Sentenza del 28/01/2015 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Produzione dell'avviso di ricevimento - Principio del raggiungimento dello scopo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prova del perfezionamento e della data di notifica di una cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973. In via ordinaria, tale prova deve essere fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo sufficienti documenti equipollenti quali registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria oppure attestazioni dell'ufficio postale. Tuttavia, è stato richiamato il principio del raggiungimento dello scopo quando la parte destinataria abbia dimostrato di conoscere comunque l'atto.
La decisione
La produzione dell'avviso di ricevimento resta il mezzo ordinario e necessario per provare la notifica e la relativa data, ma la sua mancanza non determina automaticamente l'inesistenza o l'invalidità della notifica se il destinatario ha dimostrato di conoscere l'atto. In tale situazione si verifica uno spostamento dell'onere della prova: se la parte intende far valere in giudizio un diritto soggetto a decadenza, deve dimostrare che l'atto è stato ricevuto in una data diversa da quella risultante dalla conoscenza acquisita o comunque rilevante ai fini del giudizio. Dal testo fornito non emerge l'indicazione nominativa delle parti né il dispositivo concreto; il principio enunciato è comunque favorevole alla validità della notifica quando sia provata la conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Art. 26, primo comma, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, primo comma seconda parte del d.P.R. 602/1973
La prova del perfezionamento della notifica della cartella e della relativa data deve essere fornita, ordinariamente, mediante l'avviso di ricevimento. Non sono normalmente sufficienti registri, archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale.
Principio del raggiungimento dello scopo
salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo
La notificazione può ritenersi comunque efficace quando il destinatario abbia dimostrato di conoscere l'atto, poiché la funzione della notifica è stata concretamente raggiunta. In questo caso, chi contesta la tempestività dell'atto rispetto a un termine di decadenza deve provare la diversa data di ricezione.
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento è la prova principale della notifica di una cartella esattoriale e della sua data; documenti interni o attestazioni generiche non lo sostituiscono automaticamente.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento non comporta necessariamente l'invalidità della notifica se il destinatario ha comunque dimostrato di conoscere il contenuto dell'atto.
- Quando la conoscenza dell'atto è provata, l'onere della prova può trasferirsi sul destinatario, che deve dimostrare una data di ricezione diversa se intende far valere la tardività o la decadenza dell'azione.
- Per contestare efficacemente una notifica occorre distinguere tra la prova dell'esistenza dell'atto, la prova della sua conoscenza e la prova della data esatta di ricezione, poiché ciascun profilo può avere conseguenze diverse sui termini processuali o decadenziali.
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