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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/896

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida come additivo per mangimi per pollame e suini, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA. Stabilisce la classificazione dell’additivo, le condizioni d’uso, le indicazioni da riportare nelle istruzioni e le misure di tutela per gli utilizzatori. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Autorizzazione dell’impiego, come additivo per mangimi, di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida per tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, commercializzano o utilizzano il preparato di 6-fitasi indicato nell’allegato, classificato tra gli additivi zootecnici del gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione riguarda specificamente la forma solida del preparato, destinata a tutte le specie di pollame e a tutte le specie di suini diverse dai suinetti lattanti, e vale alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) in forma solida come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione autorizza l’impiego, in forma solida, di un preparato di 6-fitasi prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinato a tutte le specie di pollame e a tutte le specie di suini, ad eccezione dei suinetti lattanti. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA, secondo cui l’uso alle condizioni proposte non presenta rischi per animali, consumatori o ambiente e migliora la disponibilità di fosforo fitato per le specie bersaglio.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale. Il considerando evidenzia che era già stata autorizzata, con regolamento di esecuzione (UE) 2016/899, la medesima 6-fitasi in forma liquida per dieci anni; il presente atto riguarda invece una domanda autonoma per la forma solida, presentata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta. La Commissione constata che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento e adotta quindi l’autorizzazione.

Oggetto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il titolare dell’autorizzazione è Danisco (UK) Ltd. L’additivo è identificato con il numero 4a24 ed è costituito da un preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), con attività minima di 20 000 FTU/g, in forma solida.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda tutte le specie di pollame e tutte le specie di suini, con esclusione dei suinetti lattanti. Il testo non prevede ulteriori limitazioni soggettive oltre a quelle derivanti dalla destinazione zootecnica e dalla qualità di operatore del settore dei mangimi. L’uso è consentito alle condizioni riportate nell’allegato e nelle istruzioni di impiego del prodotto e delle premiscele.

Condizioni di impiego e indicazioni obbligatorie

L’allegato stabilisce una dose massima raccomandata di 2 000 FTU/kg di mangime completo. È inoltre indicato un tenore minimo di 250 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tali indicazioni sono rilevanti per la corretta commercializzazione e per l’utilizzo lungo la filiera dei mangimi.

Metodi di analisi e controllo

Per la quantificazione dell’attività della 6-fitasi nell’additivo per mangimi e nelle premiscele l’allegato rinvia a un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato. Per la quantificazione negli alimenti per animali è previsto il metodo colorimetrico EN ISO 30024. Il richiamo ai metodi analitici serve a garantire il controllo ufficiale e la verifica della conformità del prodotto alle condizioni autorizzate.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

L’allegato contiene una specifica prescrizione di sicurezza per gli operatori: al fine di evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo ed oculare, devono essere predisposte procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a un livello accettabile con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati. Si tratta di una prescrizione importante per fabbricanti, distributori e utilizzatori professionali nel settore dei mangimi.

Durata dell’autorizzazione e efficacia temporale

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 14 giugno 2027. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e la valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti dannosi per salute animale, salute umana e ambiente e ha ritenuto non necessari specifici obblighi di monitoraggio post-immissione.

Condizioni tecniche di impiego e specie destinatarie

L’allegato indica che l’additivo è il preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotto da Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), in forma solida, con attività minima di 20 000 FTU/g. È destinato a tutte le specie di pollame e a tutte le specie di suini diverse dai suinetti lattanti. La dose massima raccomandata è pari a 2 000 FTU/kg di mangime completo; per l’alimentazione completa è indicato un tenore minimo di 250 FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità.

Metodi di analisi

L’allegato prevede metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato per la quantificazione dell’attività della 6-fitasi nell’additivo e nelle premiscele; per gli alimenti per animali è richiamato il metodo colorimetrico EN ISO 30024.

Avvertenze per le istruzioni d’uso e tutela degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per ridurre i rischi di inalazione e di contatto cutaneo ed oculare, devono essere stabilite procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali misure non sono sufficienti a ridurre l’esposizione a un livello accettabile, devono essere usati dispositivi di protezione individuale appropriati.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica una fine del periodo di autorizzazione al 14 giugno 2027.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleautorizzazioni ue

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