Ordinanza n. 1406/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Assessoriale n. 242/GAB del 29 agosto 2025, con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo sul progetto di “Modifica sostanziale dell'impianto di compostaggio per la produzione di fertilizzante naturale” sito in agro di Catania, Contrada Milisinni, proposto dalle società ricorrenti; - del Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) n. 469/2025, recepito dal suddetto decreto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto di modifica sostanziale di un impianto di compostaggio, fondato sul parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il decreto assessoriale che ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di modifica sostanziale del proprio impianto di compostaggio, nonché il parere della Commissione Tecnica Specialistica recepito dal decreto. Il diniego si fonda sulla riqualificazione del processo progettato, consistente nella triturazione e raffinazione dei materiali plastici derivanti dal trattamento dei rifiuti organici: secondo l'Amministrazione, benché il progetto dichiarasse la produzione di CSS-Rifiuto, il processo sarebbe volto alla produzione di CSS-Combustibile, con conseguente applicazione del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 e obbligo di utilizzo in impianti esterni specificamente autorizzati. L'Amministrazione ha inoltre ravvisato un contrasto insanabile tra tale disciplina e la previsione progettuale di destinare il materiale all'autosostentamento energetico dell'impianto mediante pirolisi o gassificazione. Le ricorrenti contestano la riqualificazione, sostenendo di voler produrre esclusivamente CSS-Rifiuto, identificato con il codice CER 191210, da sottoporre a recupero energetico mediante operazione R1 nello stesso sito. Deducono quindi l'erronea e non pertinente applicazione del D.M. n. 22/2013, ritenuto riferibile alla sola cessazione della qualifica di rifiuto del CSS-Combustibile, procedura che non sarebbe stata né richiesta né tecnicamente realizzata. La controversia richiede l'accertamento tecnico della natura del processo e del materiale prodotto.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto che la corretta qualificazione tecnica del processo di triturazione e raffinazione e del materiale risultante — CSS-Rifiuto oppure CSS-Combustibile — costituisca questione complessa e dirimente. Ai sensi dell'art. 66 c.p.a. ha pertanto disposto una verificazione, affidandola al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega a un docente esperto. Il verificatore dovrà stabilire, esaminata la documentazione progettuale e la normativa di settore, se il processo sia tecnicamente configurabile come produzione di CSS-Combustibile e se il prodotto abbia i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto; in caso affermativo, dovrà verificare se tale produzione sia marginale e strumentale all'autoconsumo energetico interno oppure costituisca un'attività industriale autonoma. Sono state disciplinate le modalità delle operazioni in contraddittorio, la presentazione di osservazioni delle parti, il deposito di una relazione preliminare e di una definitiva. È stato posto a carico delle ricorrenti un anticipo di 1.000 euro sul compenso del verificatore, salva la definitiva regolazione delle spese. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 66 d.lgs. 104/2010
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidata a un organismo pubblico dotato di specifiche competenze tecniche, quando occorre accertare fatti rilevanti per la decisione mediante cognizioni tecniche.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato quale normativa di settore da considerare nella verificazione ai fini della qualificazione del processo e del materiale derivante.
D.M. 14 febbraio 2013, n. 22
Richiamato per verificare se il processo produca CSS-Combustibile e se il materiale possieda i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché per la disciplina del suo utilizzo.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
Prevede il termine decadenziale di cento giorni dal compimento delle operazioni per il deposito della domanda di liquidazione del compenso del verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla qualificazione tecnica di un processo produttivo e del prodotto risultante, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- La qualificazione dichiarata dal proponente non è di per sé decisiva: occorre verificare tecnicamente se il processo e il prodotto corrispondano alla diversa categoria normativa ritenuta applicabile dall'amministrazione.
- Nel valutare l'applicabilità della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario accertare in concreto se il processo determini effettivamente la produzione di un materiale avente le caratteristiche richieste dalla normativa di settore.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito nominare consulenti tecnici, partecipare alle operazioni e formulare osservazioni sulla relazione preliminare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →