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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/894

Regolamento (UE) 2017/894 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole UE sulla genotipizzazione degli ovini ai fini della sorveglianza delle TSE, sostituendo il precedente campionamento casuale annuale con un sistema più mirato e, per gli Stati membri interessati, più ampio ma meno frequente. La riforma recepisce le indicazioni scientifiche EFSA e collega l’obbligo di genotipizzazione alla presenza di programmi di allevamento per ovini resistenti alle TSE. Vengono modificati gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001, con nuove prescrizioni sui codoni da analizzare, sui campioni minimi e sui criteri epidemiologici da considerare. La decorrenza pratica è fissata al 1o gennaio 2018.

Modifica degli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sulla genotipizzazione degli ovini nell'ambito della prevenzione e sorveglianza delle TSE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con effetto diretto, nel quadro delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini previste dal regolamento (CE) n. 999/2001. Incide in particolare sulla sorveglianza degli ovini e sui programmi nazionali di allevamento di ovini resistenti alle TSE. La modifica riguarda la genotipizzazione della proteina prionica per specifici codoni e si applica, secondo la decorrenza stabilita, dal 1o gennaio 2018. Rilevano in modo specifico gli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento e che consentono che campionamento e genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi non partecipanti al programma.

Genotipizzazione degli ovini e modifica del regime TSE

Il regolamento interviene sul quadro UE in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini, aggiornando gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001. La scelta è motivata dall’esigenza di rendere la sorveglianza genetica più utile ai fini dei programmi di selezione di ovini resistenti alle TSE e coerente con le evidenze scientifiche richiamate, in particolare il parere EFSA del 13 luglio 2006.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune TSE nei bovini, ovini e caprini, applicandosi alla produzione, all’immissione sul mercato e, in taluni casi, all’esportazione di animali vivi e prodotti di origine animale. Nell’ambito di tale sistema, gli Stati membri devono attuare programmi annuali di sorveglianza delle TSE secondo l’allegato III, e possono inoltre gestire programmi di allevamento per selezionare ovini resistenti alle TSE ai sensi dell’articolo 6 bis e dell’allegato VII, capitolo C.

Razionalizzazione della genotipizzazione casuale

La Commissione osserva che il precedente obbligo di genotipizzare casualmente 100 o 600 ovini l’anno, a seconda della dimensione della popolazione ovina nazionale, non era più adeguato per monitorare efficacemente l’impatto dei programmi di allevamento sulla popolazione complessiva. Il parere EFSA richiamato nel preambolo indica che, per rilevare con sufficiente attendibilità una variazione della prevalenza del genotipo del 5 %, sarebbero necessari campioni più ampi; per questo la genotipizzazione casuale viene spostata su una base triennale e con dimensione del campione almeno pari a 1 560 animali, salvo piani nazionali alternativi conformi ai criteri fissati.

Nuovi obblighi di genotipizzazione nei casi TSE

L’allegato III è modificato per precisare che, in ogni caso di TSE accertato negli ovini, deve essere determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171. Se il caso positivo riguarda una scrapie atipica, deve essere determinato anche il codone 141. Inoltre, per ciascun ovino risultato positivo al test TSE e campionato secondo le regole dell’allegato III, deve essere indicato il genotipo e, se possibile, anche la razza.

Campionamento rappresentativo e criteri per gli Stati membri con programmi di allevamento

Il nuovo punto 8 dell’allegato VII, capitolo C, parte 1, si applica solo quando lo Stato membro, ai sensi del punto 1, secondo paragrafo, consente che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento. In tal caso, il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 deve essere determinato su un campione minimo rappresentativo dell’intera popolazione ovina nazionale:

  • una volta ogni tre anni su almeno 1 560 ovini; oppure
  • secondo frequenza e dimensione del campione definite dallo Stato membro, purché il piano di campionamento tenga conto dei dati epidemiologici pertinenti raccolti in precedenza, compresi i dati per razza, regione, età, sesso e tipo di gregge, e consenta di rilevare almeno una variazione della prevalenza del genotipo pari al 5 % su tre anni, con potenza dell’80 % e livello di attendibilità del 95 %.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1o gennaio 2018, coerentemente con l’organizzazione annuale del sistema di genotipizzazione. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

Il regolamento modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 per adeguare le regole sulla genotipizzazione degli ovini nell’ambito della sorveglianza delle TSE e dei programmi di selezione genetica per la resistenza alle TSE.

Soppressione del precedente campionamento casuale annuale

Viene superato il requisito di genotipizzazione casuale previsto dall’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, sostituito da una disciplina applicabile solo a determinati Stati membri e collegata ai programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE.

Nuove regole di genotipizzazione dei casi TSE negli ovini

Per ogni caso di TSE accertato negli ovini si determina il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171; i casi con genotipo omozigote per alanina al codone 136, arginina al codone 154 e arginina al codone 171 devono essere immediatamente comunicati alla Commissione. Nei casi di scrapie atipica si determina anche il genotipo del codone 141.

Obbligo di indicare genotipo e razza degli ovini positivi

Nell’allegato III, capitolo B, parte I, sezione A, punto 8, il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e campionato ai sensi del capitolo A, parte II, punto 8 devono essere indicati.

Nuovo campionamento rappresentativo triennale per taluni Stati membri

Nell’allegato VII, capitolo C, parte 1, nuovo punto 8, lo Stato membro che consenta di limitare il campionamento e la genotipizzazione ai soli montoni da riproduzione nelle greggi non partecipanti al programma di allevamento deve determinare il genotipo per i codoni 136, 141, 154 e 171 su un campione minimo rappresentativo dell’intera popolazione ovina nazionale almeno una volta ogni tre anni su almeno 1 560 ovini.

Campionamento alternativo secondo criteri epidemiologici

In alternativa al campione minimo triennale, lo Stato membro può stabilire frequenza e dimensione del campione sulla base di dati epidemiologici pertinenti raccolti nelle campagne precedenti, inclusi dati per razza, regione, età, sesso e tipo di gregge. Il piano deve consentire di rilevare almeno una variazione della prevalenza del genotipo pari al 5 % su tre anni, con potenza dell’80 % e livello di attendibilità del 95 %.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareallevamento zootecnicosorveglianza epidemiologica

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