Cassazione Penale, Sentenza n. 31244/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo di crediti fiscali maturati e/o acquistati nell'ambito di un'indagine su presunte frodi connesse al c.d. superbonus 110%, con ipotesi di associazione per delinquere, falsità documentali e violazione dell'art. 316-ter c.p. La società ricorrente aveva chiesto il dissequestro sostenendo che una parte rilevante dei crediti vincolati non fosse pertinenziale ai reati ipotizzati e che il vincolo fosse stato eseguito dall'Agenzia delle Entrate in modo non conforme al decreto di sequestro, colpendo crediti diversi da quelli effettivamente riconducibili alle operazioni fraudolente. Deduceva inoltre carenza o apparenza di motivazione sul periculum in mora, sulla quantificazione del profitto confiscabile, sulla sproporzione del vincolo e sulla mancata considerazione di misure meno afflittive. La Corte, però, ha ritenuto assorbente la questione della forma di deposito del ricorso per cassazione, presentato via PEC anziché con le modalità telematiche obbligatorie dopo l'entrata in vigore della disciplina applicabile, senza prova di malfunzionamento del sistema; ha inoltre osservato che, comunque, parte delle censure era preclusa dal giudicato cautelare e che il primo motivo atteneva all'esecuzione del sequestro, questione da far valere in sede esecutiva e non con ricorso per cassazione contro l'ordinanza confermativa del vincolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza applicare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il deposito del ricorso a mezzo PEC fosse effettuato in modalità non consentita dalla disciplina processuale vigente, perché per le impugnazioni in materia di sequestro preventivo, dal 1 aprile 2026, era richiesto il deposito esclusivamente telematico, salvo l'ipotesi di malfunzionamento del sistema, che nel caso non risultava né certificato né documentato. In via ulteriormente assorbente, ha aggiunto che i motivi sul periculum, sulla proporzionalità e sul profitto erano comunque coperti da giudicato cautelare, mentre la doglianza relativa all'esecuzione concreta del sequestro avrebbe dovuto essere proposta con incidente di esecuzione.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
richiamato come base del procedimento di appello cautelare
art. 321, comma 1, c.p.p.
fonte del sequestro preventivo impeditivo volto a evitare la protrazione o reiterazione delle conseguenze del reato
art. 321, comma 3, c.p.p.
base normativa dell'istanza di dissequestro per mancanza dei presupposti del vincolo
art. 322-bis c.p.p.
mezzo di impugnazione avverso il provvedimento in materia cautelare reale
art. 325 c.p.p.
richiede, per il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo, il rispetto delle forme di deposito previste dall'art. 311, comma 3
art. 311, comma 3, c.p.p.
il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 c.p.p.
art. 582, comma 1, c.p.p.
l'atto di impugnazione deve essere depositato con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis
art. 582, comma 1-bis, c.p.p.
indicata come eccezione non ricorrente nel caso concreto
art. 111-bis, comma 1, c.p.p.
"il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"
regola generale dell'esclusività del deposito telematico
art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150/2022
disciplina transitoria che proroga l'applicazione della previgente formulazione delle norme sul deposito fino al termine previsto
art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022
analoga disciplina transitoria per gli artt. 111-bis e 175-bis c.p.p.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
nel periodo transitorio consente il deposito non telematico o via PEC presso le segreterie e cancellerie
art. 87-bis, commi 3-7, d.lgs. n. 150/2022
regolano specificamente la formazione, trasmissione e sottoscrizione dell'impugnazione depositata via PEC
art. 3 D.M. 29 dicembre 2023, n. 217
dal 1 gennaio 2025 il deposito di atti da parte dei soggetti abilitati avviene esclusivamente con modalità telematiche negli uffici indicati
art. 3, comma 3-ter, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217
fino al 31 marzo 2026, per alcune impugnazioni, tra cui quelle in materia di sequestro probatorio, è ancora ammesso il deposito non telematico; per il ricorso ex art. 325, dal 1 aprile 2026 non più
art. 175-bis c.p.p.
disciplina i casi di malfunzionamento dei sistemi telematici che consentono il deposito non telematico
art. 175-bis, commi 1-2, c.p.p.
il malfunzionamento deve essere certificato/attestato e reso conoscibile con indicazione di data e orario
art. 175-bis, comma 4, c.p.p.
in caso di malfunzionamento non certificato, il dirigente dell'ufficio giudiziario può accertarlo e attestarlo
art. 175-bis, comma 5, c.p.p.
conferma che grava sull'interessato l'onere di dimostrare l'impossibilità di deposito secondo le modalità richieste
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
sanziona con l'inammissibilità l'inosservanza delle forme di presentazione dell'impugnazione
art. 616 c.p.p.
conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso
art. 6 CEDU
evocato per escludere che la disciplina del deposito telematico limiti irragionevolmente l'accesso alla giustizia
art. 12 preleggi
richiamato a sostegno dell'interpretazione letterale della disciplina sul deposito telematico
Massime di principio
- Nel regime delle impugnazioni in materia di sequestro preventivo, dopo l'entrata in vigore della disciplina telematica, il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla legge; il deposito via PEC fuori dai casi consentiti determina inammissibilità.
- L'uso di forme di deposito diverse da quelle ordinarie è ammesso solo se risulti un malfunzionamento del sistema telematico certificato o attestato nelle forme previste; l'onere di provare tale presupposto grava sulla parte che invoca la deroga.
- Le doglianze contro le modalità concrete di esecuzione di un sequestro preventivo non attengono alla legittimità del titolo cautelare e vanno proposte con gli strumenti propri dell'incidente di esecuzione, non con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza confermativa.
- Le questioni già decise nel giudizio di riesame o comunque inscindibilmente connesse a quelle lì esaminate non possono essere riproposte in sede di impugnazione successiva se non in presenza di elementi nuovi idonei a superare il giudicato cautelare.
- La disciplina transitoria e regolamentare sul deposito telematico è compatibile con il diritto di difesa e con il favor impugnationis, poiché risponde a una scelta legislativa non irragionevole di modernizzazione e razionalizzazione del processo.
- In materia di sequestro impeditivo di crediti fiscali, la contestazione sulla pertinenzialità dei singoli crediti rispetto al reato presupposto, quando investa le modalità esecutive del vincolo e non il titolo, non può essere veicolata come censura sulla legittimità del sequestro in sede di legittimità.
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