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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10428/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la convalida dell'ordinanza che aveva confermato il provvedimento del Questore consistente in un "DASPO di gruppo" con interdizione dall'accesso alle competizioni sportive per 8 anni e, fra le prescrizioni, l'obbligo di comparire personalmente per 5 anni presso la Questura di Taranto secondo specifiche modalità temporali. I fatti contestati riguardavano la trasferta del 15/05/2024 (L.R. Vicenza-Taranto): la partenza e l'uscita da un casello diverso da quello indicato dall'ordinanza prefettizia e la partecipazione a scontri con la tifoseria avversaria. Il ricorrente deduceva l'insussistenza di elementi probatori che lo individuassero come autore o partecipante attivo degli atti di violenza e contestava inoltre la legittimità e la motivazione delle concrete modalità dell'obbligo di comparizione (doppio obbligo di firma).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, trattandosi di un "DASPO di gruppo" con imposta l'obbligo di presentazione, occorreva il fumus di attribuibilità delle condotte al singolo destinatario; nel caso concreto mancavano indizi specifici a carico di Zicari (nessun abbigliamento identificativo, nessuna ripresa che lo riprendesse durante atti violenti, assenza di lesioni riconducibili a sua partecipazione, nessuna prova del suo ruolo nella decisione del pullman). L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore del 03/08/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione (la declaratoria di inefficacia riguarda la parte più gravosa imposta al ricorrente).

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Disciplina il divieto di accesso alle manifestazioni sportive e l'istituto del DASPO; distinguisce tra divieto semplice e misure con obblighi (es. obbligo di comparizione). Per le misure con obblighi, specie nel DASPO di gruppo, è richiesto il fumus di attribuibilità della condotta al singolo destinatario.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Le prescrizioni che incidono sulla libertà personale sono ricondotte al principio di garanzia previsto dall'art. 13 e richiedono controllo giudiziario e rispetto delle garanzie difensive.

  • Corte costituzionale

    sent. n. 193/1996; n. 143/1996; n. 136/1998; n. 144/1997

    Ha qualificato le misure come preventive idonee ad incidere sulla libertà personale, richiedendo che il giudice della convalida effettui un controllo pieno sulla personalità del destinatario, le modalità di applicazione, la ragionevolezza e l'esigibilità della misura, nel rispetto delle garanzie di difesa.

  • Cassazione - Sezioni Unite

    sent. n. 44273 del 27/10/2004 (Labbia)

    Ha stabilito che il controllo del giudice sulla convalida è pieno e comprende anche la verifica della sufficienza indiziaria dei presupposti della misura, non escludendo il controllo della pericolosità del soggetto.

  • Cassazione - Sez. 3

    sent. n. 22266 del 03/02/2016 (Cassanelli)

    Nel DASPO di gruppo con obbligo di presentazione è necessaria l'individuazione del fatto che integri la partecipazione attiva del singolo destinatario alla condotta violenta, minacciosa o intimidatoria.

Massime di principio

  • Per i DASPO di gruppo con obbligo di comparizione occorre, oltre alla contestazione di comportamento di gruppo, la presenza di indizi specifici che colleghino il singolo destinatario alla partecipazione attiva agli episodi violenti: la mera presenza fisica nel gruppo non è sufficiente.
  • Il giudice che convalida la misura deve esercitare un controllo pieno di legalità e di sufficienza indiziaria: può annullare la convalida se mancano elementi concreti di attribuzione.
  • Le prescrizioni che incidono sulla libertà personale (es. obblighi di presentazione/firma) hanno natura piu' gravosa e richiedono motivazioni e prove adeguate; in assenza di queste la parte gravosa della misura può essere dichiarata inefficace.
  • Nella difesa è efficace puntare sull'assenza di prove individualizzanti (mancanza di riprese, abbigliamento identificativo, lesioni, ruoli specifici) e sulla proporzionalità/necessità delle modalità dell'obbligo (es. doppia firma).
  • Quando il provvedimento amministrativo è 'servente' rispetto al controllo giudiziario, l'atto motivato del giudice è quello che può incidere definitivamente sulla posizione dell'interessato; pertanto la motivazione del giudice deve dimostrare l'esistenza del fumus e la ragionevolezza della misura.

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