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Legge

L.R. Basilicata 4/2005

MISURE PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - MODIFICHE ALLA L.R. 8 MARZO 1999, N. 7

Normativa regionaleL.R. Basilicata 4/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata modifica la L.R. 7/1999 per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche: amplia il ruolo dell’Accordo di programma e del Consiglio regionale, disciplina l’esproprio, istituisce il CROP per i pareri sui progetti sopra 7,5 milioni di euro e su altri casi rilevanti. Contiene anche una previsione transitoria: la Giunta deve fissare entro 60 giorni le modalità dei controlli.

Snellimento delle procedure per le opere pubbliche e modifica della disciplina regionale sui lavori pubblici

Snellimento delle procedure per le opere pubbliche in Basilicata

La legge interviene sulla disciplina regionale dei lavori pubblici contenuta nella L.R. Basilicata 8 marzo 1999, n. 7, con l’obiettivo di rendere più rapide le procedure di programmazione, approvazione e realizzazione delle opere pubbliche. Rafforza il ricorso agli strumenti di semplificazione amministrativa e ridefinisce le funzioni consultive regionali.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda le opere pubbliche regionali e provinciali, nonché, più in generale, le opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali operano amministrazioni regionali, enti locali ed enti delegati nell’ambito delle rispettive competenze. Le modifiche incidono soprattutto sui procedimenti di approvazione dei progetti, sulle varianti urbanistiche, sui pareri tecnici e sulle procedure espropriative.

Approvazione delle opere con varianti urbanistiche

Per le opere pubbliche regionali e provinciali che comportano variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente promuove la conclusione mediante Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del T.U. enti locali, purché sia intervenuta positivamente la valutazione di impatto ambientale, se richiesta.

L’accordo produce effetti molto ampi:

  • comporta la variazione degli strumenti urbanistici;
  • sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere delle amministrazioni interessate;
  • vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

L’adesione dei sindaci deve essere ratificata dai rispettivi consigli comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Intervento del Consiglio regionale in mancanza di accordo

Se non si raggiunge l’Accordo di Programma, oppure se non viene ratificato dai consigli comunali interessati, l’amministrazione competente può chiedere la conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che decide entro 30 giorni dalla richiesta. Anche questa approvazione determina:

  • variazione degli strumenti urbanistici;
  • sostituzione di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e pareri;
  • dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

Supporto degli uffici regionali agli enti locali

Gli enti locali e gli enti delegati possono avvalersi degli uffici regionali, previa intesa, per:

  • redazione di atti di pianificazione;
  • progettazione;
  • appalto;
  • direzione dei lavori;
  • contabilità delle opere pubbliche.

Controlli e vigilanza

La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge e sentita la competente commissione consiliare, deve adottare modalità e procedure per i controlli previsti dall’art. 65 della L.R. 7/1999.

Espropriazione per pubblica utilità e occupazione d’urgenza

Le amministrazioni interessate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità esercitano le funzioni amministrative relative a espropri e occupazioni temporanee secondo il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

La conclusione della Conferenza di servizi o dell’Accordo di Programma, nei casi previsti dall’art. 10 del D.P.R. 327/2001, produce due effetti rilevanti:

  • appone il vincolo preordinato all’esproprio;
  • avvia le procedure di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Comitato Regionale delle Opere Pubbliche (CROP)

È istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità il Comitato Regionale delle Opere Pubbliche (CROP), con funzioni consultive per la Regione. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Comitato deve dotarsi di un proprio regolamento interno.

Il CROP esprime pareri obbligatori su:

  • progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore a 7,5 milioni di euro;
  • progetti di qualsiasi importo di interesse sovraregionale o nazionale;
  • progetti di qualsiasi importo per i quali la Regione svolge funzioni di stazione appaltante;
  • progetti di qualsiasi importo cofinanziati dall’Unione europea, se sottoposti dagli uffici regionali;
  • varianti relative ai progetti sopra indicati.

Esprime inoltre parere su ogni altro tema di interesse generale in materia di lavori pubblici sottoposto dal Presidente della Giunta o dalla Giunta stessa.

La composizione del Comitato è interamente interna all’amministrazione regionale e include i dirigenti dei principali settori tecnici competenti, oltre alla Segreteria generale dell’Autorità di Bacino con sede in Potenza. Il parere è adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

I termini per i pareri sono:

  • 30 giorni dalla ricezione della documentazione, per i progetti inseriti in programmi regionali o delegati dalla Regione ad altre amministrazioni;
  • 60 giorni in tutti gli altri casi.

I pareri favorevoli del CROP sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza regionale.

Ulteriori modifiche alla disciplina regionale dei lavori pubblici

La legge aggiorna anche le previsioni sulla definizione dei progetti e sulle competenze consultive regionali, adeguandole al nuovo assetto del CROP e sopprimendo alcune formule non più coerenti con la disciplina novellata.

Regime temporale

La legge entra in vigore secondo le ordinarie regole di pubblicazione regionale e contiene un termine specifico solo per l’adozione delle modalità di controllo da parte della Giunta e per l’adeguamento regolamentare del CROP. Non prevede un limite finale di validità della disciplina modificata.

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