L.R. Basilicata 2/2005
“DELEGIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROSECUZIONE E STABILIZZAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata disciplina le procedure per la prosecuzione e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), con revisione della platea regionale, misure di contribuzione agli enti utilizzatori e incentivi all’assunzione o all’avvio di attività autonome. Molte misure sono annuali e subordinate ai finanziamenti statali/regionali; gli artt. 7 e 8 risultano abrogati.
Delegificazione delle procedure per prosecuzione e stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in Basilicata
Delegificazione delle misure regionali per i lavoratori socialmente utili in Basilicata
La legge disciplina, nel territorio della Regione Basilicata, le procedure per applicare le norme regionali sulla prosecuzione e sulla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. L’obiettivo è semplificare e delegificare la materia, demandando alla Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti attuativi annuali.
Ambito di applicazione e platea regionale LSU
La condizione necessaria per accedere ai benefici e agli incentivi regionali è l’inserimento nella platea regionale dei lavoratori socialmente utili. La platea comprende:
- i soggetti destinatari di piani di stabilizzazione a carico del Fondo Nazionale per l’Occupazione;
- i soggetti destinatari di piani di stabilizzazione a carico degli enti utilizzatori;
- i soggetti già usciti dal circuito per interruzione delle attività e poi recuperati da successive norme regionali.
Sono inclusi nella platea i soggetti delle categorie indicate purché:
- risultassero impegnati in attività socialmente utili alla data del 30 aprile 2001;
- risultassero ancora impegnati in prosecuzione alla data del 31 dicembre 2004.
Sono inoltre ricompresi i percettori di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile impegnati in attività socialmente utili, se:
- hanno maturato effettivamente dodici mesi di permanenza tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999;
- hanno svolto senza soluzione di continuità attività di lavori socialmente utili dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e provengono da progetti approvati ai sensi del D.Lgs. 468/1997.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge la Commissione regionale per l’impiego tripartita deve revisionare la platea secondo tali criteri.
Procedura attuativa e natura annuale dei provvedimenti
La Giunta regionale disciplina con propri atti amministrativi:
- le misure per favorire la prosecuzione delle attività socialmente utili;
- le misure di incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
I provvedimenti hanno efficacia annuale e sono adottati dopo l’approvazione e la pubblicazione della legge finanziaria nazionale e dopo il finanziamento del Fondo Nazionale per l’Occupazione. Resta salvo che gli enti utilizzatori possono proseguire le attività a loro esclusivo carico, senza contributi o agevolazioni regionali.
Prosecuzione delle attività socialmente utili
Le misure regionali per la prosecuzione possono essere adottate solo:
- a seguito del trasferimento statale delle risorse del Fondo Nazionale per l’Occupazione;
- nel rispetto dei criteri, modalità e limiti della normativa nazionale;
- nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.
La Giunta può riconoscere contributi agli enti utilizzatori che consentono la prosecuzione delle attività, nei seguenti limiti:
- fino al 100% dell’onere a carico per i soggetti della platea regionale di cui alla lett. a) dell’art. 2, comma 3;
- fino al 75% dell’importo complessivo a carico per i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2, comma 3;
- fino al 75% dell’importo complessivo a carico per i percettori di mobilità o disoccupazione speciale edile impegnati in LSU, per il periodo successivo alla scadenza del relativo trattamento;
- fino al 90% dell’assegno di prestazione per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti quando la prosecuzione riguarda i lavoratori di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2, comma 3.
Per i lavoratori LSU trasferiti dalle soppresse Comunità montane ai Comuni, è previsto un contributo fino al 100% dell’assegno di prestazione.
Misure speciali per lavoratori ultra-cinquantenni
La Giunta può concedere, nei provvedimenti sulla prosecuzione, un contributo pari all’intero importo necessario per il pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili e dell’assegno per il nucleo familiare, finanziato con risorse del Fondo per l’Occupazione, in favore degli enti utilizzatori che proseguono le attività per soggetti che:
- sono inclusi nella platea regionale LSU;
- hanno compiuto 50 anni entro il 31 dicembre 2002;
- non possiedono i requisiti previsti dall’art. 78, comma 2, lett. c), della legge n. 388/2000.
Incentivi alla stabilizzazione e all’autoimpiego
Per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, la Giunta può riconoscere incentivi ai soggetti della platea regionale LSU tramite:
- contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro agli enti e datori di lavoro pubblici e privati, comprese le cooperative, che assumono a tempo indeterminato pieno o part-time; il contributo è proporzionato nel caso di part-time e viene concesso dopo l’avvenuta stabilizzazione;
- contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro per persona ai lavoratori LSU che si costituiscono in cooperative, in forme societarie o intraprendono lavoro autonomo; il beneficio è erogato alla presentazione della documentazione di avvio attività e previa cancellazione dalla platea;
- ulteriore contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute per acquisto, costituzione o ristrutturazione dei locali sede d’impresa e per macchinari e attrezzature, nei limiti massimi fissati dalla Giunta;
- contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro ai soggetti della platea LSU che provvedono autonomamente e attivamente alla ricerca di un lavoro, erogabile in un’unica soluzione o in due rate annuali a scelta del lavoratore.
Gli incentivi comprendono gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali sulla stabilizzazione. L’accesso richiede apposita istanza al competente Dipartimento regionale e la cancellazione dalla platea LSU.
Revoca dei benefici e cause di cancellazione dalla platea
La cancellazione dalla platea regionale LSU comporta la decadenza dai benefici previsti dalla legge e dalle altre norme regionali in materia, nonché la cessazione delle relative disposizioni applicabili. La cancellazione interviene in caso di:
- interruzione delle attività socialmente utili per oltre otto mesi;
- stabilizzazione con contratto a tempo determinato, contratto di fornitura di lavoro temporaneo o contratto atipico superiore a 12 mesi;
- permessi o aspettative per motivi personali superiori a sei mesi complessivi nell’anno solare;
- rifiuto, in fase di prosecuzione o stabilizzazione, di un impiego in attività inferiore o superiore di una sola categoria rispetto a quella di appartenenza;
- rifiuto di un’assunzione entro 50 km dalla residenza;
- rifiuto di partecipare ai corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2000;
- rifiuto dell’avviamento a selezione richiesto dai servizi per l’impiego o dalle agenzie convenzionate.
Le ultime tre ipotesi non si applicano ai contratti a tempo determinato, alla fornitura di lavoro temporaneo o ai contratti atipici inferiori a 3 mesi.
Profilo finanziario
Gli oneri della legge gravano sul bilancio di previsione della Regione Basilicata per l’anno 2005; per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati dalle leggi di bilancio.
Disciplina non più vigente o non più applicabile
Gli articoli relativi ai contributi per il prosieguo di stabilizzazioni tramite collaborazione coordinata e continuativa e alla programmazione negoziata risultano abrogati. La parte normativa conserva quindi rilievo soprattutto per la disciplina della platea LSU, della prosecuzione delle attività e degli incentivi alla stabilizzazione, nei limiti temporali e finanziari previsti dai provvedimenti annuali della Giunta regionale.
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