Regolamento (UE) 2017/911
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/911 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi applicabili a specifiche importazioni nel settore avicolo e delle uova. L'intervento deriva dal controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare i valori in funzione dell'origine delle merci. La misura è adottata come regolamento di esecuzione e produce effetti immediati dalla pubblicazione.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per alcune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di determinati prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché di alcune preparazioni e dell'ovoalbumina, individuate per codice NC nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. Incide sulla determinazione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per origine delle merci, ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/911 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. L'atto è adottato a seguito del controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare i valori per alcune importazioni in funzione dell'origine delle merci.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama come basi giuridiche l'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La misura ha una finalità essenzialmente tecnica e applicativa: riallineare i prezzi rappresentativi utilizzati nel meccanismo dei dazi addizionali all'importazione, così da riflettere le variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con un nuovo allegato. Quest'ultimo contiene i prezzi rappresentativi, espressi in EUR/100 kg, e le cauzioni da applicare alle merci individuate per codice NC e origine. Tra i prodotti interessati figurano, in particolare:
- carcasse di polli presentazione 70 %, congelate (codice 0207 12 10);
- carcasse di polli presentazione 65 %, congelate (codice 0207 12 90);
- pezzi disossati di galli o di galline, congelati (codice 0207 14 10);
- pezzi disossati di tacchini, congelati (codice 0207 27 10);
- uova sgusciate essiccate (codice 0408 91 80);
- preparazioni non cotte di galli o di galline (codice 1602 32 11).
Per alcune voci il prezzo rappresentativo varia a seconda dell'origine, indicata con i codici paese della nomenclatura richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012; viene inoltre precisato che il codice "ZZ" indica "altre origini". Nell'allegato compaiono, tra le altre, origini AR, BR, CL e TH.
Cauzioni e valori economici indicati nell'allegato
Il nuovo allegato riporta anche la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95. In alcuni casi la cauzione è pari a zero; in altri casi sono previsti importi specifici, ad esempio 13, 32, 1, 27 o 22 EUR/100 kg, in relazione al prodotto e all'origine considerati. I prezzi rappresentativi riportati nell'allegato comprendono, tra gli altri, valori quali 126,2; 120,8; 151,5; 256,5; 196,6; 297,0; 211,7; 342,0; 319,5; 350,0; 214,8 EUR/100 kg.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione motiva l'entrata in vigore immediata con l'esigenza di garantire l'applicazione della misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato aggiorna i prezzi rappresentativi e le cauzioni per specifici prodotti classificati per codice NC e per origine.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per origine
L'allegato fissa i nuovi prezzi rappresentativi, espressi in EUR/100 kg, per varie merci, tra cui carcasse di polli congelate, pezzi disossati di galli o galline congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di galli o galline. Per alcune voci sono previste differenziazioni in base all'origine (ad esempio AR, BR, CL, TH).
Cauzioni associate all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95
Per ciascuna voce dell'allegato sono indicate le cauzioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, anch'esse espresse in EUR/100 kg. In alcuni casi la cauzione è pari a zero, in altri assume valori specifici, come 13, 32, 1, 27 o 22 EUR/100 kg a seconda del prodotto e dell'origine.
Entrata in vigore immediata
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando finale motiva tale scelta con l'esigenza di applicare rapidamente la misura dopo la disponibilità dei dati aggiornati.
Base normativa e finalità del provvedimento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi nel quadro del regime dei dazi addizionali all'importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95.
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