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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per il mancato o insufficiente versamento di Irpef, Irap e Iva dichiarate per l'anno d'imposta 2004, per complessivi 30.752 euro, inclusi interessi e sanzioni. Il contribuente contestava la debenza delle somme, l'insufficiente motivazione della cartella, la ripartizione dell'onere della prova e altri profili relativi alla deducibilità dei contributi previdenziali. In pendenza del giudizio, chiedeva inoltre di definire la lite mediante condono, ma l'Agenzia rigettava l'istanza ritenendo la cartella un mero atto della riscossione e sostenendo che il valore della controversia superasse 20.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha accolto quello contro il diniego di condono. Ha stabilito che una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, quando non sia preceduta da un autonomo atto di accertamento, può costituire il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente; pertanto, è impugnabile anche nel merito e rientra tra le liti definibili mediante condono. Ai fini del valore della lite non devono essere computati interessi e sanzioni. Considerate le riduzioni già disposte e lo sgravio di 1.554 euro, il valore della lite era inferiore a 20.000 euro. Il diniego di condono è stato quindi annullato e il giudizio sulla cartella è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata. Le spese di entrambi i giudizi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni.

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, se non preceduta da un atto di accertamento, può essere il primo e unico atto impositivo comunicato al contribuente e può quindi essere contestata anche per motivi attinenti al merito della pretesa.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 3

    Definizione delle liti fiscali pendenti.

    Le controversie relative a cartelle che costituiscono il primo atto con cui viene comunicata la pretesa fiscale possono rientrare tra le liti definibili. Nel calcolo del valore della lite non si computano interessi e sanzioni.

  • Legge n. 111 del 2011, art. 39, comma 12

    Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro.

    La definizione agevolata è applicabile quando il valore della lite, calcolato senza interessi e sanzioni e tenendo conto delle riduzioni della pretesa, non supera la soglia di 20.000 euro.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

    Il contribuente aveva invocato l'obbligo di motivazione della cartella, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale motivo perché l'adesione al condono ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

    Il contribuente aveva dedotto la violazione dell'obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma la questione è rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio per condono.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente contestava l'attribuzione a suo carico della prova dei versamenti effettuati; la Corte non ha deciso definitivamente tale questione, poiché la lite è stata definita tramite condono.

Massime di principio

  • Una cartella derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis può essere considerata atto impositivo, e non soltanto atto esecutivo, quando non sia preceduta da un avviso di accertamento e rappresenti il primo atto con cui il contribuente viene informato della pretesa fiscale.
  • In tale situazione la cartella può essere impugnata non solo per vizi formali o propri, ma anche contestando l'esistenza, l'ammontare o la debenza del tributo.
  • Per verificare l'accesso a una definizione agevolata occorre calcolare il valore della lite sulla componente tributaria effettivamente controversa, normalmente escludendo interessi e sanzioni e considerando eventuali sgravi o riduzioni già riconosciuti.
  • L'adesione validamente perfezionata a un condono o a una definizione agevolata rende inutile la decisione sul merito della cartella e comporta, di regola, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La qualificazione formale della cartella come semplice atto della riscossione non è decisiva: occorre verificare se esista un precedente atto impositivo autonomo e se la cartella costituisca il primo atto di comunicazione della pretesa fiscale.

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