Regolamento (UE) 2023/1115
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro vincolante di due diligence per garantire che specifiche materie prime e prodotti immessi, messi a disposizione sul mercato o esportati dall’Unione siano "a deforestazione zero" e conformi alla legislazione del paese di produzione. Il sistema combina obblighi a carico degli operatori e di alcuni commercianti, controlli delle autorità competenti, cooperazione doganale, classificazione dei Paesi per rischio e sanzioni severe. È prevista inoltre una disciplina transitoria per il legno e i prodotti derivati, con abrogazione del precedente regime FLEGT/EUTR per il 30 dicembre 2024 e mantenimento di alcune regole fino al 2027.
Norme UE per impedire l’immissione sul mercato e l’esportazione di prodotti associati a deforestazione e degrado forestale, con obblighi di dovuta diligenza per operatori e commercianti.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato dell’Unione, alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione dei prodotti interessati elencati nell’allegato I, contenenti o fabbricati usando bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Rileva per operatori e commercianti stabiliti nell’Unione, nonché per la prima persona stabilita nell’Unione che metta a disposizione sul mercato prodotti provenienti da paesi terzi. Sono esclusi, in via generale, i prodotti la cui produzione sia anteriore alla data di applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1; restano inoltre fuori dall’ambito del regolamento i beni prodotti interamente da materiali giunti a fine vita e destinati altrimenti a rifiuto, salvo alcuni sottoprodotti del processo produttivo. Per il legno già coperto dal previgente regolamento (UE) n. 995/2010 operano disposizioni transitorie specifiche fino al 31 dicembre 2027. Le principali disposizioni sostanziali si applicano dal 30 dicembre 2024, mentre per micro e piccole imprese che rientrano nella deroga temporale dell’articolo 38, paragrafo 3, dal 30 giugno 2025.
Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione
Il regolamento nasce nell’ambito del Green Deal europeo e della strategia dell’UE per la biodiversità, con l’obiettivo di ridurre l’impronta dell’Unione sulla deforestazione e sul degrado forestale globali. Il legislatore europeo chiarisce che il problema non riguarda solo la legalità della produzione nel paese d’origine, ma anche la sostenibilità ambientale dei terreni e delle filiere. Per questo introduce un regime di obblighi di dovuta diligenza, controlli pubblici e un sistema di classificazione dei Paesi per rischio.
Ambito materiale e soggettivo
Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell’allegato I contenenti o ottenuti tramite bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. I destinatari principali sono gli operatori che immettono i prodotti sul mercato o li esportano e, per alcuni obblighi, i commercianti non PMI; i commercianti PMI hanno obblighi attenuati di raccolta e conservazione dati. La disciplina vale sia per prodotti di origine UE sia per importazioni da paesi terzi, ed è costruita in modo da assicurare che in ogni filiera vi sia almeno un soggetto stabilito nell’Unione responsabile della conformità.
Nozioni centrali: deforestazione zero e legalità
L’articolo 2 fornisce le definizioni tecniche più rilevanti. Il concetto di "a deforestazione zero" richiede che i prodotti provengano da terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, per il legno, non soggetti a degrado forestale dopo tale data. Accanto a ciò, il prodotto deve essere conforme alla "legislazione pertinente del paese di produzione", che include non solo norme forestali e ambientali, ma anche diritti d’uso del suolo, diritti dei lavoratori, diritti umani, anticorruzione, disciplina fiscale, commerciale e doganale, oltre al principio del consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni.
Divieto di commercializzazione ed esportazione
Il cuore precettivo è il divieto dell’articolo 3: i prodotti interessati non possono essere immessi, messi a disposizione sul mercato o esportati se non sono contemporaneamente a deforestazione zero, conformi alla normativa del paese di produzione e coperti da dichiarazione di dovuta diligenza. Il sistema non si limita quindi a una verifica formale, ma impone una valutazione sostanziale della filiera e dell’origine territoriale delle materie prime.
Obblighi di due diligence dell’operatore
L’operatore deve svolgere la dovuta diligenza prima di ogni immissione sul mercato o esportazione. La due diligence si articola in tre fasi: raccolta di informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio. Le informazioni da acquisire comprendono descrizione del prodotto, quantità, paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti o degli stabilimenti bovini, identità dei fornitori e dei clienti, e prove della conformità alla regola "deforestation free" e alla legge del paese di produzione. La valutazione deve considerare il rischio Paese, la presenza di foreste e di popoli indigeni, la corruzione, le violazioni dei diritti umani, la complessità della catena e i possibili rischi di elusione o commistione. Se il rischio non è nullo o trascurabile, l’operatore deve adottare misure di attenuazione adeguate, anche mediante audit indipendenti, richieste di dati supplementari e sostegno ai fornitori, in particolare ai piccoli proprietari terrieri.
Dichiarazione di dovuta diligenza e responsabilità
La dichiarazione di dovuta diligenza è il documento con cui l’operatore attesta di aver svolto correttamente i controlli e di aver concluso per un rischio nullo o trascurabile. Essa va presentata tramite il sistema di informazione della Commissione e contiene le informazioni dell’allegato II. La presentazione della dichiarazione comporta l’assunzione di responsabilità per la conformità del prodotto. L’operatore deve conservarne copia per cinque anni e, se acquisisce nuove informazioni pertinenti, è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti e i soggetti a valle della catena.
Regime per commercianti, PMI e mandatari
I commercianti non PMI sono sostanzialmente equiparati agli operatori non PMI. I commercianti PMI, invece, non devono svolgere in via ordinaria l’intera due diligence, ma devono conservare e trasmettere su richiesta i dati sui propri fornitori e clienti, oltre a reagire a nuove informazioni di rischio. Il regolamento ammette inoltre che operatore o commerciante possano incaricare un mandatario per la presentazione della dichiarazione, senza trasferire la responsabilità sostanziale. Per persone fisiche e microimprese è prevista una soluzione specifica di mandato al soggetto successivo della catena non microimpresa.
Controlli, sistema di rischio e misure immediate
Le autorità competenti degli Stati membri devono controllare operatori e commercianti con un approccio basato sul rischio. I controlli devono essere pianificati annualmente e basarsi anche sulle informazioni del sistema di informazione e sulle indicazioni comprovate di terzi. Il regolamento fissa soglie minime annuali: almeno il 3 % degli operatori per prodotti provenienti da paesi a rischio standard, almeno il 9 % per quelli da paesi ad alto rischio e almeno l’1 % per quelli da paesi a basso rischio; per i paesi ad alto rischio va inoltre controllato il 9 % della quantità dei prodotti interessati. In presenza di rischio elevato di non conformità le autorità possono adottare misure provvisorie immediate, incluse sospensione e sequestro, con tempi di sospensione generalmente pari a tre giorni lavorativi o 72 ore per i prodotti deperibili.
Regime doganale e sportello unico elettronico
Per i prodotti che entrano nel mercato o ne escono, il regolamento integra l’azione delle autorità competenti con quella delle autorità doganali. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza deve essere reso disponibile prima dello svincolo doganale o dell’esportazione. La Commissione deve sviluppare un’interfaccia elettronica basata sullo sportello unico doganale UE, da predisporre entro il 30 giugno 2028, per trasferire automaticamente dati e stati delle dichiarazioni tra sistemi doganali e sistema di informazione. L’immissione in libera pratica o l’esportazione non costituisce mai prova di conformità sostanziale al regolamento.
Classificazione dei Paesi per rischio e cooperazione internazionale
L’articolo 29 introduce un sistema a tre livelli: basso, standard e alto rischio. Dal 29 giugno 2023 tutti i Paesi sono considerati a rischio standard; la Commissione deve pubblicare entro il 30 dicembre 2024 l’elenco dei paesi a basso o alto rischio. La classificazione si fonda su dati oggettivi e trasparenti, in particolare tassi di deforestazione e degrado forestale, espansione agricola e tendenze produttive, con possibile considerazione di accordi internazionali, dati trasparenti, tutela dei diritti umani e misure effettive di contrasto. Parallelamente, l’articolo 30 promuove partenariati e dialoghi con paesi produttori e altri grandi paesi consumatori, per affrontare le cause profonde della deforestazione e sostenere una transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.
Segnalazioni di terzi, accesso alla giustizia e trasparenza
Chiunque possa qualificarsi come persona fisica o giuridica può presentare alle autorità competenti indicazioni comprovate di non conformità. Le autorità devono valutarle con diligenza e imparzialità e rispondere entro 30 giorni. Il regolamento garantisce anche l’accesso a procedure amministrative o giudiziarie per contestare decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti, in coerenza con gli standard di tutela giurisdizionale effettiva e con l’Aarhus Convention. Sul piano della trasparenza, gli Stati membri devono pubblicare annualmente i dati sull’attuazione, mentre la Commissione deve pubblicare un quadro generale dell’Unione e rendere accessibili dati anonimizzati del sistema di informazione.
Sanzioni e misure correttive
In caso di violazione, le autorità devono imporre misure correttive entro un termine ragionevole: rettifica delle irregolarità, blocco della commercializzazione o esportazione, ritiro/richiamo, donazione o smaltimento. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima deve essere almeno pari al 4 % del fatturato annuo totale a livello UE. Sono inoltre previste confisca dei prodotti e dei proventi, esclusione temporanea da appalti e finanziamenti pubblici fino a 12 mesi e divieti temporanei di immissione sul mercato o uso della due diligence semplificata in caso di violazioni gravi o recidive. La Commissione pubblica l’elenco delle sentenze definitive contro persone giuridiche e delle relative sanzioni.
Rapporti con il vecchio regime sul legno e disposizioni transitorie
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 con effetto dal 30 dicembre 2024. Tuttavia, per il legno e i suoi derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024, il vecchio regolamento continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027. Dal 31 dicembre 2027 anche tali prodotti devono conformarsi al nuovo regime. Il nuovo regolamento sostituisce quindi il precedente impianto centrato sulla sola legalità del legno con un sistema più ampio, che unisce legalità, tracciabilità e assenza di deforestazione.
Entrata in vigore e calendario applicativo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le disposizioni principali si applicano dal 30 dicembre 2024, salvo la proroga al 30 giugno 2025 per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano micro o piccole imprese, con l’eccezione dei prodotti già ricompresi nel precedente regolamento sul legno. Il legislatore ha quindi previsto un periodo di adeguamento significativo, ma con un calendario preciso e vincolante per l’intera filiera.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e esclusioni
L’articolo 1 definisce l’obiettivo di ridurre il contributo dell’Unione alla deforestazione globale, al degrado forestale, alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità. L’articolo 1, paragrafo 2, esclude i prodotti la cui produzione sia anteriore alla data di cui all’articolo 38, paragrafo 1, salvo l’articolo 37, paragrafo 3.
Definizioni chiave
L’articolo 2 contiene le definizioni centrali: materie prime interessate, prodotti interessati, deforestazione, foresta, uso agricolo, piantagione agricola, degrado forestale, foresta primaria, foresta rinnovata naturalmente, foresta piantata, piantagione forestale, altri terreni boschivi, a deforestazione zero, operatore, commerciante, geolocalizzazione, rischio trascurabile, indicazione comprovata, autorità competenti e legislazione pertinente del paese di produzione. Rilevante anche la definizione di geolocalizzazione con coordinate a sei decimali e, per appezzamenti oltre 4 ettari, mediante poligoni.
Divieto generale
L’articolo 3 vieta l’immissione, la messa a disposizione sul mercato e l’esportazione dei prodotti interessati salvo che siano contemporaneamente a deforestazione zero, prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e corredati da dichiarazione di dovuta diligenza.
Obblighi dell’operatore e dichiarazione di dovuta diligenza
L’articolo 4 impone all’operatore di esercitare la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti. L’operatore non può procedere senza dichiarazione di dovuta diligenza da trasmettere tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 33; la dichiarazione contiene le informazioni dell’allegato II e una conferma di rischio nullo o trascurabile. L’operatore si assume la responsabilità della conformità e conserva copia della dichiarazione per cinque anni.
Obblighi del commerciante e regime per le PMI
L’articolo 5 equipara il commerciante non PMI all’operatore non PMI, estendendogli gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 6, nonché agli articoli da 8 a 13, 16, 18. Il commerciante PMI deve raccogliere e conservare per almeno cinque anni informazioni sui fornitori e sui clienti e metterle a disposizione su richiesta; in caso di nuove informazioni pertinenti deve avvisare le autorità competenti. Il commerciante, PMI o meno, deve assistere le autorità nei controlli.
Mandatario e operatori stabiliti fuori dall’Unione
L’articolo 6 consente la presentazione della dichiarazione tramite mandatario, senza trasferire la responsabilità della conformità. Per operatori persone fisiche o microimprese è ammesso il mandato al successivo operatore o commerciante a valle non microimpresa, che presenta la dichiarazione per loro conto. L’articolo 7 stabilisce che, se il prodotto è immesso sul mercato da un soggetto stabilito fuori dall’Unione, la prima persona stabilita nell’Unione che lo mette a disposizione è considerata operatore.
Dovuta diligenza: informazioni, valutazione e attenuazione del rischio
Gli articoli 8, 9, 10 e 11 definiscono il contenuto della due diligence: raccolta di informazioni su prodotti, quantità, paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti o degli stabilimenti bovini, fornitori e clienti, nonché prove di deforestation-free e legalità; valutazione del rischio tenendo conto di fattori territoriali, catena di approvvigionamento, corruzione, violazioni dei diritti umani, conflitti e rischi di elusione; adozione di misure di attenuazione adeguate fino a portare il rischio a nullo o trascurabile. Per gli operatori non PMI sono previsti responsabile della conformità e audit indipendente.
Sistema di dovuta diligenza, comunicazione e conservazione documentale
L’articolo 12 impone il mantenimento di un sistema di dovuta diligenza aggiornato e il suo riesame almeno annuale. Gli operatori non PMI o persone fisiche devono pubblicare ogni anno una relazione sul sistema, salvo che possano integrare gli obblighi in altri report previsti da atti UE analoghi. Tutta la documentazione va conservata per cinque anni.
Dovuta diligenza semplificata per paesi a basso rischio
L’articolo 13 esonera dagli articoli 10 e 11 gli operatori che, dopo una valutazione della catena di approvvigionamento e del rischio di elusione o commistione, accertano che tutte le materie prime e i prodotti provengono da paesi o parti di paese classificati a basso rischio. Se emergono nuove informazioni o indicazioni comprovate, l’operatore deve tornare agli obblighi pieni di valutazione e attenuazione del rischio.
Autorità competenti, assistenza tecnica e controlli
Gli articoli 14 e 15 impongono agli Stati membri di designare autorità competenti, comunicarne i recapiti entro il 30 dicembre 2023 e assicurarne poteri, indipendenza e risorse. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 disciplinano il sistema di controlli basato sul rischio, con piani annuali, percentuali minime di controllo differenziate per rischio standard, alto e basso, possibilità di misure immediate per prodotti ad alto rischio e specifiche modalità di verifica per operatori/commercianti non PMI e commercianti PMI.
Misure correttive, sanzioni e pubblicità delle violazioni
Gli articoli 24 e 25 prevedono misure correttive obbligatorie in caso di non conformità, tra cui rettifica, blocco, ritiro/richiamo, donazione o smaltimento. Le sanzioni nazionali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprendono sanzioni pecuniarie; per le persone giuridiche la sanzione massima deve essere almeno pari al 4 % del fatturato annuo totale a livello UE, oltre a confisca, esclusione da appalti e aiuti fino a 12 mesi e divieti temporanei. La Commissione pubblica l’elenco delle sentenze definitive e delle sanzioni irrogate alle persone giuridiche.
Regime doganale e interfaccia elettronica
Gli articoli 26, 27 e 28 regolano i prodotti che entrano nel mercato o ne escono: i controlli doganali e quelli delle autorità competenti operano in coordinamento, con obbligo di mettere a disposizione il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza prima dello svincolo in libera pratica o dell’esportazione. È prevista un’interfaccia elettronica con lo sportello unico doganale UE, da predisporre entro il 30 giugno 2028, per il trasferimento automatico di dati e notifiche.
Sistema di benchmarking dei paesi
L’articolo 29 istituisce una classificazione dei paesi e parti di paesi in basso, standard o alto rischio. Tutti i paesi partono da rischio standard al 29 giugno 2023; l’elenco dei paesi a basso o alto rischio deve essere pubblicato entro il 30 dicembre 2024 e aggiornato secondo necessità. La classificazione si basa soprattutto su tassi di deforestazione e degrado forestale, espansione agricola e tendenze produttive.
Cooperazione con paesi terzi
L’articolo 30 prevede dialogo e cooperazione con paesi produttori e altri grandi paesi consumatori, tramite partenariati, meccanismi di cooperazione, dialoghi multilaterali e strumenti UE, con attenzione a governance forestale, diritti dei popoli indigeni, piccoli proprietari terrieri e trasparenza delle catene di approvvigionamento.
Segnalazioni di terzi e accesso alla giustizia
Gli articoli 31 e 32 riconoscono a persone fisiche e giuridiche la facoltà di presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti, che devono valutarle senza ritardo e rispondere entro 30 giorni. È garantito l’accesso a procedure amministrative o giudiziarie per contestare decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti.
Sistema di informazione e dati
L’articolo 33 impone alla Commissione di istituire entro il 30 dicembre 2024 un sistema di informazione per le dichiarazioni di dovuta diligenza, interoperabile con i sistemi doganali, accessibile ad autorità, operatori e commercianti, con rilascio di dati anonimizzati e pubblici in formato aperto.
Riesame, estensione dell’ambito e potere delegato
L’articolo 34 prevede una prima valutazione d’impatto entro il 30 giugno 2024 per eventuale estensione ad altri terreni boschivi e una seconda entro il 30 giugno 2025 per altri ecosistemi naturali, altre materie prime e possibili obblighi per gli istituti finanziari; la Commissione può modificare l’allegato I tramite atti delegati. L’articolo 35 disciplina durata, revoca e opposizione alla delega; l’articolo 36 rinvia alla procedura di comitato.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 37 abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 con effetto dal 30 dicembre 2024, ma ne mantiene l’applicazione fino al 31 dicembre 2027 per il legno e i prodotti derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024. Dal 31 dicembre 2027 tali prodotti devono rispettare il nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 38 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le disposizioni sostanziali si applicano dal 30 dicembre 2024, salvo proroga al 30 giugno 2025 per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano micro o piccole imprese, con eccezione dei prodotti già ricompresi nel regolamento (UE) n. 995/2010.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 31 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1077
- Regolamento · 31 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1113
- Regolamento · 31 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1114
- Regolamento · 30 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1045
- Regolamento · 30 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1046
- Regolamento · 30 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1049
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →