L.R. Basilicata 1/2005
SNELLIMENTO PROCEDURE ISTANZE FINANZIATE DALLE LL.RR. 12 AGOSTO 1986 N. 16 E 25 GENNAIO 1993 N. 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina, per interventi già finanziati nel settore alberghiero, la possibilità di chiedere proroghe dei lavori, modifiche societarie/volture e rimodulazioni dei progetti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Prevede requisiti documentali, controlli regionali, conseguenze del diniego e un vincolo di destinazione d’uso quinquennale. I termini originari di ultimazione e adempimento sono fissati o prorogabili fino ai limiti indicati dalle norme successive richiamate.
Snellimento delle procedure per istanze su contributi alberghieri regionali
Snellimento delle procedure per istanze finanziate in ambito alberghiero
La legge della Regione Basilicata interviene sui programmi di investimento nel settore dell’industria alberghiera e degli impianti complementari già finanziati dalle leggi regionali 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5. L’obiettivo è consentire il completamento degli interventi mediante proroghe, volture, modifiche societarie e rimodulazioni progettuali, entro un quadro procedurale semplificato.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le imprese beneficiarie di contributi regionali relativi a iniziative già ammesse a finanziamento nei citati programmi. Le richieste possono essere presentate anche se sono scaduti i termini previsti dalla L.R. n. 2/2003, purché ricadano nelle tipologie ammesse dalla legge: proroga del termine di ultimazione, autorizzazione a modifiche societarie o volture di contributo, rimodulazione del progetto con eventuale riduzione del contributo.
Proroga dei termini di ultimazione dei lavori
Per ottenere la proroga occorre che, alla data di entrata in vigore della legge, le opere abbiano raggiunto almeno il 40% della spesa riconosciuta ammissibile; se è richiesta anche la rimodulazione del progetto, il 40% va calcolato sulla spesa prevista dal nuovo quadro economico rimodulato.
La richiesta deve essere corredata da:
- perizia giurata del direttore dei lavori sullo stato di avanzamento;
- indicazione del nuovo termine di ultimazione;
- polizza assicurativa o fideiussione bancaria irrevocabile e a prima richiesta, a garanzia dell’anticipazione erogata del 30% del contributo concesso, maggiorata del 20%, con durata pari al periodo fissato per la conclusione dell’investimento.
Il termine massimo di proroga previsto originariamente non può superare il 31 dicembre 2006, salve le ulteriori proroghe richiamate nelle note della versione coordinata.
Modifiche societarie e volture di contributo
Le imprese che chiedono modifiche societarie o volture devono produrre la documentazione prevista dai singoli programmi d’intervento, dimostrando che il subentro non riduce le garanzie sulla capacità economica del nuovo soggetto. Devono inoltre rispettare integralmente la normativa antimafia e dichiarare di non aver già beneficiato, per la stessa iniziativa, di altre agevolazioni statali, regionali o di altri enti pubblici.
La verifica è rimessa al Dipartimento regionale competente, che può chiedere chiarimenti e integrazioni.
Rimodulazione del progetto approvato
La rimodulazione richiede, oltre alla domanda, i seguenti atti:
- relazione tecnica illustrativa del progetto rimodulato;
- elaborati progettuali;
- computo metrico di dettaglio;
- nuovo quadro economico percentualizzato;
- perizia giurata dei lavori eseguiti che attesti uno stato di avanzamento pari almeno al 40% della spesa prevista dal nuovo quadro economico rimodulato.
Il progetto rimodulato deve conservare autonomia funzionale, consentendo l’immissione sul mercato della struttura ricettiva, e deve mantenere i requisiti essenziali di ammissibilità e priorità previsti dai programmi di finanziamento. Anche in questo caso la valutazione spetta al Dipartimento regionale competente.
Direttive attuative e snellimento documentale
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve adottare direttive attuative. Tali criteri riguardano in particolare:
- la semplificazione della documentazione amministrativa per l’accertamento finale della spesa;
- l’eventuale omogeneizzazione della documentazione a quella prevista per le iniziative turistiche finanziate con i bandi POR 2000/2006;
- modalità e procedure di valutazione delle istanze presentate.
Obblighi, effetti del diniego e decadenza
Chi ottiene la proroga deve completare l’iniziativa entro il nuovo termine fissato nel provvedimento di accoglimento.
Chi non chiede la proroga deve presentare, entro 6 mesi dalla pubblicazione delle direttive attuative, la documentazione richiesta; se tale documentazione dipende da enti o organi terzi e non è possibile rispettare il termine per cause non imputabili all’interessato, può essere concesso un termine ulteriore, comunque non oltre il 31 dicembre 2006, salvo i richiami alle proroghe successive.
In caso di diniego:
- della proroga, l’interessato deve completare l’iniziativa a proprie spese entro il 31 dicembre 2006, mantenendo il contributo maturato sulla base dell’investimento realizzato alla data di notifica del diniego;
- delle modifiche societarie/volture, l’iniziativa deve proseguire e concludersi dal titolare originario;
- della rimodulazione, l’iniziativa deve proseguire e concludersi secondo il progetto originario.
Se non vengono rispettati tali obblighi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, dichiara la decadenza da tutti i benefici concessi, anche se già in tutto o in parte liquidati, con obbligo di restituzione delle somme percepite e degli interessi legali maturati.
Vincolo di destinazione d’uso
L’opera deve mantenere la destinazione originaria per almeno 5 anni dalla data di effettivo esercizio dell’attività. Il cambio di destinazione è ammesso solo se la struttura resta destinata per almeno ulteriori 5 anni ad attività di natura economica, produttiva, commerciale o di servizi.
Abrogazioni ed entrata in vigore
La legge abroga la L.R. 2 gennaio 2003, n. 2 e ogni disposizione incompatibile. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Le note richiamano ulteriori proroghe dei termini introdotte da successive leggi regionali del 2006, 2007 e 2008.
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