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Legge

L.R. Liguria 10/2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 10/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. 29/1994 aggiornando le competenze dalla Provincia alla Regione, eliminando alcuni riferimenti provinciali e modificando le regole sul tesserino venatorio e sulla comunicazione dei dati. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R., quindi dal 18 maggio 2017.

Modifiche alla disciplina regionale sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio

Modifiche alla disciplina venatoria regionale

La legge regionale 11 maggio 2017, n. 10, interviene sulla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, adeguando l’assetto delle competenze amministrative in materia di fauna omeoterma e prelievo venatorio. Le modifiche riguardano soprattutto il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione e alcuni obblighi operativi dei cacciatori.

Riassetto delle competenze amministrative

Il provvedimento sostituisce vari riferimenti alla Provincia con la Regione, attribuendo a quest’ultima funzioni prima provinciali in più disposizioni della disciplina venatoria. In particolare:

  • vengono aggiornati i riferimenti relativi a competenze autorizzative e gestionali;
  • sono soppressi richiami a strutture o dipendenti provinciali;
  • la Regione diventa il soggetto che effettua determinate comunicazioni previste dalla normativa.

Tesserino venatorio e adempimenti del cacciatore

La legge modifica le regole sul tesserino venatorio. In particolare:

  • il tesserino deve essere riconsegnato entro il 15 ottobre dell’anno di chiusura della relativa stagione venatoria;
  • il cacciatore deve indicare, negli appositi spazi per fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l’abbattimento accertato.

Vengono inoltre abrogati i commi 9 e 9-bis dell’articolo 38 della l.r. 29/1994, con conseguente eliminazione della relativa disciplina previgente.

Ulteriori adeguamenti normativi

Il testo elimina altri riferimenti alle Province presenti nella legge quadro regionale sulla caccia, tra cui:

  • la soppressione di alcune espressioni riferite ad associazioni aventi sede nel territorio provinciale;
  • la rimozione di riferimenti a strutture provinciali nell’esercizio di specifiche attività gestionali;
  • l’eliminazione del richiamo alle relazioni fornite dalle Province come base di un’attività amministrativa regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 18 maggio 2017.

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