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Legge

L.R. Calabria 42/2023

Modifiche e integrazioni dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47

Normativa regionaleL.R. Calabria 42/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 39 della l.r. Calabria 47/2011 per i programmi di edilizia sociale e gli interventi collegati: consente rimodulazioni del QTE entro il 31 dicembre 2023, introduce casi di definanziamento entro il 2024/2025, disciplina il recupero delle somme erogate, esclude l’obbligo di protocollo ITACA, impone garanzie entro il 30 aprile 2024 e prevede il definanziamento se entro il 31 dicembre 2025 non sono emesse SCA e collaudo.

Modifiche alla disciplina regionale sugli interventi di edilizia sociale e sul recupero/ridefinizione dei finanziamenti

Modifiche alla disciplina degli interventi di edilizia sociale in Calabria

La legge regionale Calabria 29 settembre 2023, n. 42 interviene sull’articolo 39 della l.r. 47/2011, ridefinendo regole, termini e controlli per gli interventi di edilizia sociale e per quelli del Programma operativo collegato alle deliberazioni della Giunta regionale n. 347/2012 e n. 452/2014. La disciplina mira a completare gli interventi ancora pendenti, a consentire rimodulazioni finanziarie e a rafforzare le garanzie e i meccanismi di recupero delle somme.

Rimodulazione del quadro tecnico economico e riduzione degli alloggi

Per completare il programma di cui alla l.r. 36/2008 e gli interventi del citato Programma operativo, i soggetti attuatori possono presentare entro il 31 dicembre 2023 domanda di rimodulazione del quadro tecnico economico (QTE). La richiesta è ammessa entro il limite massimo del 30% del numero di alloggi per i quali non sia stato rilasciato l’attestato dei requisiti soggettivi ed è riferita al maggior costo derivante dall’adeguamento dei limiti di costo fino a quelli del D.D.G. n. 14385/2022, con proporzionale adeguamento delle agevolazioni finanziarie.

La rimodulazione:

  • non comporta variazione del contributo complessivo già concesso;
  • si intende come riduzione del numero di alloggi da realizzare rispetto al bando di concorso del D.D.G. n. 18606/2010;
  • non modifica il numero di unità immobiliari autorizzate nel progetto approvato;
  • richiede l’approvazione regionale del QTE per poter essere accolta.

Definanziamento d’ufficio e recupero delle somme

La norma introduce ipotesi di definanziamento d’ufficio per gli interventi che non raggiungano determinati stati di avanzamento lavori, da accertarsi secondo l’art. 4 della l.r. 23/2020:

  • entro il 30 aprile 2024, se non è raggiunto almeno il 35% dei lavori;
  • entro il 30 aprile 2025, se non è raggiunto almeno il 70% dei lavori.

Le somme già erogate ai soggetti attuatori sono recuperate dalla Regione tramite:

  • escussione delle polizze fideiussorie;
  • riscossione coattiva ai sensi del regolamento regionale n. 2/2010;
  • ulteriori procedure di recupero crediti previste dalla normativa vigente.

Reimpiego delle somme disponibili da definanziamento

Le somme derivanti dai definanziamenti e già disponibili sono destinate, in ordine temporale di richiesta presentata successivamente al 31 gennaio 2025 e fino a esaurimento, esclusivamente al finanziamento del numero massimo di alloggi già resi liberi in applicazione del comma sulla rimodulazione, purché non siano stati immessi sul libero mercato.

La richiesta può essere presentata dal soggetto attuatore alla Regione Calabria. In caso di accoglimento, il soggetto attuatore deve prestare adeguata garanzia in favore della Regione Calabria, mediante:

  • atto ipotecario;
  • polizza fideiussoria;
  • garanzie previste dall’art. 4, comma 13, della l.r. 25/2022.

La garanzia deve coprire l’intero importo del contributo da erogare.

Esenzione dall’obbligo di certificazione di sostenibilità ambientale

Per gli stessi interventi, i soggetti attuatori non sono tenuti a conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale secondo il protocollo ITACA, in deroga sia alla l.r. 41/2011 sia al punto 2 del D.D.G. n. 9871/2016.

Obbligo di garanzia entro il 30 aprile 2024

I soggetti attuatori degli interventi interessati devono rilasciare entro il 30 aprile 2024 un’adeguata garanzia in favore della Regione Calabria, valida fino all’emissione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA) ai sensi del D.P.R. 380/2001. In mancanza, è prevista la revoca del finanziamento concesso.

Per l’ipoteca, la valutazione degli immobili è svolta dall’Agenzia delle entrate e il costo del servizio resta a carico del soggetto attuatore richiedente.

Termine finale per SCA e collaudo

Se alla data del 31 dicembre 2025 i soggetti attuatori non hanno emesso la SCA, ai sensi del D.P.R. 380/2001, e il certificato di collaudo, gli interventi sono definanziati d’ufficio con conseguente recupero delle somme già erogate.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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