Cassazione Civile, Ordinanza n. 30320/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per un soggetto già dipendente pubblico militare che aveva cessato il servizio senza maturare il diritto a pensione nella gestione pubblica. La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, l'espressione "servizio prestato" comprendesse non solo il servizio effettivo, ma anche il periodo coperto da contribuzione figurativa riconosciuta per il servizio di navigazione svolto a bordo di navi ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 124 d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 1 della l. n. 29 del 1979, sostenendo che nella posizione assicurativa da costituire presso l'AGO/FPLD dovessero essere considerati soltanto i contributi effettivamente versati per il rapporto di lavoro pubblico cessato e non anche la contribuzione figurativa relativa al servizio utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l'originaria domanda proposta dal lavoratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, rilevando che la questione era ancora controversa al momento della decisione impugnata e che i chiarimenti giurisprudenziali sono intervenuti solo successivamente.
Norme richiamate
art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973
L'espressione va intesa come riferita al solo servizio effettivamente prestato, con esclusione della contribuzione figurativa; la posizione assicurativa presso l'INPS si costituisce sui soli contributi effettivamente versati.
art. 19 d.P.R. n. 1092 del 1973
La contribuzione figurativa riconosciuta per il servizio di navigazione non rientra, ai fini dell'art. 124, nel computo della posizione assicurativa da trasferire all'INPS.
art. 1 l. n. 29 del 1979
Richiamata dall'INPS come norma di coordinamento della posizione assicurativa nella gestione previdenziale di diritto privato, senza estendere il trasferimento ai contributi figurativi.
art. 12, comma 12-undecies, d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010
Norma che ha abrogato l'art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973, ma non applicabile ratione temporis alla controversia.
sent. Corte cost. n. 39 del 2018
La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole l'interpretazione restrittiva di "servizio prestato" come servizio effettivo, evidenziando la discrezionalità del legislatore nel riconoscere aumenti convenzionali di anzianità per la gravosità del servizio.
Massime di principio
- Nella costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS prevista per il dipendente pubblico cessato senza diritto a pensione, la locuzione normativa che richiama il "servizio prestato" deve essere interpretata in senso letterale e restrittivo, salvo espresso diverso disposto legislativo.
- La contribuzione figurativa riconosciuta per particolari periodi o modalità di servizio non si trasferisce automaticamente nella posizione assicurativa di destinazione se la norma disciplina il trasferimento con riferimento al solo servizio effettivo.
- Quando il quadro normativo e la giurisprudenza sovraordinata hanno già chiarito il significato della disposizione, il giudice di legittimità può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La scelta legislativa di attribuire benefici contributivi aggiuntivi per la gravosità o il rischio del servizio è espressione di discrezionalità del legislatore e non impone un'estensione analogica oltre i casi espressamente previsti.
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