Ordinanza n. 2626/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso n. 3980 dell'Università degli Studi di Firenze nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello e dei quesiti nn. 12,14 e 19 della prova di Chimica del secondo appello palesemente errati e/o fuorvianti presenti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello e dei quesiti nn. 12,14 e 19 della prova di Chimica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello e dei quesiti nn. 12,14 e 19 della prova di Chimica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello e dei quesiti nn. 12,14 e 19 della prova di Chimica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello e ai quesiti nn. 12,14 e 19 della prova di Chimica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, nonché atti della procedura concorsuale, quesiti, punteggi ed esiti della prova
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nei mesi di gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura e la formazione delle graduatorie, il bando universitario, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione, le linee guida e il questionario somministrato. Ha dedotto, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità della procedura per mancata adozione di cautele idonee a garantire la par condicio e l'anonimato dei candidati, nonché l'erroneità o fuorvianza di specifici quesiti: il quesito n. 1 della prova di Biologia del primo appello e i quesiti nn. 12, 14 e 19 della prova di Chimica del secondo appello. Tali vizi avrebbero determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e la conseguente non ammissione al corso. Sono state inoltre prospettate censure concernenti la trasparenza della procedura di correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, gli eventuali sinonimi ammessi nelle domande a completamento, le modalità di funzionamento del sistema informatico e i criteri di valutazione adottati dalle commissioni. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati, l'ammissione al corso e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., sulla base della giurisprudenza cautelare consolidata della Sezione e della conforme ordinanza del Consiglio di Stato richiamata. Non è stata quindi disposta l'ammissione cautelare della ricorrente al corso. Il Collegio ha tuttavia ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La modalità è stata ritenuta necessaria per l'elevato numero dei controinteressati e per la difficoltà oggettiva, anche economica, delle notifiche individuali; il TAR ha prescritto la pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con specifiche modalità di accessibilità e conservazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le stesse modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Il TAR ha inoltre disposto incombenti istruttori, assegnando al Ministero, al Cineca e alle università il termine di quaranta giorni per depositare chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte corrette, sugli eventuali sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali delle operazioni di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per 500 euro ciascuno a favore del Ministero e dell'Università di Modena, oltre accessori; nulla per il Cineca e compensazione nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare presuppone la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti insussistenti, richiamando la giurisprudenza cautelare consolidata.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami, necessaria quando la notificazione ordinaria nei confronti dei controinteressati risulti sommamente difficile.
art. 49 c.p.a.
È richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio e alle modalità della notificazione per pubblici proclami, che deve comunque individuare i destinatari mediante l'elenco nominativo dei controinteressati.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per chiedere l'adozione del provvedimento di ammissione al corso e di altre misure; l'ordinanza non accoglie tale domanda nella fase cautelare.
Massime di principio
- In una controversia contro una procedura nazionale di ammissione universitaria, la tutela cautelare non può essere concessa in assenza dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a.; il giudice può richiamare, quale elemento decisivo della sommaria valutazione, la propria giurisprudenza cautelare consolidata e quella conforme del giudice d'appello.
- Quando i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in una graduatoria nazionale e la loro notificazione individuale è oggettivamente sommamente difficile per l'elevato numero, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una mera pubblicità generica: l'avviso deve indicare nominativamente i controinteressati, oltre a contenere il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, così da assicurare l'effettività del contraddittorio.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova; il mancato adempimento può comportare l'improcedibilità del ricorso.
- Quando le censure riguardano la correttezza dei quesiti, la trasparenza della correzione e il funzionamento del sistema informatico di valutazione, il giudice può disporre, anche nella fase cautelare, l'acquisizione di chiarimenti documentati dalle amministrazioni, dall'organismo tecnico e dagli atenei coinvolti, rinviando l'approfondimento al merito.
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