riduzione a conformità previsti dalla legge n. 36/2001.

Le azioni di risanamento:

  • devono essere disposte entro 6 mesi dalla ricezione del rapporto tecnico ambientale;
  • devono indicare tempi e modalità di attuazione;
  • sono a cura e spese dei titolari degli impianti.

I gestori devono comunque assicurare l’immediata ricondizione dei livelli di esposizione entro i limiti normativi. Se il risanamento non è sufficiente, il Comune provvede alla delocalizzazione dell’impianto; se la delocalizzazione interessa più Comuni, essa avviene d’intesa tra gli enti interessati. In caso di inerzia del titolare, il sindaco dispone la sospensione dell’attività degli impianti.

Controllo, vigilanza e sanzioni

I Comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale secondo le modalità dell’articolo 14 della legge n. 36/2001.

Le sanzioni amministrative sono irrogate nel rispetto dell’articolo 15 della legge n. 36/2001 e sono di competenza dei Comuni. I proventi delle sanzioni sono destinati alle attività di prevenzione ambientale.

Disposizioni finanziarie, transitorie e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In fase di prima applicazione:

  • i Comuni devono adottare il regolamento comunale entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge;
  • i piani di rete e i programmi di sviluppo devono essere trasmessi ai Comuni entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

La legge non si applica ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi. Per quanto non disciplinato, si applica la normativa statale vigente.

La legge è entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.