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Legge

L.R. Liguria 16/2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2009, N. 24 (RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)

Normativa regionaleL.R. Liguria 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure introduce nell’ambito della rete escursionistica la disciplina della mountain bike, classificando i percorsi, regolando uso, divieti, autorizzazioni, bike park, downhill, segnaletica e obblighi degli utenti, con sanzioni specifiche. Modifica inoltre la legge sulla polizia locale consentendo la gestione associata delle funzioni di polizia provinciale. Sono previsti termini transitori di 120 giorni per gli atti attuativi.

Disciplina della mountain bike e associazioni nella polizia locale ligure

Disciplina della mountain bike e modifiche sulla polizia locale in Liguria

La legge regionale disciplina in modo organico la pratica della mountain bike sul territorio ligure, integrando la rete di fruizione escursionistica e introducendo alcune modifiche in materia di polizia locale. L’intervento riguarda solo la Regione Liguria e detta regole operative, autorizzative e sanzionatorie per i percorsi e i bike park.

Classificazione dei percorsi e ambito di utilizzo

La disciplina distingue i percorsi per mountain bike in quattro categorie:

  • percorsi su strade carreggiabili, ossia strade di collegamento tra località, di larghezza superiore a 2,5 metri e idonee al transito di automezzi ad aderenza totale;
  • percorsi su sentieri, mulattiere o tratturi, cioè strade a fondo naturale formatesi dal passaggio di pedoni o animali;
  • single track, vale a dire tracce strette percorribili da una sola bici alla volta in una sola direzione;
  • bike park, aree con percorsi o strutture attrezzate per la mountain bike, con uso esclusivo o prevalente di tracce appositamente realizzate.

La pratica del downhill è consentita solo nei bike park o nei percorsi autorizzati dal Comune.

Regole di fruizione e divieti

La mountain bike è ammessa liberamente sulle strade carreggiabili e sui sentieri di uso pubblico, salvo provvedimenti specifici per la sicurezza di pedoni e ciclisti adottati dal soggetto gestore per i percorsi della rete escursionistica o dal Sindaco per gli altri sentieri.

Su sentieri, mulattiere o tratturi di proprietà privata senza uso pubblico dimostrabile la pratica è libera solo se non vi sia diniego del proprietario o del conduttore, o se non intervenga un provvedimento sindacale nei casi previsti.

Nei single track e nei bike park l’uso è esclusivo per la mountain bike, salvo diniego del proprietario o del conduttore, e devono essere affissi cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine e agli incroci con strade e sentieri. Per i single track l’obbligo di segnalazione grava sul Comune o sul gestore; per i bike park sul proprietario o gestore.

La pratica è sempre vietata sui terreni coltivati e su quelli per i quali il proprietario o il conduttore abbia espresso diniego.

E-bike, precedenza ai pedoni e regole di condotta

La normativa ammette anche la mountain bike a pedalata assistita, purché conforme alla definizione di velocipede del Codice della strada.

I ciclisti devono comunque dare precedenza ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Inoltre, nell’esercizio della pratica devono attenersi alla segnaletica e mantenere un comportamento prudente e diligente, regolando andatura e condotta in base al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni del mezzo, dell’ambiente, del fondo e dell’affollamento.

In caso di sinistro devono prestare soccorso agli infortunati e fornire le proprie generalità, sia se coinvolti sia se meri testimoni.

È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato CE EN 1078, salvo quanto previsto dal Codice della strada.

Bike park: realizzazione, gestione e requisiti

I bike park possono essere realizzati non solo per il downhill ma anche per altre discipline della mountain bike. Devono essere organizzati con percorsi specifici e regolamenti di fruizione.

La gestione può essere affidata a:

  • enti locali;
  • consorzi;
  • associazioni;
  • imprese;
  • persone fisiche titolari di partita IVA.

Per ragioni di sicurezza e tutela della fauna selvatica i bike park devono essere collocati in aree delimitate e controllate.

Impianti di risalita e supporto alle attività

Il gestore degli impianti di risalita a fune funzionali alla mountain bike può svolgere il servizio di vettore per persone e biciclette, nel rispetto delle disposizioni tecniche ministeriali sul trasporto di biciclette, fun-bob e mezzi similari su seggiovie e cabinovie.

Indirizzi regionali, individuazione dei percorsi e autorizzazioni

La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per individuare i percorsi e le modalità di segnalazione e di indicazione dei divieti per pedoni e ciclisti.

I comuni e gli enti di gestione delle aree protette, territorialmente competenti e sentito il medesimo Comitato, individuano concretamente i percorsi. Possono inoltre disciplinare con propri atti, anche in accordo con altri comuni, modalità di fruizione, convenzioni e accordi con associazioni e soggetti privati, anche per agevolare o incentivare le attività e la manutenzione dei percorsi.

L’autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente alla mountain bike e dei bike park spetta ai comuni territorialmente interessati, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali e della normativa statale e regionale sulla tutela ambientale e naturale.

Per consentire ai proprietari o conduttori dei fondi di esprimere eventuale diniego, i comuni devono pubblicare un avviso con l’elenco delle proprietà interessate all’albo pretorio e sul sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi.

Procedura per il diniego dei proprietari o conduttori

Per i percorsi di cui alle categorie riservate e per i bike park, il diniego del proprietario o del conduttore deve essere comunicato al Comune interessato entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso pubblico. Il diniego deve essere accompagnato dall’apposizione di cartelli di divieto di transito.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per le violazioni della disciplina introdotta:

  • da 500 a 5.000 euro per la violazione delle norme sui percorsi e sulla gestione territoriale individuata dall’articolo 11 bis, comma 7;
  • da 500 a 5.000 euro per la violazione delle regole su autorizzazioni e pubblicazione degli avvisi, di cui al comma 8;
  • da 250 a 2.500 euro per la violazione delle regole di condotta dell’utente, di cui al comma 9;
  • da 50 a 500 euro per la violazione dell’obbligo del casco, di cui al comma 10.

Modifiche in materia di polizia locale

La legge modifica anche la disciplina ligure della polizia locale, prevedendo che le province e la Città metropolitana possano gestire in forma associata le funzioni di polizia provinciale.

Inoltre, l’esercizio di tali funzioni può avvenire anche nell’ambito del territorio delle province associate.

Norme transitorie e attuazione

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare l’atto di attuazione previsto per i criteri e i principi di individuazione dei percorsi.

Entro 120 giorni dall’adozione di tale atto, comuni ed enti di gestione delle aree protette devono provvedere agli adempimenti di propria competenza per l’individuazione dei percorsi.

I percorsi di mountain bike non situati su proprietà pubblica o di uso pubblico, già esistenti alla data di approvazione regionale dei criteri, devono essere autorizzati secondo la procedura prevista per i percorsi riservati e i bike park.

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