L.R. Liguria 13/2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998, N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI)) E ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 13/2017 modifica la disciplina su assegnazione, permanenza, canone e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, introducendo nuove regole su requisiti, graduatorie, ampliamenti e subentri, oltre a prevedere un servizio di intermediazione nella locazione privata. Alcune disposizioni hanno effetti transitori; il regime della durata degli assegnatari già presenti si applica dal 31 dicembre 2021.
Modifiche alla disciplina ligure dell'edilizia residenziale pubblica e dell'intermediazione abitativa
Modifiche alla disciplina ligure dell’edilizia residenziale pubblica e dell’intermediazione abitativa
La legge interviene sulla legge regionale Liguria 29 giugno 2004, n. 10 e sulla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38, rivedendo in modo organico requisiti di accesso, procedure di assegnazione, durata del rapporto, canoni, ampliamenti del nucleo familiare, subentri e funzioni degli enti gestori. Introduce inoltre un servizio pubblico di intermediazione nella locazione privata, affidato alle A.R.T.E. nei rispettivi ambiti territoriali.
Disciplina degli alloggi vendibili e programmazione dei proventi
Viene precisata la categoria degli alloggi che possono essere alienati: per gli immobili inseriti in edifici o zone di pregio, liberi da contratti di locazione, la vendita è subordinata ad autorizzazione regionale su richiesta dell’ente proprietario. Tale autorizzazione richiede la redazione di un programma di costruzione, acquisto o recupero di alloggi pubblici, cui destinare i proventi della vendita secondo criteri definiti dalla Giunta regionale. Inoltre, nella disciplina degli alloggi vendibili viene sostituito il riferimento alla richiesta di interventi già “avviati” con quelli “realizzati”.
Competenze di Comuni ed enti gestori
I Comuni disciplinano con propri regolamenti, nel quadro della legge regionale e degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico. Alle A.R.T.E. spettano la gestione del patrimonio pubblico secondo criteri di efficienza ed economicità, anche mediante la stipula degli atti convenzionali di locazione con gli aventi titolo individuati dal Comune, e la formazione e l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza. Alle A.R.T.E. compete anche la realizzazione di interventi costruttivi secondo i parametri previsti dalla disciplina regionale sul settore abitativo.
Bandi di concorso e accesso all’ERP
I Comuni devono emanare un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con cadenza biennale. Sono abrogate alcune disposizioni previgenti dell’articolo 4 della legge n. 10/2004, con conseguente semplificazione della procedura.
Requisiti soggettivi per l’assegnazione
La legge ridisegna i requisiti di accesso. Tra le principali condizioni richieste figurano:
- il possesso dei requisiti economici secondo l’ISEE vigente;
- la residenza regolare in Italia da almeno dieci anni consecutivi, previsione poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 106/2018;
- la residenza da almeno cinque anni nel bacino di utenza del Comune che bandisce;
- l’assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi con pena detentiva non inferiore a cinque anni, o l’avvenuta esecuzione della relativa pena.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, per alcuni profili specifici, dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando e al momento dell’assegnazione, oltre a dover permanere per tutta la durata del rapporto. È inoltre prevista una deroga per il genitore separato o divorziato che, pur proprietario della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, non viene considerato titolare del relativo diritto di proprietà ai fini del requisito ostativo.
Destinatari prioritari e criteri di assegnazione
L’offerta degli alloggi ERP è rivolta, tra gli altri, a nuclei in povertà assoluta, anziani ultrasessantacinquenni, nuclei con disabili o malati terminali, giovani coppie con figli, appartenenti alle Forze dell’Ordine, nuclei soggetti a esecuzione per rilascio, genitori separati o divorziati, persone sole con minori, nuclei in condizioni abitative improprie e, in generale, soggetti in possesso dei requisiti di assegnazione.
Per i nuclei familiari in povertà assoluta è prevista la destinazione di una quota non superiore al 50% degli alloggi costruiti, acquistati, recuperati o resi disponibili; la restante quota deve essere distribuita tra gli altri soggetti in graduatoria in modo da assicurare un’equa ripartizione tra le diverse tipologie di bisogno abitativo.
Durata del rapporto di assegnazione e proroga temporanea
L’atto convenzionale di locazione ha durata di otto anni ed è rinnovato per uguale periodo, salvo decadenza. Alla scadenza è consentita l’occupazione dell’immobile per un massimo di sei mesi, al solo fine di verificare il permanere dei requisiti.
Per gli alloggi temporaneamente assegnati in emergenza abitativa, la durata è estesa a sette anni e può essere rinnovata fino a un massimo di due anni solo su motivata richiesta del Comune, se persiste la situazione di emergenza abitativa.
Ampliamenti del nucleo familiare assegnatario
La disciplina degli ampliamenti consente l’inclusione nel nucleo familiare assegnatario del coniuge o convivente di fatto, dei figli conviventi, dei figli dell’assegnatario e degli altri componenti, dei loro coniugi o conviventi di fatto, nonché degli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.
Sono inoltre ammessi, previa verifica dei requisiti di permanenza, ampliamenti nei confronti di discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che si trovino in emergenza abitativa per perdita dell’alloggio, assenza di casa e permanenza in strutture o soluzioni precarie, oppure per comprovata indigenza e disoccupazione certificata dai servizi sociali comunali. È infine possibile l’ampliamento con riferimento a un diverso nucleo familiare assegnatario che rinunci volontariamente all’alloggio, il quale torna disponibile per una nuova assegnazione.
Subentri nel rapporto di assegnazione
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano, se conviventi anagraficamente al momento dell’evento, il coniuge o convivente di fatto e gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo. Possono subentrare anche, se conviventi continuativamente nei 36 mesi precedenti il decesso, i soggetti già componenti del nucleo all’assegnazione, i figli dell’assegnatario e gli ultrasettantacinquenni.
Per i nipoti discendenti in linea retta sono previsti casi specifici di subentro, se inseriti in età prescolare o di scuola primaria e presenti senza soluzione di continuità, oppure se residenti continuativamente per 48 mesi per finalità di assistenza socio-sanitaria; il termine è ridotto a 36 mesi nel caso di minore affidato con provvedimento giudiziale. La convivenza continuativa non è richiesta se l’assenza dipende da cause indipendenti dalla volontà dell’interessato.
Il subentro è ammesso anche nei casi di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la decisione del giudice, e, quando avviene tra coniugi, mediante integrazione dell’atto originario. L’ente gestore verifica l’assenza di cause ostative al subentrante e agli altri componenti del nucleo. È ammessa l’ospitalità temporanea, ma essa non può mai generare subentri; la relativa disciplina è demandata a un regolamento dell’ente gestore, sentite le organizzazioni dell’utenza.
Canone di locazione e adempimenti ISEE
Per la determinazione del canone, gli enti gestori acquisiscono annualmente la dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di omissione totale o incompleta, applicano il canone massimo previsto per tutta la durata dell’inadempimento.
Servizi di pronto intervento e presidio territoriale
Gli enti gestori devono attivare un sistema di pronto intervento, ascolto e mediazione sociale per rispondere tempestivamente a problemi di manutenzione, sicurezza e vivibilità dei quartieri. Devono inoltre garantire una presenza sul territorio attraverso appositi presidi nelle rispettive aree di competenza.
Mobilità tra assegnatari
Le procedure di mobilità e scambio di alloggi sono trasferite nella sfera operativa dell’ente gestore. È inoltre previsto che tali disposizioni si applichino anche tra assegnatari residenti in Comuni diversi nell’ambito regionale, purché ricorrano gravi, sopravvenuti e documentati motivi di salute o di lavoro.
Decadenza e permanenza nel rapporto
Tra le cause di decadenza viene riformulata quella relativa al superamento del limite ISEE: il superamento è tollerato per non più di cinque anni consecutivi; nell’anno in cui si verifica la condizione l’assegnatario paga il canone massimo ERP aumentato del 50%. Viene inoltre modificata la causale legata all’inadempimento, ora riferita all’inadempienza per due anni consecutivi.
Interventi e finalità in materia abitativa regionale
La legge aggiorna anche la disciplina regionale sugli interventi abitativi, rafforzando la promozione di interventi innovativi orientati a qualità, vivibilità urbana, riduzione dei costi di costruzione, manutenzione e gestione, con tecnologie a basso impatto ambientale e paesaggistico, antisismiche, a basso consumo energetico e con impianti semplici.
Viene sostituito il riferimento ad ARRED con quello a Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. e si introduce un servizio pubblico di intermediazione nel mercato della locazione privata, destinato a chi esce dall’ERP o non vi accede pur avendo i requisiti generali previsti per l’intervento pubblico. Il servizio è esercitato dalle A.R.T.E. nei rispettivi ambiti territoriali.
Regime transitorio
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, gli enti gestori devono attivare il sistema di pronto intervento, ascolto e intermediazione sociale. Le nuove regole sulla durata dell’atto convenzionale di locazione si applicano anche ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP, ma solo a decorrere dal 31 dicembre 2021.
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