Regolamento (UE) 2023/1114
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato UE per l’emissione e la distribuzione di cripto-attività non già coperte dalla normativa sui servizi finanziari, con tre categorie principali: cripto-attività diverse da token collegati ad attività o token di moneta elettronica, token collegati ad attività e token di moneta elettronica. Stabilisce obblighi di trasparenza, white paper, governance, riserve patrimoniali e di attività, rimborso, nonché regole specifiche per i prestatori di servizi e per la prevenzione degli abusi di mercato. Prevede inoltre vigilanza nazionale per i soggetti ordinari e vigilanza diretta dell’ABE per gli emittenti e i token significativi, con un forte coordinamento tra autorità nazionali, ESMA e BCE.
Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA): disciplina emissione, offerta al pubblico, ammissione alla negoziazione e prestazione di servizi relativi a cripto-attività nell’Unione, con regole specifiche per token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività, nonché a chi presta servizi per le cripto-attività nell’Unione. Restano fuori, tra l’altro, gli strumenti finanziari, i depositi, i fondi (salvo i token di moneta elettronica), le posizioni di cartolarizzazione, i prodotti assicurativi e pensionistici indicati, le cripto-attività uniche e non fungibili, le attività non trasferibili, le operazioni infragruppo e taluni enti pubblici e banche centrali. Il regolamento ha applicazione generale nell’Unione; per le disposizioni principali si applica dal 30 dicembre 2024, mentre i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024; è prevista una disciplina transitoria per offerte, ammissioni e prestatori già operativi prima di tali date.
Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività
Il regolamento istituisce il primo quadro armonizzato dell’Unione per le cripto-attività non già coperte dalla disciplina sui servizi finanziari tradizionali. La finalità è coniugare innovazione, integrità dei mercati, stabilità finanziaria e tutela dei detentori al dettaglio, con una struttura graduata in funzione del rischio delle diverse categorie di cripto-attività.
Impianto generale e ambito di applicazione
Il regolamento distingue tre grandi categorie: cripto-attività diverse da token collegati ad attività o token di moneta elettronica, token collegati ad attività e token di moneta elettronica. Le prime sono soggette a un regime di trasparenza e informativa, mentre le seconde due categorie sono assoggettate a requisiti più rigorosi, in particolare per effetto dell’uso come mezzo di scambio o della presenza di un meccanismo di stabilizzazione del valore.
L’ambito di applicazione riguarda le persone fisiche e giuridiche e altre imprese che emettono, offrono o chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività nell’Unione, nonché i prestatori di servizi per le cripto-attività. Restano esclusi gli strumenti finanziari, i depositi, i fondi salvo i token di moneta elettronica, le posizioni di cartolarizzazione, i prodotti assicurativi e pensionistici elencati, le cripto-attività uniche e non fungibili, le cripto-attività non trasferibili e alcune entità pubbliche o internazionali, incluse BCE e banche centrali quando agiscono come autorità monetarie.
Definizioni e criteri di qualificazione
L’articolo 3 definisce in modo ampio le nozioni di DLT, registro distribuito, meccanismo di consenso, cripto-attività, token collegato ad attività, token di moneta elettronica, utility token, prestatore di servizi per le cripto-attività e i singoli servizi prestati. Questa impostazione è funzionale a un approccio tecnologicamente neutrale e alla distinzione sostanziale tra le cripto-attività soggette al regolamento e gli strumenti finanziari già regolati dal diritto UE.
Per evitare arbitraggio regolamentare, l’ESMA deve adottare orientamenti sulla qualificazione di una cripto-attività come strumento finanziario. Il regolamento consente inoltre alla Commissione di precisare per via delegata gli elementi tecnici delle definizioni, al fine di adeguarle all’evoluzione del mercato e della tecnologia.
Cripto-attività diverse da token collegati ad attività o token di moneta elettronica
Per questa categoria, il regolamento introduce un obbligo generalizzato di white paper, notifica e pubblicazione, oltre a prescrizioni sulle comunicazioni di marketing. La persona che offre o chiede l’ammissione alla negoziazione deve essere una persona giuridica, salvo che si applichino specifiche esenzioni. La disciplina è costruita in chiave di tutela dell’investitore e di trasparenza del mercato.
Sono previste esenzioni importanti: offerte rivolte a meno di 150 persone per Stato membro, offerte con corrispettivo totale non superiore a 1.000.000 EUR in 12 mesi, offerte rivolte esclusivamente a investitori qualificati, offerte gratuite o create automaticamente come ricompensa per il mantenimento del registro o la convalida delle operazioni, utility token che danno accesso a beni o servizi esistenti e offerte circoscritte a reti limitate. Alcune di queste esenzioni cessano se l’offerente manifesta l’intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione o se la cripto-attività viene effettivamente ammessa.
White paper, comunicazioni di marketing, recesso e responsabilità
Il white paper deve contenere informazioni sull’offerente, sull’eventuale emittente, sul progetto, sull’offerta o sulla negoziazione, sui diritti e obblighi connessi, sulla tecnologia sottostante, sui rischi e, novità significativa del regolamento, sui principali impatti negativi sul clima e sull’ambiente del meccanismo di consenso. Deve essere redatto in modo corretto, chiaro, conciso e non fuorviante, con una dichiarazione in apertura che segnali la mancata approvazione da parte di un’autorità competente e l’esclusiva responsabilità dell’offerente o del soggetto che lo redige.
Le comunicazioni di marketing devono essere coerenti con il white paper, identificabili come tali, non fuorvianti e pubblicate solo dopo il white paper. I detentori al dettaglio che acquistano direttamente dall’offerente o da un collocatore hanno un diritto di recesso di 14 giorni, con rimborsi entro 14 giorni dalla comunicazione di revoca del consenso. È inoltre prevista la responsabilità civile per white paper e comunicazioni contenenti informazioni incomplete, scorrette o fuorvianti, con inversione dell’attenzione probatoria sul danneggiato quanto alla violazione e al nesso con la decisione di acquisto o vendita.
Token collegati ad attività: autorizzazione, governance, riserva di attività e rimborso
Il regime dei token collegati ad attività è il più articolato. L’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione nell’Unione richiedono, in linea generale, che l’emittente sia una persona giuridica stabilita nell’Unione e abbia ottenuto un’autorizzazione, oppure che sia un ente creditizio soggetto alla disciplina speciale. È previsto un regime semplificato per offerte con valore medio inferiore a 5.000.000 EUR su 12 mesi o rivolte esclusivamente a investitori qualificati.
Il white paper dedicato ai token collegati ad attività deve contenere informazioni più ampie, tra cui la riserva di attività, il meccanismo di stabilizzazione, la politica di investimento delle riserve, i diritti di rimborso permanente e i rischi specifici. Il token collegato ad attività deve sempre essere descritto in modo da chiarire che può perdere valore, essere illiquido o non trasferibile e che non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori né dalle garanzie sui depositi.
Gli emittenti devono disporre di una governance robusta, requisiti di onorabilità e competenza degli amministratori e dei soci qualificati, politiche di continuità operativa, controlli interni, gestione del rischio, sistemi TIC adeguati e audit indipendenti periodici. Sono inoltre tenuti a detenere fondi propri minimi pari ad almeno 350.000 EUR, oppure al 2% della riserva media di attività, oppure a un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, con possibilità di requisiti più elevati in base al rischio e agli stress test.
La riserva di attività deve essere costituita e mantenuta in modo separato dal patrimonio dell’emittente, adeguatamente segregata e gestita prudentemente. Deve coprire sia i rischi di valore delle attività di riferimento sia i rischi di liquidità legati al rimborso permanente. La custodia delle attività di riserva può essere affidata a prestatori di servizi per le cripto-attività, enti creditizi o imprese di investimento, con regole dettagliate su segregazione, responsabilità, concentrazione dei depositari e protezione contro i creditori del depositario. Gli investimenti della riserva sono consentiti solo in strumenti finanziari altamente liquidi e a rischio minimo.
I possessori hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento, senza commissioni, in fondi diversi dalla moneta elettronica o, in alternativa, mediante consegna delle attività sottostanti, secondo la politica di rimborso dell’emittente. Non possono essere riconosciuti interessi sui token collegati ad attività né ai servizi ad essi connessi. È inoltre richiesta la predisposizione di piani di risanamento e di rimborso ordinato.
Token collegati ad attività significativi e vigilanza ABE
Il regolamento introduce una nozione di significatività basata su criteri quantitativi e qualitativi: numero di possessori, valore emesso/capitalizzazione/riserve, volume delle operazioni, interconnessione con il sistema finanziario, rilevanza internazionale e ruolo di gatekeeper. Quando un token è qualificato come significativo, la vigilanza passa all’ABE, che esercita i poteri più incisivi sugli emittenti, comprese misure di vigilanza, di autorizzazione e di enforcement.
Per i token significativi si applicano requisiti rafforzati: politica retributiva prudente, custodia diversificata su base equa e non discriminatoria, requisiti di liquidità più stringenti, stress test periodici e fondi propri più elevati. Il regolamento prevede anche limiti all’uso del token come mezzo di scambio: se vengono superate soglie di 1 milione di operazioni giornaliere e 200.000.000 EUR di valore medio giornaliero in un’area monetaria unica, l’emittente deve interrompere l’emissione e presentare un piano per rientrare sotto soglia.
Token di moneta elettronica e token di moneta elettronica significativi
I token di moneta elettronica sono trattati come moneta elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE, con emissione consentita solo a enti creditizi o istituti di moneta elettronica. Il possessore ha sempre un credito verso l’emittente e il diritto di rimborso al valore nominale in fondi, senza commissioni e senza interessi. Il white paper deve dichiarare in modo esplicito tali diritti e le condizioni di rimborso.
Anche qui è prevista una disciplina di significatività, con trasferimento della vigilanza all’ABE per gli emittenti significativi, salvo deroga quando almeno l’80% dei possessori e del volume delle operazioni è concentrato nello Stato membro d’origine per token denominati in valuta non euro. Per gli istituti di moneta elettronica che emettono token significativi si applicano ulteriori requisiti analoghi a quelli degli emittenti di token collegati ad attività significativi, compresa la riserva di attività, la custodia, la liquidità e i requisiti patrimoniali.
Prestatori di servizi per le cripto-attività: autorizzazione, requisiti e servizi
Il regolamento riserva la prestazione professionale di servizi per le cripto-attività a soggetti autorizzati, con autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d’origine e valida in tutta l’Unione. Sono ammesse anche alcune entità finanziarie già autorizzate, quali enti creditizi, depositari centrali, imprese di investimento, gestori del mercato, istituti di moneta elettronica, società di gestione di OICVM e gestori di FIA, previa notifica all’autorità competente.
La domanda di autorizzazione richiede un set molto ampio di informazioni: identità e dati societari, programma operativo, governance, requisiti prudenziali, sistemi TIC, separazione tra cripto-attività e fondi dei clienti, procedure di reclamo, politiche di custodia, esecuzione ordini, consulenza, gestione di portafogli e trasferimento. L’autorità competente valuta completezza, idoneità degli esponenti e degli azionisti qualificati, requisiti AML/CFT e stretti legami con soggetti esteri.
I prestatori devono agire in modo onesto, corretto e professionale, nel migliore interesse dei clienti, pubblicare prezzi, costi e commissioni, adottare sistemi di continuità operativa, salvaguardare la riservatezza e la resilienza dei sistemi TIC, tenere registrazioni per almeno cinque anni ed essere dotati di una struttura prudenziale minima. I requisiti prudenziali variano per classe di servizio: 50.000 EUR, 125.000 EUR o 150.000 EUR secondo l’allegato IV.
Servizi specifici e tutela del cliente
Per la custodia e amministrazione di cripto-attività sono richiesti accordi con il cliente, registri delle posizioni, segregazione dei beni, restituzione tempestiva e responsabilità per perdita attribuibile al prestatore, con responsabilità limitata al valore di mercato al momento della perdita. Per la gestione di piattaforme di negoziazione il prestatore deve disporre di regole operative dettagliate, sistemi resilienti, trasparenza pre e post-negoziazione, meccanismi anti-abuso e regolamento tempestivo delle operazioni entro 24 ore dall’esecuzione, ove tecnicamente possibile.
Lo scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività richiede una politica commerciale non discriminatoria, prezzi o metodi di pricing trasparenti e l’esecuzione agli importi pubblicati. L’esecuzione di ordini richiede best execution, strategia di esecuzione, monitoraggio continuo e consenso del cliente quando gli ordini sono eseguiti al di fuori di una piattaforma. Collocamento, ricezione e trasmissione ordini, consulenza e gestione di portafogli sono assoggettati a regole di conflitto di interesse, adeguatezza, informativa sui rischi e divieti di incentivi non consentiti.
Vigilanza sui prestatori e sui loro cambiamenti proprietari
L’autorizzazione può essere revocata per mancato utilizzo, rinuncia, cessazione dell’attività, irregolarità originarie, violazioni gravi o carenze AML/CFT. Le acquisizioni di partecipazioni qualificate richiedono notifica preventiva e valutazione prudenziale da parte dell’autorità competente, con criteri di reputazione, solidità finanziaria, continuità dell’autorizzazione e rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Sono inoltre previste norme sulla prestazione transfrontaliera dei servizi, con notifica dell’operatività negli Stati membri ospitanti e possibilità di avviare l’attività una volta trasmessa la notifica o decorsi i termini previsti. I prestatori di paesi terzi possono servire un cliente dell’Unione solo se l’iniziativa è esclusivamente del cliente; ogni sollecitazione o marketing nell’Unione fa ricadere l’attività nel perimetro autorizzatorio UE.
Mercati e abusi di mercato
Il titolo VI estende ai mercati delle cripto-attività ammessi alla negoziazione un regime specifico di market abuse, ispirato al regolamento MAR ma adattato alla natura delle cripto-attività. Sono vietati abuso di informazioni privilegiate, divulgazione illecita e manipolazione di mercato, con definizioni che tengono conto della natura precisa dell’informazione, del suo potenziale effetto sui prezzi e dell’uso di social media, smart contract e mining.
Chi tratta professionalmente ordini o operazioni deve disporre di sistemi di prevenzione e individuazione degli abusi, segnalare i sospetti alle autorità competenti e cooperare nell’ambito del coordinamento transfrontaliero. Le autorità possono intervenire direttamente, ordinare sospensioni o divieti, imporre rettifiche, rimuovere contenuti online e adottare misure cautelari, con poteri ulteriori e sanzioni amministrative di importo significativo.
Vigilanza, registri, sanzioni e cooperazione istituzionale
Le autorità competenti nazionali sono designate dagli Stati membri e dispongono di poteri ampi di vigilanza e indagine, compresa la richiesta di informazioni, ispezioni, sospensioni, divieti, ordini di rettifica e misure cautelari. Il regolamento istituisce un registro ESMA dei white paper, degli emittenti e dei prestatori, e un registro delle entità non conformi che prestano servizi senza autorizzazione.
Il sistema sanzionatorio armonizzato prevede sanzioni amministrative minime per una lunga serie di violazioni, con importi che arrivano, per le persone giuridiche, fino a 15.000.000 EUR o percentuali del fatturato annuo fino al 15% per gli abusi di mercato. Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate, salvo casi di sproporzione o rischio per la stabilità finanziaria, e restano visibili per almeno cinque anni.
Vigilanza diretta ABE, collegi e misure di esecuzione
Per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi, l’ABE assume la vigilanza diretta, con poteri di ispezione, richiesta di informazioni, sanzioni e penalità di mora. L’ABE istituisce collegi di vigilanza con ESMA, autorità nazionali, banche centrali e altri soggetti rilevanti, per coordinare i profili prudenziali, di mercato e di custodia.
L’ABE può anche delegare specifici compiti alle autorità competenti, rimborsandone i costi. Il regolamento prevede regole procedurali dettagliate per l’esercizio dei poteri dell’ABE, il diritto di audizione, il riesame dinanzi alla Corte di giustizia e la pubblicazione delle misure adottate.
Entrata in vigore, applicazione e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in via generale, dal 30 dicembre 2024; i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024. Numerose disposizioni tecniche, di coordinamento e di preparazione si applicano già dal 29 giugno 2023 per consentire l’adozione di RTS/ITS e atti delegati.
Il regolamento contiene un articolato regime transitorio: le offerte concluse prima del 30 dicembre 2024 non ricadono negli articoli 4-15; i servizi già prestati in conformità del diritto nazionale possono continuare fino al 1° luglio 2026 o fino alla decisione sull’autorizzazione; gli emittenti già operativi di token collegati ad attività devono presentare domanda entro il 30 luglio 2024 per continuare ad operare; sono previste anche procedure semplificate per gli operatori nazionali già autorizzati e una serie di obblighi per gli Stati membri di aggiornare il proprio diritto interno entro il 30 dicembre 2024.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regolamento
L’articolo 1 definisce un quadro uniforme per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività. Copre in particolare trasparenza e informativa, autorizzazione e vigilanza, tutela dei detentori e dei clienti e prevenzione dell’abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 si applica a soggetti coinvolti in emissione, offerta, ammissione e servizi connessi nell’Unione. Sono esclusi, tra gli altri, BCE, banche centrali nazionali quando agiscono come autorità monetarie, altre autorità pubbliche, BEI, EFSF, MES e organizzazioni internazionali pubbliche. Sono escluse anche le cripto-attività uniche e non fungibili e quelle rientranti in categorie già disciplinate da altre normative UE (strumenti finanziari, depositi, fondi salvo token di moneta elettronica, cartolarizzazioni, prodotti assicurativi e pensionistici).
Definizioni chiave e classificazione delle cripto-attività
L’articolo 3 definisce DLT, registro distribuito, meccanismo di consenso, cripto-attività, token collegato ad attività, token di moneta elettronica, utility token, prestatore di servizi per le cripto-attività e le varie attività di servizio (custodia, piattaforma di negoziazione, scambio, esecuzione ordini, collocamento, consulenza, gestione di portafoglio, trasferimento). La Commissione può adottare atti delegati per precisare le definizioni; l’ESMA deve emanare orientamenti sulla qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.
Regime per cripto-attività diverse da token collegati ad attività o di moneta elettronica
Gli articoli 4-15 impongono, per offerte e ammissioni alla negoziazione nell’UE, la redazione, notifica e pubblicazione di un white paper, delle comunicazioni di marketing coerenti, l’osservanza di obblighi di condotta e, in generale, la persona giuridica come offerente o richiedente. Sono previste esenzioni per offerte a meno di 150 persone per Stato membro, per offerte sotto 1.000.000 EUR su 12 mesi e per offerte rivolte solo a investitori qualificati. Ulteriori esenzioni riguardano cripto-attività offerte gratuitamente, create come reward, utility token con accesso a beni/servizi esistenti o reti limitate, e sono previsti limiti di 12 mesi per utility token relativi a beni/servizi non ancora esistenti o operativi.
White paper, comunicazioni di marketing e diritto di recesso
Il white paper deve contenere informazioni su offerente/emittente/progetto, diritti, tecnologia, rischi e impatti ambientali del meccanismo di consenso, con dichiarazione di non approvazione da parte di un’autorità e responsabilità dell’offerente. Le comunicazioni di marketing devono essere corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con il white paper. I dettagli di notifica/pubblicazione sono disciplinati dagli articoli 8 e 9. I detentori al dettaglio che acquistano direttamente dall’offerente o da un collocatore hanno un diritto di recesso di 14 giorni, salvo ammissione alla negoziazione prima dell’acquisto o fine del periodo di sottoscrizione.
Responsabilità civile per il white paper
L’articolo 15 prevede la responsabilità dell’offerente, del richiedente l’ammissione o del gestore di piattaforma e dei membri degli organi per informazioni non complete, corrette, chiare o fuorvianti nel white paper. Le clausole di esclusione o limitazione della responsabilità sono inefficaci; resta salva ogni ulteriore responsabilità civile nazionale.
Token collegati ad attività: autorizzazione e offerta
Gli articoli 16-26 prevedono che l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività siano consentite solo agli emittenti autorizzati nell’Unione o agli enti creditizi conformi alle regole speciali. Sotto soglie limitate (5.000.000 EUR su 12 mesi o offerta solo a investitori qualificati) non occorre autorizzazione, ma resta l’obbligo di white paper e notifica. L’autorizzazione è valida in tutta l’Unione e il white paper approvato si considera approvato a livello UE.
Token collegati ad attività: white paper, governance, riserva e rimborso
Gli emittenti devono redigere un white paper specifico (articolo 19), con informazioni su attività di riferimento, riserva di attività, diritti di rimborso e rischi, e una chiara dichiarazione sui rischi di perdita, illiquidità e assenza di garanzie di deposito/indennizzo. Devono adottare solidi dispositivi di governance (articolo 34), disporre di fondi propri minimi (articolo 35: almeno 350.000 EUR, o 2% della riserva media, o un quarto delle spese fisse generali), costituire e mantenere una riserva di attività segregata e prudenzialmente gestita (articoli 36-38), garantire rimborso permanente senza commissioni (articolo 39) e non corrispondere interessi (articolo 40).
Token collegati ad attività significativi
L’articolo 43 definisce i criteri di significatività (tra cui oltre 10 milioni di possessori, oltre 5 miliardi EUR di valore/capitalizzazione o riserva, oltre 2,5 milioni di operazioni giornaliere e 500 milioni EUR, oppure ruolo di gatekeeper). L’ABE classifica e vigila direttamente sugli emittenti significativi; l’articolo 45 impone ulteriori requisiti, inclusi una politica retributiva prudente, accesso alla custodia su base non discriminatoria, gestione della liquidità e requisiti patrimoniali più elevati (3% della riserva media), con stress test e possibili requisiti più stringenti.
Token collegati ad attività: risanamento, rimborso e revoca
Gli articoli 46 e 47 impongono piani di risanamento e di rimborso ordinato, da notificare entro sei mesi dall’autorizzazione/approvazione del white paper, con possibilità per l’autorità di imporre modifiche e sospendere temporaneamente il rimborso. L’articolo 24 disciplina la revoca dell’autorizzazione in caso di inattività, false dichiarazioni, violazioni gravi, minacce ai pagamenti o alla stabilità finanziaria, con obbligo di attuare la procedura di rimborso ordinato.
Token di moneta elettronica: emissione, rimborso e white paper
Gli articoli 48-55 disciplinano i token di moneta elettronica come moneta elettronica. Possono essere emessi solo da enti creditizi o istituti di moneta elettronica; il possessore ha un credito e il diritto al rimborso al valore nominale in fondi, senza commissioni, e non possono essere corrisposti interessi. È richiesto un white paper notificato e pubblicato, con regole di trasparenza e informazioni ambientali simili a quelle degli altri token, e si applicano mutatis mutandis i piani di risanamento e rimborso.
Token di moneta elettronica significativi
Gli articoli 56-58 prevedono una classificazione dei token di moneta elettronica come significativi sulla base dei medesimi criteri quantitativi dei token collegati ad attività. Per gli istituti di moneta elettronica emittenti di token significativi si applicano requisiti aggiuntivi analoghi a quelli degli emittenti di token collegati ad attività significativi, inclusi riserva di attività, custodia, investimenti e requisiti patrimoniali, con vigilanza dell’ABE.
Prestatori di servizi per le cripto-attività: autorizzazione e passaportabilità
Gli articoli 59-65 stabiliscono che i servizi per le cripto-attività possono essere prestati solo da soggetti autorizzati o da talune entità finanziarie già autorizzate che notificano l’autorità competente prima di iniziare. L’autorizzazione è rilasciata dallo Stato membro d’origine, è valida in tutta l’Unione e richiede sede legale, direzione effettiva nell’Unione e almeno un amministratore residente nell’Unione; è prevista la libera prestazione di servizi transfrontalieri e la disciplina dell’iniziativa esclusiva del cliente per operatori di paesi terzi.
Prestatori di servizi: requisiti generali, prudenziali e organizzativi
Gli articoli 66-74 impongono correttezza, trasparenza, avvertenze sui rischi, pubblicazione di prezzi/costi, gestione dei conflitti di interesse, protezione dei dati e robuste procedure di continuità operativa. I requisiti prudenziali sono fissati come importo minimo o quota delle spese fisse generali (articolo 67), con possibili coperture assicurative. Sono richiesti organi di amministrazione idonei, personale competente, registrazioni delle operazioni e piani di liquidazione ordinata.
Servizi specifici dei prestatori
Gli articoli 75-82 disciplinano la custodia e amministrazione, la gestione di piattaforme di negoziazione, lo scambio con fondi o altre cripto-attività, l’esecuzione di ordini, il collocamento, la ricezione e trasmissione ordini, la consulenza, la gestione di portafogli e il trasferimento di cripto-attività. Sono previsti accordi con il cliente, segregazione e protezione dei beni, regole di trasparenza di mercato, best execution, divieti di incentivi impropri, analisi di adeguatezza per consulenza/portfolio management e disciplina dettagliata dei conflitti di interesse e dell’esternalizzazione.
Acquisizioni di partecipazioni qualificate
Gli articoli 41-42 e 83-84 prevedono la notifica preventiva e la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività e nei prestatori di servizi per le cripto-attività, con soglie al 10%, 20%, 30% e 50% e anche in caso di acquisizione del controllo. La valutazione considera reputazione, solidità finanziaria, idoneità dei soggetti di controllo e rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Abusi di mercato sulle cripto-attività
Il titolo VI vieta abuso di informazioni privilegiate, divulgazione illecita e manipolazione del mercato per le cripto-attività ammesse alla negoziazione o per le quali sia stata chiesta l’ammissione. Sono previste definizioni specifiche di informazione privilegiata, obblighi di comunicazione al pubblico, divieti di negoziazione basata su informazioni privilegiate e obblighi di sistemi, procedure e notifiche da parte di chi predispone o esegue professionalmente operazioni.
Poteri di vigilanza, sanzioni e cooperazione
Gli articoli 93-116 attribuiscono alle autorità competenti ampi poteri di vigilanza e indagine, compresi sospensione, divieto, ispezioni, acquisizione documenti, interventi sui prodotti e sulla pubblicità, nonché misure cautelari. È istituito un registro ESMA dei white paper e dei soggetti autorizzati/non conformi. Sono previste sanzioni amministrative minime armonizzate, pubblicazione delle decisioni, tutela dei segnalanti ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, cooperazione tra autorità nazionali, ESMA, ABE e autorità di paesi terzi, e regole su segreto d’ufficio e protezione dei dati.
Vigilanza dell’ABE sui token e sui prestatori significativi
Gli articoli 117-138 trasferiscono all’ABE la vigilanza diretta sugli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi, con collegi di vigilanza, poteri di richiesta informazioni, indagine, ispezione, imposizione di sanzioni e penalità di mora, e possibilità di delega di specifici compiti alle autorità competenti. Sono previste commissioni di vigilanza a carico degli emittenti significativi.
Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 30 dicembre 2024, con applicazione anticipata dal 30 giugno 2024 per i titoli III e IV e per alcune disposizioni tecniche e preparatorie dal 29 giugno 2023. Sono previste norme transitorie per offerte e ammissioni antecedenti al 30 dicembre 2024, per prestatori di servizi già operativi e per emittenti di token collegati ad attività già attivi, oltre a un periodo transitorio fino al 1° luglio 2026 per i prestatori di servizi autorizzati secondo il diritto nazionale.
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