Ordinanza n. 6017/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Quanto al ricorso straordinario introduttivo: a) del decreto n. 53685 del 06-09-2024 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, allegata al provvedimento, di cui costituisce parte integrante; b) del successivo decreto n. 68792 del 31-10-2024 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, allegata al provvedimento, di cui costituisce parte integrante; c) di ogni ulteriore atto, provvedimento o documento, anche allo stato non conosciuto, relativo al concorso in oggetto. Quanto ai motivi aggiunti: - dell’ulteriore decreto n. 83665 del 24-12-24 del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di ripubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, allegata al provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito, anche ripubblicate, del concorso per la classe A022 nella Regione Campania
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali di approvazione e ripubblicazione della graduatoria del concorso indetto per la classe di concorso A022 nella Regione Campania, nonché, con motivi aggiunti, dell'ulteriore decreto di ripubblicazione della graduatoria. Il Collegio ha rilevato d'ufficio questioni preliminari di rito che impediscono, allo stato, la definizione nel merito: la possibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito della trasposizione del ricorso straordinario, considerato che il ricorso giurisdizionale è stato depositato l'8 aprile 2025 e che non risulta agli atti l'istanza di trasposizione notificata dall'Amministrazione in sede di opposizione; inoltre, la possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, poiché gli atti impugnati sono stati adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e producono effetti territorialmente limitati alla Regione Campania. Il Collegio ha altresì qualificato la controversia come soggetta al rito previsto per le procedure relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né ha dichiarato definitivamente l'irricevibilità o l'incompetenza. Ha disposto la conversione del rito e fissato il prosieguo in una data compatibile con i termini PNRR. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, qualificati come parti necessarie ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, depositando la prova della notifica entro i successivi cinque giorni. Ha inoltre assegnato alle parti trenta giorni per depositare memorie sulle questioni rilevate d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022
Il testo richiama il rito applicabile alle procedure amministrative relative a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e, in particolare, il comma 4 sulle parti necessarie.
La controversia è stata sottoposta al rito speciale PNRR; il giudice ha disposto la conversione del rito e la notificazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro competente quali parti necessarie.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il testo richiama l'obbligo di dare avviso alle parti delle questioni rilevate d'ufficio e assegna un termine per memorie.
Prima di decidere sulle questioni di rito rilevate d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire mediante il deposito di memorie.
art. 48 c.p.a.
Il testo richiama la possibile tardività del deposito del ricorso in sede giurisdizionale dopo la trasposizione del ricorso straordinario.
La tempestività della trasposizione in sede giurisdizionale costituisce questione preliminare da verificare alla luce degli atti relativi all'opposizione e all'istanza di trasposizione.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Il testo richiama l'istanza di trasposizione del ricorso straordinario notificata dall'Amministrazione in sede di opposizione.
La documentazione relativa all'istanza di trasposizione è rilevante per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando una controversia rientra nel rito speciale previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve adeguare il rito e la fissazione della prosecuzione ai termini propri del PNRR, disponendo gli adempimenti processuali necessari.
- Nel giudizio instaurato mediante trasposizione di un ricorso straordinario, la tempestività del deposito del ricorso giurisdizionale deve essere verificata anche attraverso l'esame dell'istanza di trasposizione notificata in sede di opposizione; la mancata produzione di tale documento può impedire una decisione immediata sulla possibile irricevibilità.
- La competenza territoriale del TAR deve essere verificata in relazione all'autorità che ha adottato gli atti impugnati e all'ambito territoriale dei loro effetti; gli atti dell'amministrazione scolastica regionale con effetti limitati a una regione possono porre una questione di incompetenza del TAR diverso da quello territorialmente riferibile a tale regione.
- Quando il giudice rileva d'ufficio questioni di rito potenzialmente decisive, deve avvisare le parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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