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Sentenza

Sentenza n. 14446/2026 - Roma, Sezione 2

Giustizia amministrativa202309736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato in data 6 maggio 2026 un atto di rinuncia rituale al ricorso, notificato al Ministero dell'Interno, chiedendo la compensazione delle spese. Non essendovi stata opposizione dell'amministrazione, il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, unitamente agli atti della commissione, alla graduatoria e al bando nella parte lesiva

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il bando del concorso per 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria, contestando in particolare l'esclusione del quarto elaborato scritto. L'esclusione era stata motivata dal rinvenimento dell'utilizzo della penna blu, ritenuto dalla commissione un segno di riconoscimento secondo i criteri stabiliti in un precedente verbale, nonché dalla mancata evidenza, in altro verbale, della consegna delle penne da parte della commissione. Erano stati inoltre impugnati le istruzioni per lo svolgimento della prova e gli ulteriori atti prodromici e conseguenziali, anche non conosciuti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso, non contrastata dall'amministrazione intimata, determina l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso, notificata all'amministrazione resistente e non oggetto di opposizione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non contestata dall'amministrazione, le spese possono essere compensate quando ciò sia richiesto dalla parte rinunciante e ritenuto conforme alle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni

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