Sentenza del 19/04/2016 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRAP - IVA -commercio elettronico - e-commerce - piattaforma online - vendite - redditod'impresa - è tale - omessa dichiarazione - metodo induttivo - art. 39 d.P.R.600/73 - è ammesso - presunzioni semplici - sono ammesse - onere della prova -incombe sul contribuente. In caso diomessa dichiarazione, l'accertamento del reddito d'impresa derivante danumerose e ripetute vendite effettuate tramite piattaforma on-line (nel caso dispecie, e-bay), può essere legittimamente condotto da partedell'Amministrazione finanziaria servendosi di qualunque elemento probatorio e,quindi, determinato con metodo induttivo, ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/73utilizzando anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di precisione,gravità e concordanza. Ne consegue che l'onere di dedurre e provare fattiimpeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria incombe sulcontribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di redditi d'impresa, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, derivanti da numerose e ripetute vendite effettuate tramite una piattaforma di commercio elettronico, nel caso esemplificato eBay, in presenza di omessa dichiarazione. Il tema centrale è se l'Amministrazione finanziaria possa determinare induttivamente il reddito utilizzando dati relativi alle vendite online e presunzioni semplici anche prive dei requisiti ordinari di precisione, gravità e concordanza.
La decisione
Il principio riportato afferma che, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare qualunque elemento probatorio idoneo e procedere con metodo induttivo ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973. Sono ammesse anche presunzioni semplici non necessariamente dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. Spetta quindi al contribuente dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. Il testo non contiene gli estremi della sentenza né il dispositivo concreto; pertanto non è possibile ricostruire con certezza l'esito processuale specifico.
Norme richiamate
Art. 39 d.P.R. 600/1973
In caso di omessa dichiarazione, l'accertamento può essere determinato con metodo induttivo utilizzando anche presunzioni semplici, prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
La norma è interpretata nel senso che, quando il contribuente non presenta la dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria dispone di un ampio potere di ricostruzione induttiva del reddito e può valorizzare dati sulle vendite online e altri elementi probatori, anche presuntivi.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione amplia i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria, che può ricostruire il reddito anche in via induttiva.
- Vendite numerose, ripetute e organizzate tramite una piattaforma online possono essere considerate indici dell'esercizio di un'attività d'impresa e della produzione di reddito imponibile.
- I dati ricavati da piattaforme di commercio elettronico possono costituire elementi probatori utilizzabili per ricostruire ricavi e volume d'affari.
- In presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici non caratterizzate dai requisiti ordinari di precisione, gravità e concordanza.
- Il contribuente deve contestare puntualmente i dati utilizzati e fornire la prova di eventuali circostanze idonee a ridurre o escludere la pretesa, come vendite non proprie, resi, duplicazioni, costi, natura occasionale delle operazioni o assenza di effettivo incasso.
- La sola contestazione generica dell'accertamento, senza documentazione contraria, può non essere sufficiente a superare la ricostruzione induttiva.
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