L.R. Liguria 15/2017
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA ALLA DISCIPLINA STATALE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Liguria 16/2008 ai principi del d.P.R. 380/2001 e del d.lgs. 222/2016, ridefinendo regimi edilizi, controlli, distanze, varianti, autorizzazioni uniche per impianti energetici e parametri urbanistici. Stabilisce anche regole transitorie per i procedimenti in corso e, dal 1° gennaio 2018, specifiche distanze per gli impianti eolici non conclusi.
Adeguamento della disciplina regionale dell’attività edilizia ai titoli abilitativi statali
Adeguamento della disciplina regionale dell’attività edilizia
La legge regionale della Liguria 28 giugno 2017, n. 15 aggiorna in modo esteso la l.r. 6 giugno 2008, n. 16 alla disciplina statale sui titoli abilitativi edilizi, al d.P.R. 380/2001, al d.lgs. 222/2016 e al RET nazionale. Il provvedimento riorganizza regimi edilizi, definizioni, controlli, competenze e taluni profili connessi a energia, sismica, contributo di costruzione e tutela paesaggistica.
Ambito di applicazione e principi generali
La legge regionale disciplina l’attività edilizia in attuazione dei principi fondamentali del testo unico edilizia statale e come adeguamento alla disciplina sui procedimenti amministrativi per le attività edilizie. I comuni devono inoltre dotarsi del regolamento edilizio conforme ai contenuti e alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo (RET) nazionale e dei relativi provvedimenti attuativi.
Regolamento edilizio, pubblicità e glossario unico
La pubblicazione delle disposizioni e degli atti rilevanti deve avvenire anche nel sito informatico comunale. Per la classificazione del regime giuridico delle opere edilizie viene richiamato il glossario unico nazionale emanato in attuazione del d.lgs. 222/2016 e della relativa Tabella A. Viene così rafforzato il raccordo tra definizioni regionali e disciplina statale uniforme.
Mutamenti di destinazione d’uso e infrastrutture viarie
I mutamenti di destinazione d’uso senza opere sono assoggettati a SCIA. Per le infrastrutture viarie la legge definisce tre livelli di intervento:
- manutenzione ordinaria, per opere di mantenimento, riparazione, ripristino, rinnovo parziale e adeguamento senza modifiche dimensionali o strutturali;
- manutenzione straordinaria, per interventi più ampi, anche strutturali, ma senza modifiche delle caratteristiche funzionali;
- restauro e risanamento conservativo, per opere di consolidamento statico e adeguamento funzionale con modifiche di caratteristiche e dimensioni, purché non si realizzino nuovi tratti viari.
Nuova costruzione, sostituzione edilizia e ampliamenti
La rubrica della disciplina sugli interventi viene aggiornata per ricomprendere la sostituzione edilizia e l’ampliamento all’esterno della sagoma degli edifici esistenti. È previsto che gli interventi di nuova costruzione consistenti in ampliamenti all’esterno della sagoma fino al 20% siano assentibili senza applicazione dell’indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici.
Distanze tra edifici
Per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con sopraelevazioni o ampliamenti orizzontali, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti non può essere inferiore a 10 metri. Il PUC può però prevedere distanze inferiori per gruppi di edifici, purché le previsioni abbiano contenuto planovolumetrico e progettuale dettagliato ed siano supportate da analisi idonee a garantire un equilibrato assetto igienico-sanitario, urbanistico e paesaggistico.
Varianti in corso d’opera
La disciplina delle varianti viene articolata in più fattispecie:
- le varianti a permessi di costruire e a SCIA che non incidono su parametri urbanistici, volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia e, per immobili vincolati, sagoma, sono realizzabili con SCIA;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano variazione essenziale sono eseguibili con SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista; la fine lavori va comunicata entro 60 giorni dall’ultimazione;
- le varianti a interventi assoggettati a CILA possono essere eseguite, se rientrano nel relativo campo di applicazione, e vanno attestated in sede di comunicazione di fine lavori entro 60 giorni dall’ultimazione;
- le varianti fuori dai limiti indicati richiedono un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA, secondo il caso.
Autorizzazione unica per impianti energetici
La legge disciplina l’autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per infrastrutture lineari energetiche non soggette a procedure semplificate. La competenza è della Provincia o della Città metropolitana; per gli impianti soggetti a VIA, la competenza è della Regione. L’autorizzazione è rilasciata tramite conferenza di servizi.
Il procedimento richiede una documentazione tecnica specifica, comprensiva di relazione illustrativa, elaborati progettuali e, se necessario, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio. Per gli impianti da fonti rinnovabili si applica la documentazione minima prevista dalle linee guida statali e regionali.
Per gli elettrodotti la Provincia o la Città metropolitana acquisisce le valutazioni tecniche ARPAL sui campi elettromagnetici. Le spese istruttorie e di controllo sono a carico del soggetto interessato secondo tariffario regionale. Per gli impianti non sottoposti a VIA deve essere pubblicato un avviso sul sito istituzionale per consentire osservazioni entro 30 giorni.
Per gli impianti soggetti a screening, la procedura è attivata dopo l’avvio del procedimento e sospende l’iter autorizzatorio fino alla pronuncia regionale. Per gli impianti eolici è imposto il rispetto di distanze minime dalle abitazioni e dai centri abitati.
L’autorizzazione unica approva il progetto definitivo, può dichiarare la pubblica utilità, approva le varianti urbanistico-territoriali necessarie, rilascia i pareri e nulla osta occorrenti e può contenere prescrizioni, misure di compensazione non meramente patrimoniali, obblighi di ripristino dei luoghi e il termine per avvio e conclusione dei lavori.
Controlli su CILA e agibilità
È introdotto un controllo a campione sulle CILA, con cadenza almeno semestrale e su almeno il 20% delle pratiche, comprensivo di sopralluoghi. In caso di carenza dei requisiti si applica la disciplina sanzionatoria prevista per la SCIA.
Le segnalazioni certificate di agibilità sono assoggettate a controllo a campione almeno annuale su almeno il 30% delle pratiche, sorteggiate preventivamente. Il controllo deve essere comunicato entro 10 giorni lavorativi dal sorteggio e completato entro 60 giorni. In caso di esito negativo, il responsabile dello SUE ordina l’adeguamento dell’opera ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità, restando ferme le sanzioni edilizie e i poteri di autotutela comunale.
Variazioni essenziali e vigilanza
La disciplina delle variazioni essenziali viene ricondotta espressamente all’articolo 32 del d.P.R. 380/2001. Le definizioni regionali sono aggiornate sostituendo il riferimento alla DIA con la SCIA alternativa al permesso di costruire e adeguando i parametri alla nozione di superficie utile. Restano operativi i poteri di vigilanza e gli effetti sanzionatori connessi agli abusi edilizi.
Parametri urbanistico-edilizi e superficie utile
La legge sostituisce progressivamente il parametro della superficie agibile con quello della superficie utile. Le definizioni dei parametri urbanistico-edilizi sono ricondotte al RET nazionale come recepito dalla Regione. Per gli strumenti urbanistici comunali è consentito disciplinare la superficie accessoria fino al limite massimo del 60% della superficie utile, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, delle tipologie edilizie e delle scelte progettuali.
Ai fini del calcolo di volumi, altezze e superfici, gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti e dei solai non sono computati nei limiti previsti dalla normativa sull’efficienza energetica. I piani urbanistici possono inoltre prevedere incrementi di cubatura per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina sulle fonti rinnovabili.
Contributo di costruzione e recupero sottotetti
Per il contributo di costruzione il parametro dimensionale di riferimento diventa la superficie utile, definita dal RET e dai relativi provvedimenti attuativi. La disciplina è aggiornata anche per includere le superfici accessorie direttamente collegate e fruibili dall’unità immobiliare.
Nel recupero abitativo dei sottotetti, il riferimento alla DIA obbligatoria è sostituito dalla SCIA secondo il d.P.R. 380/2001.
Coordinamento con altre leggi regionali
Sono modificate anche norme regionali in materia di:
- rilancio dell’attività edilizia e riqualificazione urbanistico-edilizia, con passaggio a permesso di costruire per specifici interventi;
- paesaggio, con esclusione di alcuni ampliamenti all’esterno della sagoma fino al 20% dal relativo ambito applicativo;
- sismica, prevedendo il ricorso al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana contro il provvedimento o il silenzio sulla domanda di autorizzazione sismica.
Regime transitorio
I PUC adottati dopo l’entrata in vigore della legge devono conformarsi alla nuova disciplina regionale e al RET nazionale. I procedimenti edilizi e sanzionatori già in corso alla data di entrata in vigore restano regolati dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza. Dal 1° gennaio 2018, per i procedimenti edilizi non ancora conclusi relativi agli impianti eolici, si applicano comunque le distanze minime previste dalla nuova disciplina.
Abrogazioni e riordino normativo
La legge abroga numerosi articoli e allegati della l.r. 16/2008, eliminando disposizioni ormai superate dalla disciplina statale e dal nuovo assetto regionale. Il riordino mira a rendere coerente il testo regionale con il sistema dei titoli abilitativi edilizi e con la terminologia uniforme di superficie utile, SCIA, CILA e SCIA alternativa al permesso di costruire.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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