Regolamento (UE) 2017/893
Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sulle proteine animali trasformate modificando il regolamento (CE) n. 999/2001 sulle TSE e il regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale. La principale innovazione è l’autorizzazione delle proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento nei mangimi per animali d’acquacoltura, con condizioni rigorose su specie ammesse, substrati alimentari, separazione delle linee produttive, etichettatura e controlli. Vengono inoltre riviste le regole su trasporto, stoccaggio, elenchi degli stabilimenti, uso di alcuni prodotti per animali ruminanti/non ruminanti e condizioni di esportazione verso paesi terzi. Alcune norme entrano in applicazione dal 1° gennaio 2018 per consentire l’adeguamento di Stati membri e operatori.
Modifica la disciplina UE sulle proteine animali, in particolare l’uso di proteine derivate da insetti d’allevamento nei mangimi per acquacoltura e le condizioni per produzione, etichettatura, trasporto, stoccaggio ed esportazione/importazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri, nonché alle importazioni e, in parte, alle esportazioni verso e da paesi terzi, nel quadro delle norme su TSE e sottoprodotti di origine animale. Riguarda soprattutto la produzione, l’immissione sul mercato, il trasporto, l’immagazzinaggio, l’uso e l’esportazione/importazione di proteine animali trasformate, mangimi composti e prodotti correlati destinati ad animali d’allevamento non ruminanti, animali d’acquacoltura, animali da pelliccia e animali da compagnia. Introduce specifiche esclusioni e deroghe per farine di pesce, latte e prodotti lattiero-caseari, fosfati di origine animale, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate, grassi fusi e, in alcuni casi, alimenti per animali da compagnia; prevede inoltre regole speciali per gli insetti d’allevamento e per talune operazioni commerciali ed esportazioni. Le modifiche principali si applicano dal 1° luglio 2017, con alcune disposizioni dal 1° gennaio 2018.
Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema UE di prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sulle norme applicative in materia di sottoprodotti di origine animale, con l’obiettivo di aggiornare il regime delle proteine animali trasformate. La principale innovazione consiste nell’apertura, entro condizioni rigorose, all’uso di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento nei mangimi per animali d’acquacoltura, sulla base delle valutazioni di rischio richiamate nei considerando e del parere EFSA dell’8 ottobre 2015.
Ambito e finalità della riforma
Il regolamento modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011. L’intervento è motivato dalla necessità di conciliare la prevenzione del rischio TSE con l’evoluzione della produzione di insetti d’allevamento e con il miglioramento della situazione epidemiologica della BSE nell’Unione, nonché di chiarire e razionalizzare alcune disposizioni su etichettatura, trasporto, stoccaggio, export e import.
Definizioni e quadro generale delle proteine animali
L’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 viene integrato con la definizione di "insetti d’allevamento", riferita a specifiche specie autorizzate ai fini della produzione di proteine animali trasformate, e con quella di "preparatori a domicilio", cioè gli allevatori che miscelano mangimi composti per il solo uso della propria azienda. Questa scelta serve a dare certezza giuridica alla nuova disciplina, soprattutto per gli operatori della filiera mangimistica e per le autorità di controllo.
Uso delle proteine da insetti nei mangimi per acquacoltura
La modifica centrale riguarda l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001: le proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento, e i mangimi composti che le contengono, sono autorizzati per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura. L’autorizzazione opera solo se sono rispettate le condizioni generali del capitolo III e le condizioni specifiche della nuova sezione F del capitolo IV, che disciplinano produzione, separazione delle linee, trasporto, etichettatura e controlli. In parallelo, l’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 delimita le specie di insetti utilizzabili e i substrati ammessi.
Specie consentite e substrati di alimentazione degli insetti
Per la produzione di proteine animali trasformate da insetti, il regolamento elenca le sole specie autorizzate: mosca soldato nera, mosca comune, tenebrione mugnaio, alfitobio, grillo domestico, Gryllodes sigillatus e Gryllus assimilis. Il substrato alimentare degli insetti può contenere soltanto prodotti di origine non animale oppure alcuni prodotti di origine animale di categoria 3 tassativamente elencati, come farine di pesce, prodotti sanguigni di non ruminanti, fosfati dicalcico e tricalcico di origine animale, proteine idrolizzate, gelatina, collagene, uova e prodotti a base di uova, latte e derivati, colostro, miele e grassi fusi. È escluso il contatto con materiali di origine animale diversi da quelli consentiti, così come l’uso di stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.
Produzione, separazione e controlli contro la contaminazione incrociata
Il regolamento rafforza le misure anti-contaminazione, imponendo che le proteine animali trasformate derivate da insetti o da non ruminanti siano prodotte in impianti esclusivi oppure in impianti autorizzati a seguito di verifica in loco da parte dell’autorità competente. Le deroghe richiedono separazione fisica tra linee e strutture, procedure documentate di pulizia approvate, registrazioni conservate per almeno due o cinque anni a seconda dei casi, e campionamenti periodici per verificare l’assenza di costituenti non autorizzati. Per gli impianti di trasformazione sono previsti requisiti specifici di registrazione o autorizzazione, anche con riferimento ai materiali di categoria 3 utilizzati come materie prime.
Trasporto, immagazzinaggio ed etichettatura
Le norme sui trasporti e sullo stoccaggio alla rinfusa sono estese e precisate per evitare commistioni tra prodotti destinati ai ruminanti e prodotti destinati ai non ruminanti o all’acquacoltura. Sono introdotte diciture obbligatorie su documenti, certificati e imballaggi; per esempio, per le farine di pesce e per i mangimi composti che le contengono, per i fosfati di origine animale, per i prodotti sanguigni, per le proteine animali trasformate da non ruminanti e per quelle derivate da insetti. Per le proteine da insetti importate o commercializzate sono previste specifiche indicazioni sul divieto di utilizzo nei mangimi per animali d’allevamento, salvo acquacoltura e animali da pelliccia.
Esportazione verso paesi terzi
Il regolamento riformula anche il regime di esportazione. Per le proteine animali trasformate derivate da ruminanti viene superato il divieto assoluto, sostituito da condizioni stringenti: contenitori sigillati, trasporto diretto al posto d’ispezione frontaliero, notifica via TRACES, controllo dei sigilli e verifica ufficiale del rispetto delle condizioni. L’esportazione di prodotti contenenti proteine da ruminanti resta vietata, salvo gli alimenti trasformati per animali da compagnia prodotti in stabilimenti riconosciuti e correttamente etichettati. Per le proteine e i mangimi contenenti proteine da non ruminanti sono previste condizioni di produzione, imballaggio ed etichettatura, con deroghe per farine di pesce, proteine da insetti, alimenti per animali da compagnia e altri casi espressamente indicati.
Importazioni nell’Unione
Sul fronte import, il regolamento introduce nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 un regime specifico per le proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento. Sono richiesti il rispetto delle specie consentite, delle regole sui substrati e della separazione da materiali non ammessi. Contestualmente, l’allegato XV viene integrato con un nuovo modello di certificato sanitario, distinto da quello già esistente per le proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d’allevamento.
Obblighi degli Stati membri e pubblicità degli elenchi
Gli Stati membri devono mantenere aggiornati e mettere a disposizione del pubblico elenchi di macelli, impianti di trasformazione, stabilimenti di mangimi composti, impianti di immagazzinaggio e altri operatori autorizzati o registrati nelle varie filiere disciplinate. Per i preparatori a domicilio è previsto un elenco aggiornato, con un’impostazione più flessibile rispetto alla pubblicazione al pubblico, in funzione della necessità di controllo lungo la catena di produzione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2017. Alcune modifiche, in particolare quelle relative allo stoccaggio di talune materie prime e mangimi composti sfusi e agli elenchi di stabilimenti e operatori collegati a determinate produzioni, si applicano dal 1° gennaio 2018 per consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità competenti.
Disposizioni principali
Definizioni nuove e aggiornate
L’allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 viene integrato con la definizione di "insetti d’allevamento", intesi come animali d’allevamento delle specie autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate ai sensi dell’allegato X, capo II, sezione 1, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, e con la nozione di "preparatori a domicilio". Viene anche precisato il riferimento a "etichetta".
Autorizzazione delle proteine da insetti per l’acquacoltura
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 consente l’uso, nei mangimi per animali d’acquacoltura, di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento e dei mangimi composti che le contengono, purché prodotte e immesse sul mercato secondo le condizioni generali del capitolo III e le condizioni specifiche della nuova sezione F del capitolo IV.
Specie di insetti e substrati ammessi
L’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 limita le specie di insetti utilizzabili per produrre proteine animali trasformate destinate ai mangimi per animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia a sette specie: Hermetia illucens, Musca domestica, Tenebrio molitor, Alphitobius diaperinus, Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus e Gryllus assimilis. I substrati possono contenere solo prodotti di origine non animale oppure taluni prodotti di origine animale di categoria 3 espressamente elencati.
Condizioni di produzione e prevenzione contaminazioni incrociate
Per le proteine animali trasformate derivate da insetti e per quelle derivate da non ruminanti, il regolamento impone impianti dedicati o, in casi derogatori e previa verifica in loco dell’autorità competente, separazioni fisiche, registrazioni, controlli e procedure documentate di pulizia per evitare contaminazioni incrociate con materiali destinati ai ruminanti o con prodotti vietati. Sono previsti requisiti analoghi per stoccaggio e trasporto alla rinfusa.
Etichettatura e documentazione commerciale
Sono stabilite diciture obbligatorie su documenti commerciali, certificati sanitari ed etichette per farine di pesce, fosfati di origine animale, prodotti sanguigni, proteine animali trasformate da non ruminanti e proteine da insetti. In diversi casi la dicitura obbligatoria deve comparire sull’etichetta dei mangimi composti, mentre per alcune categorie il documento commerciale/certificato sanitario è richiesto per la partita originaria. Il nuovo certificato sanitario dell’allegato XV, capo 1 bis, si applica alle proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento importate nell’Unione.
Esportazione di proteine animali trasformate e mangimi
La disciplina sull’export viene riscritta: per le proteine animali trasformate derivate da ruminanti non opera più un divieto assoluto, ma un regime di condizioni specifiche, tra cui trasporto in contenitori sigillati fino a un posto d’ispezione frontaliero UE, controllo dei sigilli, uso di TRACES e divieto di presenza di farine di carne e ossa. Sono inoltre fissate condizioni per l’export di proteine e mangimi contenenti proteine di non ruminanti, con alcune deroghe per alimenti per animali da compagnia, farine di pesce, proteine da insetti e talune destinazioni tecniche o per fertilizzanti.
Elenco degli stabilimenti e preparatori a domicilio
Gli Stati membri devono tenere aggiornati e rendere pubblici elenchi di macelli, impianti di trasformazione, stabilimenti di mangimi composti, impianti di immagazzinaggio e altri operatori autorizzati o registrati per le varie filiere disciplinate. Per i preparatori a domicilio gli elenchi devono essere tenuti aggiornati, ma non sono soggetti all’obbligo generale di pubblicazione nei casi esclusi dal regolamento.
Importazioni di proteine da insetti
L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 introduce condizioni specifiche per l’importazione nell’Unione di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento, incluse le prescrizioni su specie ammesse, substrati e assenza di contatto con materiali non consentiti. Viene aggiunto il capo 1 bis dell’allegato XV con il relativo certificato sanitario dettagliato.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2017. Tuttavia, le modifiche relative allo stoccaggio di talune materie prime per mangimi e di mangimi composti sfusi e quelle relative agli elenchi degli stabilimenti e a taluni profili collegati ai prodotti derivati da ruminanti e agli alimenti per animali da compagnia si applicano dal 1° gennaio 2018.
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