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Legge

L.R. Calabria 40/2023

Modifiche e integrazioni della legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia

Normativa regionaleL.R. Calabria 40/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 40/2023 modifica e integra la l.r. 22/2023 su aree protette e sistema regionale della biodiversità: aggiorna composizione e funzionamento degli organi, allinea alcuni riferimenti alla pianificazione di bacino e alle Linee guida sulla VINCA, introduce precisazioni su fauna selvatica, volontariato e istituzioni della formazione superiore. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 27 settembre 2023.

Modifiche alla disciplina regionale calabrese su aree protette e biodiversità

Modifiche alla disciplina regionale su aree protette e biodiversità

La legge regionale Calabria 27 settembre 2023, n. 40 interviene sulla legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, apportando correzioni e integrazioni alla disciplina delle aree protette e del sistema regionale della biodiversità. Le modifiche riguardano principalmente organi di governance, pianificazione, tutela della fauna selvatica, valutazione di incidenza e aggiornamento di alcuni riferimenti normativi.

Governance degli enti parco e composizione degli organi

Viene aggiornata la composizione di un organo previsto dalla l.r. 22/2023 sostituendo la figura del componente indicato con il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria, o un suo delegato, previa intesa con l’amministrazione di appartenenza.

Per gli enti interessati, si rafforza anche la disciplina sul funzionamento degli organi: qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge, persistenti inadempienze di atti obbligatori oppure impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, può disporre con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.

In tale evenienza, lo stesso provvedimento di scioglimento nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione dell’organo dell’ente. Al commissario spetta un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali.

Pianificazione di bacino e adeguamento degli strumenti di gestione

La legge integra i richiami alla pianificazione ambientale e territoriale precisando che le disposizioni interessate devono coordinarsi anche con la pianificazione di bacino e con le relative prescrizioni dell’articolo 65 del d.lgs. 152/2006.

È inoltre stabilito che un determinato strumento o atto di pianificazione richiamato dalla l.r. 22/2023 debba essere adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all’articolo 65 del d.lgs. 152/2006.

Nell’ambito della disciplina della gestione e tutela dei territori interessati viene anche specificato che devono essere considerate, oltre alle misure già previste, le eventuali attività di ripristino necessarie.

Fauna selvatica, controlli veterinari e registrazioni

Per la detenzione di animali selvatici viene introdotto un requisito più puntuale: è prevista la vigilanza veterinaria permanente da parte delle autorità sanitarie locali, nonché il riconoscimento e la registrazione nell’anagrafe nazionale, nel rispetto dei d.lgs. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 e dei relativi decreti attuativi.

Valutazione di incidenza e motivazione delle scelte procedurali

In materia di valutazione di incidenza, la legge richiede che, quando non si ritiene di attivare la procedura di screening di incidenza presso l’autorità competente, le ragioni della scelta siano espressamente specificate. Questo rafforza l’onere motivazionale nei procedimenti relativi alle valutazioni ambientali.

Viene inoltre precisato che i riferimenti all’allegato G del d.p.r. 357/1997 devono intendersi effettuati anche secondo quanto approfondito e interpretato dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2019.

Soggetti coinvolti nelle attività di tutela e collaborazione istituzionale

La legge aggiorna i riferimenti ai soggetti chiamati a collaborare con l’amministrazione: ove la l.r. 22/2023 richiamava le università, il riferimento è esteso alle “Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)”.

È inoltre sostituito il riferimento alle organizzazioni di volontariato ambientale con quello agli enti iscritti al RUNTS ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. 117/2017, adeguando così la disciplina al Codice del Terzo settore.

Per la governance in materia di biodiversità, viene infine individuato come responsabile regionale un soggetto designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.

Aspetti finanziari e decorrenza

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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