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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1077

Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Normativa europea32023R1077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, in via temporanea, un regime di liberalizzazione degli scambi a favore dell’Ucraina per attenuare l’impatto economico della guerra di aggressione russa. Le misure consistono nella sospensione del regime dei prezzi d’entrata per determinati prodotti ortofrutticoli, nella sospensione dei contingenti tariffari e dei dazi all’importazione, nella non riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante il periodo di applicazione e nella sospensione temporanea del regolamento sulle importazioni. Il testo prevede inoltre condizioni di accesso, poteri di sospensione e una procedura accelerata di salvaguardia in caso di effetti negativi sui mercati dell’Unione.

Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi a favore dell’Ucraina, con sospensione di dazi, contingenti tariffari, regime dei prezzi d’entrata e misure antidumping/di salvaguardia per determinati prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dell’Ucraina rientranti nell’ambito delle concessioni commerciali dell’accordo di associazione UE-Ucraina, in particolare ai prodotti soggetti al regime dei prezzi d’entrata, ai contingenti tariffari di cui all’allegato I-A dell’accordo e, per quanto riguarda la sospensione temporanea, alle importazioni originarie dell’Ucraina ai fini del regolamento (UE) 2015/478. Le misure operano dal 6 giugno 2023 al 5 giugno 2024. Restano rilevanti le esclusioni/condizioni derivanti dal rispetto delle regole di origine, delle procedure correlate e delle condizioni politiche e commerciali previste dall’articolo 2; in caso di mancato rispetto, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali o reintrodurre i dazi applicabili.

Misure di liberalizzazione temporanea degli scambi a favore dell’Ucraina

Il regolamento istituisce, per un periodo limitato, misure eccezionali di liberalizzazione degli scambi nei confronti dell’Ucraina, in risposta alla grave perturbazione economica causata dalla guerra di aggressione russa. La finalità è sostenere l’economia ucraina e rafforzare i flussi commerciali con l’Unione, in coerenza con l’accordo di associazione UE-Ucraina e con la possibilità, richiamata dal regolamento, di accelerare la soppressione dei dazi doganali.

Contesto e ratio dell’intervento

Il preambolo collega il regolamento all’accordo di associazione tra UE, Euratom, Stati membri e Ucraina, già applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2016 per il titolo IV ed entrato in vigore il 1° settembre 2017. Viene richiamata la progressiva istituzione di una zona di libero scambio e la facoltà di accelerare ed estendere la soppressione dei dazi. La decisione legislativa si fonda sull’urgenza derivante dalla guerra, che ha compromesso capacità produttiva, trasporti e accesso ai mercati, rendendo necessario un sostegno commerciale temporaneo.

Ambito oggettivo delle misure

L’articolo 1 prevede tre principali strumenti di liberalizzazione:

  • sospensione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti agricoli/ortofrutticoli indicati nell’allegato I-A dell’accordo di associazione, con esclusione dei dazi doganali su tali prodotti;
  • sospensione di tutti i contingenti tariffari previsti dall’allegato I-A, con ammissione all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza dazi doganali;
  • sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 per le importazioni originarie dell’Ucraina. Inoltre, in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante il periodo di applicazione non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del regolamento.

Condizioni di accesso e garanzie antiabuso

L’accesso ai regimi preferenziali non è incondizionato. L’articolo 2 subordina il beneficio al rispetto delle norme di origine e delle procedure dell’accordo di associazione, nonché al comportamento dell’Ucraina nei confronti delle importazioni dall’Unione. In particolare, l’Ucraina deve astenersi dall’introdurre nuovi dazi, oneri equivalenti, restrizioni quantitative o misure equivalenti, dall’aumentare quelli esistenti o dall’introdurre altre restrizioni agli scambi, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra. È inoltre richiesto il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, oltre all’impegno costante contro corruzione e attività illecite.

Poteri di sospensione della Commissione

L’articolo 3 attribuisce alla Commissione un potere di sospensione temporanea, esercitabile con atto di esecuzione, qualora emergano prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2. Se la sospensione è sollecitata da uno Stato membro per violazione della lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve esprimersi con un parere motivato entro quattro mesi e, se conferma l’inosservanza, avviare la procedura di sospensione. La misura può riguardare l’intero regime o soltanto una parte di esso.

Salvaguardia accelerata e reintroduzione dei dazi

L’articolo 4 disciplina una clausola di salvaguardia rafforzata. Se le importazioni di un prodotto originario dell’Ucraina incidono negativamente sul mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione. La reintroduzione avviene mediante atto di esecuzione e per il tempo necessario a neutralizzare gli effetti negativi.

La Commissione deve monitorare regolarmente l’impatto del regolamento, considerando esportazioni, importazioni, prezzi e produzione dell’Unione per i prodotti interessati. Gli Stati membri devono essere informati ogni due mesi dei risultati del monitoraggio. La valutazione può essere avviata:

  • su richiesta motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie;
  • di propria iniziativa, se la Commissione ritiene esistano prove prima facie sufficienti.

La valutazione si conclude entro tre mesi. Se la Commissione intende reintrodurre i dazi, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con sintesi dei risultati e termine per osservazioni scritto non superiore a dieci giorni. In circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può adottare misure preventive senza seguire la procedura ordinaria di pubblicazione e consultazione.

Procedura comitologica e controlli

L’articolo 5 rinvia al sistema di comitatologia previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011. Per la sospensione dei regimi preferenziali la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale; per le misure di salvaguardia dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478. Nei casi espressamente richiamati si applica la procedura d’esame dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Monitoraggio, relazione annuale e trasparenza

L’articolo 6 impone che la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito contenga una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione previste dal regolamento e, se opportuno, una valutazione dell’impatto sociale in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti soggetti alla sospensione dei contingenti tariffari devono essere pubblicate sul sito della Commissione e aggiornate mensilmente.

Durata dell’efficacia

Ai sensi dell’articolo 7, il regolamento entra in vigore il 6 giugno 2023 e si applica fino al 5 giugno 2024. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Misure di liberalizzazione degli scambi

L’articolo 1 introduce i regimi preferenziali temporanei: sospensione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti indicati nell’allegato I-A dell’accordo di associazione, con conseguente non applicazione dei dazi doganali su tali prodotti; sospensione di tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A, con importazione nell’Unione dall’Ucraina senza dazi doganali; non riscossione, in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del regolamento, anche dopo la sua scadenza; sospensione temporanea del regolamento (UE) 2015/478 per le importazioni originarie dell’Ucraina.

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

L’articolo 2 subordina i benefici al rispetto delle regole di origine e delle procedure dell’accordo di associazione, all’astensione dell’Ucraina dall’introdurre o aumentare dazi, oneri, restrizioni quantitative o misure equivalenti sulle importazioni originarie dell’Unione, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto bellico, e al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, nonché all’impegno nella lotta contro corruzione e attività illecite richiamate dagli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.

Sospensione temporanea dei benefici

L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di sospendere, mediante atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame, la totalità o una parte dei regimi preferenziali se riscontra prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2. Se uno Stato membro chiede la sospensione per violazione della lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve rendere entro quattro mesi un parere motivato e, se conferma l’inosservanza, avvia la procedura di sospensione.

Salvaguardia accelerata e reintroduzione dei dazi

L’articolo 4 prevede una clausola di salvaguardia accelerata: se un prodotto originario dell’Ucraina è importato in condizioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento, con atto di esecuzione, i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione. La misura dura per il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative. La Commissione deve monitorare regolarmente l’impatto del regolamento, informando gli Stati membri ogni due mesi; la valutazione può essere avviata su richiesta motivata di uno Stato membro o d’iniziativa della Commissione e deve concludersi entro tre mesi. In caso di reintroduzione, è prevista la pubblicazione di un avviso in Gazzetta ufficiale con sintesi dei risultati e termine massimo di dieci giorni per osservazioni scritte. In circostanze eccezionali e di intervento immediato, la Commissione può adottare misure preventive senza la procedura ordinaria.

Procedura di comitato

L’articolo 5 individua i comitati assistenti della Commissione: per la sospensione dei regimi preferenziali opera il comitato del codice doganale ex articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; per la salvaguardia opera il comitato per le misure di salvaguardia del regolamento (UE) 2015/478. In entrambi i casi i comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e, quando richiamato, si applica l’articolo 5 di tale regolamento.

Valutazione periodica e trasparenza

L’articolo 6 impone che la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito includa una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi e, se opportuno, dell’impatto sociale in Ucraina e nell’Unione. Inoltre, le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), devono essere rese disponibili sul sito web della Commissione e aggiornate mensilmente.

Durata e applicazione

L’articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 6 giugno 2023 e si applica fino al 5 giugno 2024. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalemisure antidumpingmisure di salvaguardiarelazioni esterne

Testo integrale

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