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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1113

Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il quadro UE in materia di tracciabilità dei trasferimenti di fondi e di cripto-attività, imponendo ai prestatori di servizi obblighi di raccolta, verifica, conservazione e trasmissione di dati informativi su ordinante/beneficiario e cedente/cessionario. Estende in modo espresso la disciplina alle cripto-attività, compresi i trasferimenti via cripto-ATM e verso/da indirizzi auto-ospitati, con regole rafforzate per i casi a rischio più elevato. Integra inoltre presidi per l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione, disciplina la protezione dei dati personali e prevede sanzioni, controlli e obblighi di cooperazione tra autorità competenti. Il regolamento modifica la direttiva (UE) 2015/849 per allinearla alla nuova disciplina e alle definizioni del regolamento (UE) 2023/1114.

Regolamento sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività, mediante l’accompagnamento con dati informativi di ordinante/beneficiario e cedente/cessionario, e sulla relativa attuazione di misure restrittive e di presidi antiriciclaggio.

Ambito di applicazione

Si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento o intermediari stabiliti nell’Unione e ai trasferimenti di cripto-attività, inclusi quelli eseguiti tramite cripto-ATM, quando il prestatore di servizi per le cripto-attività o intermediario del cedente o del cessionario ha sede legale nell’Unione. Sono esclusi, tra l’altro, taluni servizi di pagamento elencati nell’art. 3, lettere da a) a m) e o), della direttiva (UE) 2015/2366, alcuni trasferimenti di basso rischio con carte/strumenti di moneta elettronica usati solo per acquisti di beni o servizi, i trasferimenti tra prestatori che agiscono per proprio conto, i trasferimenti da persona a persona senza prestatore, i trasferimenti di fondi mediante assegni troncati e talune operazioni specifiche indicate all’art. 2. Gli Stati membri possono prevedere talune esenzioni per trasferimenti nazionali di fondi di esiguo valore; non è invece prevista una simile esenzione generale per i trasferimenti di cripto-attività. Il regolamento si applica dal 30 dicembre 2024, in coerenza con il regolamento (UE) 2023/1114.

Regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività

Il regolamento nasce per rafforzare la tracciabilità dei trasferimenti di valore nell’Unione, in un’ottica di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esso rifonde il precedente regolamento (UE) 2015/847, estendendone la logica ai trasferimenti di cripto-attività e allineando il diritto UE alle raccomandazioni del GAFI e al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività.

Finalità e contesto sistematico

Il legislatore UE richiama espressamente la necessità di uniformare l’applicazione delle norme internazionali AML/CFT, evitare differenze tra operazioni interne e transfrontaliere e colmare le lacune emerse per le nuove tecnologie e per i nuovi modelli di servizio in ambito cripto. Il testo sottolinea anche la necessità di un approccio proporzionato, tecnologicamente neutro e compatibile con la protezione dei dati personali e con la libera circolazione dei capitali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta quando almeno uno dei prestatori coinvolti è stabilito nell’Unione, nonché ai trasferimenti di cripto-attività, compresi quelli eseguiti tramite cripto-ATM, quando il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente o del cessionario ha sede nell’Unione. Sono escluse alcune operazioni considerate a rischio contenuto o comunque già disciplinate da altri strumenti, come taluni servizi di pagamento ex direttiva (UE) 2015/2366, i trasferimenti con carte o strumenti analoghi usati solo per acquisti, i trasferimenti tra prestatori che agiscono per proprio conto e i trasferimenti da persona a persona senza intermediario.

Dati informativi e regole operative per i trasferimenti di fondi

Per i trasferimenti di fondi, il prestatore dell’ordinante deve assicurare la presenza di dati completi sull’ordinante e sul beneficiario: nome, numero di conto, indirizzo con paese, documento ufficiale e numero cliente, ovvero data e luogo di nascita, oltre al LEI se disponibile. In mancanza di un conto, si utilizza un codice unico di identificazione dell’operazione. Il prestatore deve verificare l’accuratezza dei dati prima del trasferimento, salvo i casi in cui la verifica sia già stata effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

Per i trasferimenti interni all’Unione, il regime è semplificato: è sufficiente il numero di conto dell’ordinante e del beneficiario, o il codice unico di operazione. Per i trasferimenti fino a 1.000 EUR la verifica può essere attenuata, salvo che vi siano contante, moneta elettronica anonima o sospetto di riciclaggio/terrorismo. Per i trasferimenti verso l’esterno dell’Unione, invece, le regole sono più rigorose e, per i trasferimenti raggruppati, il file di raggruppamento deve contenere i dati completi verificati.

Presidi per i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e intermediari

Il regolamento impone ai prestatori del beneficiario e agli intermediari di adottare procedure efficaci per individuare dati mancanti o incompleti e per decidere, sulla base del rischio, se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento. Se i dati non sono completi, il prestatore può rifiutare l’operazione o richiedere i dati mancanti; in caso di omissioni ripetute da parte di un altro prestatore, può arrivare a limitare o cessare i rapporti professionali. La mancanza dei dati è anche un elemento rilevante per valutare la sospettosità dell’operazione e l’eventuale segnalazione alla FIU.

Regole specifiche per i trasferimenti di cripto-attività

La disciplina delle cripto-attività è costruita in parallelo a quella dei fondi, ma con requisiti più estesi e più aderenti alla natura tecnologica degli asset digitali. Il prestatore del cedente deve far accompagnare il trasferimento da dati completi su cedente e cessionario, comprensivi di nome, dati di conto o indirizzo DLT, indirizzo fisico, documento personale e, se disponibile, LEI. Se il trasferimento non avviene su DLT e non passa da un conto di cripto-attività, si utilizza un codice unico di identificazione dell’operazione.

I dati devono essere trasmessi in modo sicuro e tempestivo, prima o al momento del trasferimento, e non necessariamente allegati direttamente alla transazione. Il prestatore deve verificare l’accuratezza dei dati del cedente prima di avviare il trasferimento e non può autorizzarlo finché non sia assicurato il pieno rispetto degli obblighi. Sono previsti anche obblighi speculari per il prestatore del cessionario e per gli intermediari, con monitoraggio, verifica, rifiuto, restituzione o sospensione in caso di dati mancanti o incompleti.

Indirizzi auto-ospitati, rischi elevati e soglie di 1.000 EUR

Una parte rilevante della disciplina riguarda gli indirizzi auto-ospitati, considerati particolarmente rischiosi. Per i trasferimenti verso o da tali indirizzi, i prestatori devono raccogliere e conservare i dati e assicurare l’identificazione individuale delle operazioni; per importi superiori a 1.000 EUR devono inoltre verificare se l’indirizzo appartenga effettivamente al cliente o sia da lui controllato. Il regolamento richiama espressamente l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica e l’uso, se del caso, di strumenti analitici DLT.

La Commissione dovrà valutare entro il 1° luglio 2026 l’opportunità di ulteriori misure specifiche, comprese eventuali restrizioni, per attenuare i rischi posti da indirizzi auto-ospitati e da soggetti non stabiliti nell’Unione.

Misure restrittive, protezione dei dati e conservazione

L’art. 23 impone a prestatori di servizi di pagamento e a prestatori di servizi per le cripto-attività di dotarsi di politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione e nazionali. Sul piano privacy, il regolamento rinvia al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725, vieta espressamente il riutilizzo commerciale dei dati e impone informative ai clienti prima dell’instaurazione del rapporto o dell’operazione occasionale.

I dati devono essere conservati per cinque anni e poi cancellati, salvo diversa disciplina nazionale; gli Stati membri possono autorizzare o imporre un’ulteriore conservazione per un massimo di altri cinque anni, previa valutazione di necessità e proporzionalità. È inoltre disciplinata la cooperazione tra autorità competenti e con autorità di paesi terzi nel rispetto della direttiva (UE) 2015/849.

Sanzioni, controlli e vigilanza

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento, con possibilità di rilevanza penale nazionale. Il regolamento elenca le principali violazioni sanzionabili: omissioni ripetute o sistematiche dei dati informativi, mancata conservazione, mancata adozione di procedure basate sul rischio e gravi inosservanze da parte degli intermediari. Sono previsti meccanismi di segnalazione interna delle violazioni, pubblicazione delle sanzioni e poteri di supervisione e indagine in capo alle autorità competenti.

Modifiche alla direttiva (UE) 2015/849

Il regolamento non opera isolatamente, ma modifica la direttiva antiriciclaggio per includere tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti obbligati, aggiornare la nozione di rapporto di corrispondenza e introdurre norme ad hoc sugli indirizzi auto-ospitati e sui rapporti di corrispondenza transfrontalieri tra prestatori di servizi per le cripto-attività e soggetti extra-UE. Le modifiche nazionali necessarie dovevano essere adottate e pubblicate entro il 30 dicembre 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 dicembre 2024. Da tale data il regolamento (UE) 2015/847 è abrogato; i riferimenti al testo precedente si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce le regole sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di cripto-attività per prevenire, individuare e indagare riciclaggio e ֆինանսiamento del terrorismo. Introduce inoltre norme su politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione e nazionali.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Si applica ai trasferimenti di fondi effettuati da prestatori di servizi di pagamento o intermediari stabiliti nell’Unione e ai trasferimenti di cripto-attività quando è coinvolto un prestatore/intermediario con sede nell’Unione. Sono escluse varie ipotesi a basso rischio o fuori perimetro, tra cui alcuni servizi di pagamento della direttiva (UE) 2015/2366, pagamenti con carte o strumenti simili usati esclusivamente per acquisti di beni/servizi, trasferimenti tra prestatori che agiscono per proprio conto, trasferimenti person-to-person senza prestatore e taluni trasferimenti con assegni o prelievi da ATM.

Definizioni chiave

Definisce, tra l’altro, ordinante, beneficiario, prestatore di servizi di pagamento, prestatore intermediario, trasferimento di fondi, trasferimento di cripto-attività, trasferimento raggruppato, LEI, DLT, cripto-attività, prestatore di servizi per le cripto-attività, indirizzo auto-ospitato e cripto-ATM. Le definizioni di cripto-attività e servizi per le cripto-attività sono allineate al regolamento (UE) 2023/1114.

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante

L’art. 4 impone che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati completi sull’ordinante e sul beneficiario, includendo nome, conto, indirizzo e, se disponibile, LEI o identificativo equivalente; se non vi è conto, si usa un codice unico di identificazione dell’operazione. Prima del trasferimento il prestatore verifica l’accuratezza dei dati, salvo i casi in cui la verifica sia già stata effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. L’esecuzione è subordinata al pieno rispetto degli obblighi, salvo deroghe specifiche per trasferimenti interni all’Unione e verso l’esterno.

Regole semplificate per trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione

Quando tutti i prestatori coinvolti sono stabiliti nell’Unione, sono sufficienti almeno numero di conto dell’ordinante e del beneficiario o, in alternativa, il codice unico di identificazione dell’operazione. Per i trasferimenti fino a 1.000 EUR, in assenza di collegamento con altri trasferimenti che superino tale soglia, sono richiesti solo dati minimi e la verifica dell’ordinante non è imposta, salvo contante, moneta elettronica anonima o sospetto di riciclaggio/terrorismo.

Regole per trasferimenti verso l’esterno dell’Unione

Per i trasferimenti diretti fuori dall’Unione occorrono dati completi; per i trasferimenti raggruppati da un unico ordinante sono previste semplificazioni, purché i dati completi risultino nel file di raggruppamento e siano verificati. Per i trasferimenti fino a 1.000 EUR verso prestatori extra-UE, sono richiesti dati minimi analoghi a quelli interni, con le stesse eccezioni sulla verifica in caso di contante, moneta elettronica anonima o sospetto.

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e intermediari

Gli artt. 7-13 impongono procedure efficaci per rilevare dati mancanti o incompleti, verificarne l’accuratezza oltre soglia e adottare misure basate sul rischio, inclusi rifiuto, sospensione o richiesta dei dati mancanti. In caso di omissioni ripetute, sono previste azioni progressive fino alla limitazione o cessazione dei rapporti con il prestatore inadempiente, con segnalazione all’autorità competente e valutazione ai fini della FIU. I prestatori intermediari devono mantenere i dati informativi lungo la catena di pagamento.

Obblighi sui trasferimenti di cripto-attività

L’art. 14 impone al prestatore del cedente di corredare i trasferimenti con dati informativi completi sul cedente e sul cessionario, inclusi nome, indirizzi nel registro distribuito se pertinenti, numeri di conto di cripto-attività, indirizzi fisici, documenti identificativi e, se disponibile, LEI. Se il trasferimento non usa DLT e non passa da un conto di cripto-attività, si usa un codice unico di identificazione dell’operazione. I dati devono essere trasmessi in modo sicuro, anticipatamente, simultaneamente o in concomitanza con il trasferimento e non necessariamente allegati direttamente.

Trasferimenti di cripto-attività verso/da indirizzi auto-ospitati

Per i trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati, i prestatori devono raccogliere e conservare i dati e identificare individualmente le operazioni; per importi superiori a 1.000 EUR devono adottare misure adeguate per verificare se l’indirizzo sia di proprietà o sotto controllo del cliente. Il regolamento prevede un approccio basato sul rischio e richiama l’uso di strumenti analitici DLT e altre misure rafforzate in presenza di pattern sospetti o rischi elevati.

Procedure dei prestatori del cessionario e intermediari nelle cripto-attività

Gli artt. 16-22 disciplinano la rilevazione di dati mancanti, la verifica dell’accuratezza, il rifiuto, la restituzione o la sospensione delle operazioni e la segnalazione alla FIU. In caso di omissioni ripetute, il prestatore può arrivare a rifiutare futuri trasferimenti o a chiudere i rapporti con il prestatore inadempiente. I prestatori intermediari devono far transitare e conservare i dati e possono essere coinvolti nei trasferimenti raggruppati e nelle misure di controllo rischio-based.

Misure restrittive, dati e protezione dati personali

L’art. 23 impone politiche, procedure e controlli interni per assicurare il rispetto delle misure restrittive UE e nazionali; l’ABE deve emanare orientamenti entro il 30 dicembre 2024. Gli artt. 24-27 disciplinano risposte alle richieste delle autorità AML/CFT, trattamento dei dati secondo il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725, divieto di uso commerciale, obblighi di informativa ai clienti, conservazione per cinque anni e cancellazione successiva salvo diversa disciplina nazionale, nonché cooperazione tra autorità competenti.

Sanzioni, controlli e segnalazione delle violazioni

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive; possono prevedere che alcune violazioni siano punite penalmente. Le violazioni tipizzate includono omissioni ripetute o sistematiche dei dati, mancata conservazione, mancata attuazione di procedure basate sul rischio e gravi inosservanze da parte degli intermediari. Sono previsti meccanismi di whistleblowing, pubblicazione delle sanzioni e obbligo di controllo efficace da parte delle autorità competenti.

Orientamenti ABE e riesame della Commissione

L’ABE deve emanare numerosi orientamenti applicativi, in particolare su procedure, rischio, indirizzi auto-ospitati, relazioni di corrispondenza e soluzioni tecniche interoperabili, con scadenze che in vari casi arrivano al 30 giugno 2024 o al 30 dicembre 2024. La Commissione deve riesaminare il regolamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore di un futuro regolamento AML/CFT, valutare entro il 1° luglio 2026 i rischi degli indirizzi auto-ospitati e presentare entro il 30 giugno 2027 una relazione complessiva sull’applicazione ed esecuzione.

Modifiche alla direttiva (UE) 2015/849

Il regolamento modifica la direttiva antiriciclaggio per includere tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti obbligati/istituti finanziari, aggiornare la nozione di rapporto di corrispondenza includendovi i rapporti per cripto-attività, introdurre una definizione di indirizzo auto-ospitato, e prevedere nuovi articoli 19 bis, 19 ter e 24 bis su rischi connessi agli indirizzi auto-ospitati, rapporti di corrispondenza transfrontalieri e adeguata verifica rafforzata. Gli Stati membri devono recepire tali modifiche entro il 30 dicembre 2024.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismoservizi di pagamentocripto-attivitàprotezione dei dati personali

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