Regolamento (UE) 2017/897
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/897 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/897 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione per alcuni ortofrutticoli, usati per determinare il prezzo di entrata nel commercio con paesi terzi. La Commissione adotta tali valori in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili. L'atto contiene un allegato con i valori espressi in EUR/100 kg per singoli codici NC e origini. L'efficacia decorre dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi rientranti nei codici NC indicati nell'allegato (tra cui 0702, 0707, 0709, 0805, 0808 e 0809), ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. I valori sono fissati per le specifiche origini/paesi terzi indicati nell'allegato, secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica in modo diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/897: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi. Si tratta di un atto di attuazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
Il considerando richiama il fatto che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Tali valori si inseriscono nel meccanismo del prezzo di entrata applicabile ad alcuni ortofrutticoli e sono calcolati giornalmente sulla base di dati variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi identificati dai codici NC elencati nell'allegato. I valori sono differenziati per origine/provenienza, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Disposizioni operative
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC, tra cui:
- 0702 00 00;
- 0707 00 05;
- 0709 93 10;
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28;
- 0805 50 10;
- 0808 10 80;
- 0809 29 00.
Per ciascun codice sono indicati i valori per specifiche origini, tra cui Marocco (MA), Turchia (TR), Egitto (EG), Sudafrica (ZA), Argentina (AR), Brasile (BR), Cile (CL), Cina (CN), Nuova Zelanda (NZ) e "altre origini" (ZZ).
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi/origini.
Ambito tecnico e base normativa
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i criteri di fissazione discendono dai risultati dell'Uruguay Round e che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca, per ciascun codice NC interessato, i valori forfettari all'importazione applicabili alle origini indicate. Tra i codici presenti figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0809 29 00, con valori differenziati per paesi quali MA, TR, EG, ZA, AR, BR, CL, CN, NZ e per il codice "ZZ" (altre origini).
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