Sentenza del 08/10/2019 n. 25063 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella limitatamente a euro 7.744,00, relativi alla TARSU per gli anni 2005-2008, sostenendo che le sanzioni fossero state calcolate nella misura errata di un quarto del 200% anziché nella misura ridotta prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, pari a un decimo del 100%, mediante ravvedimento operoso. Ha sostenuto che la dichiarazione TARSU presentata il 22 ottobre 2010 potesse produrre effetti anche per gli anni precedenti e che il termine per il ravvedimento dovesse essere interpretato in senso favorevole, anche alla luce della successiva legge n. 190 del 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, in materia di TARSU, l'omessa dichiarazione costituisce una violazione distinta per ciascun anno d'imposta, anche se non è necessario presentare una nuova dichiarazione annuale quando ne esista già una e non siano intervenute variazioni. Poiché per gli anni 2005-2008 non era stata presentata alcuna dichiarazione, quella del 22 ottobre 2010 era tardiva oltre il termine utile per il ravvedimento operoso e non consentiva di beneficiare della sanzione ridotta. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali, liquidate in euro 2.200,00 in favore del Comune di Palermo e in euro 2.900,00 in favore di Riscossione Sicilia S.p.A., oltre accessori e spese generali, nonché l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997
In caso di omissione della presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto e prima che la violazione sia constatata o inizino attività amministrative di accertamento formalmente conosciute dal contribuente.
Il ravvedimento operoso per omessa dichiarazione è soggetto a termini specifici e non può essere utilizzato quando la dichiarazione viene presentata oltre il periodo consentito. In materia TARSU, la violazione si rinnova per ogni anno d'imposta interessato dall'omissione.
D.lgs. n. 507 del 1993
Il contribuente può limitarsi a denunciare le variazioni intervenute dopo la dichiarazione originaria.
L'assenza di un obbligo di ripresentare annualmente la dichiarazione opera soltanto quando una dichiarazione originaria sia stata previamente presentata. Se la dichiarazione è stata completamente omessa, l'omissione rileva autonomamente per ciascun anno.
Articolo 76 del d.lgs. n. 507 del 1993
La norma sanziona l'omessa, incompleta o infedele denuncia TARSU; la protrazione dell'omissione comporta l'applicazione della sanzione anche per le annualità successive.
Articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 2014
La disposizione ha ampliato modalità e termini del ravvedimento operoso, ma il contribuente deve indicare concretamente la sua rilevanza sulla controversia; una deduzione generica non è sufficiente.
Articolo 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rifondere le spese di lite alla parte vittoriosa.
Articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Per beneficiare del ravvedimento operoso in caso di omessa dichiarazione, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine previsto dalla legge e prima dell'avvio di attività di accertamento conosciute dal contribuente.
- In materia di tributi periodici come la TARSU, l'omessa dichiarazione costituisce normalmente una violazione autonoma per ciascun anno d'imposta, anche se l'obbligo dichiarativo non richiede una nuova denuncia annuale quando esiste già una dichiarazione originaria.
- Una dichiarazione presentata per la prima volta non regolarizza automaticamente tutte le annualità precedenti ai fini del ravvedimento operoso: occorre verificare il termine applicabile a ciascun periodo.
- La distinzione tra omessa dichiarazione e semplice ritardato pagamento è decisiva: il pagamento tardivo non consente di utilizzare il ravvedimento previsto specificamente per l'omessa dichiarazione quando il relativo termine è ormai scaduto.
- Per invocare una modifica normativa sopravvenuta, il contribuente deve spiegare in modo preciso la sua applicabilità temporale e il concreto effetto sulla pretesa tributaria.
- Il rigetto integrale del ricorso può comportare, oltre alla debenza del tributo e delle sanzioni, la condanna alle spese processuali e il raddoppio del contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1050 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 1829 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3539 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 ott 2019Sentenza del 08/10/2019 n. 3545 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →