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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16286/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: (1) censurava la ritenuta responsabilità penale e civile per l'accesso e la modifica dell'account Facebook della persona offesa, lamentando vizio di valutazione delle prove (attendibilità della persona offesa, genuinità dei documenti prodotti non acquisiti con modalità cautelari, mancata comunicazione da parte di Facebook degli IP e valutazione della consulenza tecnica della difesa); (2) censurava la procedura istruttoria in appello, denunciando la discrepanza per cui la Corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. con escussione del teste G.P., per poi rinunciare all'escussione, e deducendo vizio procedurale per l'eventuale mancata riassunzione della prova dichiarativa decisiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato perché la censura non ha affrontato il nucleo centrale della decisione: la polizia postale aveva attribuito gli accessi abusivi agli indirizzi IP associati ai numeri telefonici (fisso e mobile) dell'imputato e a due sue email, elemento dirimente che la Corte d'appello ha valorizzato; inoltre la richiesta di riconsiderare il materiale probatorio non è sindacabile in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto legittima la scelta di non rinnovare l'istruttoria in appello quando le parti, all'udienza, hanno concordemente rinunciato all'audizione del testimone e hanno espresso consenso all'utilizzazione delle sue precedenti dichiarazioni: la rinnovazione non è inderogabile in tali ipotesi, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Cassazione ha inoltre escluso che si ponga la questione del regime transitorio dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p., perché il ricorso non era proposto "ai soli effetti civili" ma contestava anche gli effetti penali (si chiedeva la piena assoluzione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Per la tutela della privacy familiare sono state omesse generalità e dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    quando la sentenza è impugnata "ai soli effetti civili"

    La norma prevede il rinvio della Cassazione alla sezione civile se l'impugnazione è promossa solo per gli effetti civili; nel caso concreto non si applica perché il ricorso contestava anche effetti penali.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Consente al giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruzione; tuttavia la Corte ha affermato che la rinnovazione non è necessaria se le parti, concordemente, rinunciano all'escussione del teste in appello e acconsentono all'utilizzazione delle dichiarazioni precedenti.

  • art. 111 Cost.

    "al diritto di acquisire 'ogni altro mezzo di prova a suo favore'"; "nei casi regolati dalla legge la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato"

    Il principio del contraddittorio nella formazione della prova in appello è centrale, ma il comma 5 dell'art. 111 stessa prevede eccezioni (anche per consenso dell'imputato) che giustificano l'utilizzazione di atti acquisiti senza nuova escussione se le parti hanno rinunciato.

  • art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) e art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico)

    Reati ascritti in primo grado ma dichiarati estinti per prescrizione in appello; la Corte non ha riformato la declaratoria di prescrizione, pur affermando la responsabilità civile per i fatti contestati.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Sez. U. n. 11586/2021 e altre)

    La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite che disciplina i limiti e le eccezioni alla rinnovazione istruttoria in appello e il rapporto con il contraddittorio; sulla base di tale indirizzo è confermata la possibilità di non rinnovare prove quando vi sia consenso delle parti.

Massime di principio

  • La valorizzazione di accertamenti tecnici (es. correlazione accessi IP con utenze telefoniche/email) può avere rilievo decisivo e la loro valutazione non è riconsiderabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello prevista dall'art. 603 c.p.p. non è automatica: se le parti in udienza rinunciano all'escussione del teste e acconsentono all'utilizzazione delle dichiarazioni già rese, non sussiste l'obbligo di riassumere la prova dichiarativa.
  • Le censure generiche sulla valutazione della prova o sull'attendibilità della persona offesa sono spesso inammissibili in Cassazione se non individuano il punto decisivo della motivazione impugnata.
  • Se il ricorso contesta anche effetti penali (non solo la responsabilità civile), non si applicano le speciali regole transitorie previste per le impugnazioni "ai soli effetti civili" (art. 573, comma 1-bis c.p.p.).
  • La Cassazione può confermare l'obbligo di rifondere le spese alla parte civile quando questa ha efficacemente contrastato i motivi di impugnazione e ha depositato memorie utili alla decisione.
  • In casi che coinvolgono rapporti familiari o dati sensibili, i giudici omettono dati identificativi nelle pubblicazioni della sentenza per tutela della privacy.

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