Sentenza del 11/01/2016 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
CREDITO D'IMPOSTA - CESSIONE - NOTIFICA DELL'ATTO ALL'UFFICIO - NECESSITA' - CONSEGUENZE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePoiché l’atto di cessione non era stato notificato correttamente a tutti i soggetti interessati, il cessionario non poteva essere riconosciuto come titolare legittimato a chiedere il rimborso del credito. L’azione di rimborso è stata quindi ritenuta inammissibile o comunque infondata per difetto di legittimazione attiva del cessionario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’efficacia della cessione di un credito d’imposta. La sentenza ha ritenuto necessaria una comunicazione formale dell’atto di cessione a tutti i soggetti interessati, anche solo potenzialmente, al trasferimento del credito. La notificazione all’ufficio competente costituisce quindi un adempimento indispensabile e non meramente formale. La mancata notifica anche a uno solo dei soggetti coinvolti rende inefficace la cessione nei confronti dell’Amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina della cessione dei crediti d’imposta
La cessione produce effetti nei confronti dell’Amministrazione e degli altri soggetti interessati solo dopo l’adempimento delle formalità di comunicazione e notificazione previste. La notificazione deve essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, anche potenzialmente, e la sua omissione determina l’inefficacia della cessione.
Regole sulla legittimazione ad agire per il rimborso del credito d’imposta
Solo il soggetto validamente riconosciuto come titolare del credito può promuovere l’azione di rimborso. Il cessionario di una cessione inefficace non ha legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nella cessione di un credito d’imposta, le formalità di comunicazione e notificazione sono condizioni sostanziali di efficacia, non semplici adempimenti burocratici.
- La mancata notifica anche a uno solo dei soggetti individuati dalla disciplina applicabile può rendere inefficace la cessione e impedire al cessionario di far valere il credito.
- Prima di chiedere il rimborso o utilizzare un credito ceduto, il cessionario deve verificare che la cessione sia stata formalizzata e comunicata correttamente a tutti i soggetti competenti.
- In assenza di una cessione efficace, l’Amministrazione può continuare a considerare legittimato il cedente originario e negare al cessionario la legittimazione ad agire.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 11 gen 2016Sentenza del 11/01/2016 n. 45 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →