L.R. Basilicata 3/2005
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata un programma sperimentale di cittadinanza solidale per nuclei familiari in difficoltà, con contributi monetari integrativi e percorsi di inserimento sociale, formativo e lavorativo. La misura dura al massimo due anni, prorogabili una sola volta per altri due, ed è riservata a soggetti con specifici requisiti di residenza e reddito, tramite bando regionale, graduatoria e contratto di inserimento.
Promozione della cittadinanza solidale e contrasto alla povertà in Basilicata
Promozione della cittadinanza solidale in Basilicata
La legge disciplina un programma regionale sperimentale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. L’intervento è rivolto ai nuclei familiari residenti in Basilicata che presentano condizioni economiche e sociali di particolare fragilità, attraverso un mix di sostegno monetario e progetti personalizzati di inserimento.
Finalità e natura dell’intervento
La Regione Basilicata prevede interventi e servizi di cittadinanza solidale come misure universali e selettive di contrasto alla povertà. La disciplina si fonda su azioni di politica attiva che uniscono:
- integrazione del reddito tramite sussidi monetari;
- programmi di inclusione sociale, formativa e lavorativa;
- obiettivi di autonomia economica e superamento della marginalità.
Alla copertura concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie appositamente destinate e coordinate.
Durata sperimentale e verifica del programma
Il programma ha carattere sperimentale e durata non superiore a due anni. La sperimentazione è sottoposta a verifica e valutazione da parte dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali, con supporto tecnico del Nucleo Regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti Pubblici.
Alla scadenza, sulla base degli esiti della valutazione e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale può prorogare il programma per un ulteriore periodo non superiore a due anni.
Destinatari e requisiti di accesso
L’accesso è riservato a persone appartenenti a nuclei familiari in stato di difficoltà ed esposti a marginalità economica e sociale. I requisiti principali sono:
- residenza in un Comune della Basilicata da almeno 24 mesi alla data di pubblicazione della legge per i componenti maggiorenni comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;
- per gli italiani emigrati e iscritti all’AIRE rientrati in Basilicata, residenza in Regione alla data di pubblicazione;
- per i senza fissa dimora, domiciliazione da almeno 24 mesi in un Comune lucano, oppure, in assenza di domicilio altrove, nascita in un Comune della Regione con abitualità di dimora attestata dal Sindaco.
La residenza in Basilicata deve permanere per tutta la durata della sperimentazione, a pena di decadenza.
Requisiti economici e familiari
Può presentare domanda uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare se l’ISE, rapportato ai parametri di equivalenza della tabella allegata, non supera le soglie previste ed è congruente con l’indicatore presuntivo del reddito basato sui consumi definito nel bando.
Sono richiesti inoltre:
- appartenenza a un nucleo familiare definito secondo il D.Lgs. n. 109/1998;
- assenza di variazioni nella famiglia anagrafica, nei tre mesi precedenti la pubblicazione della legge, salvo nascita, matrimonio, separazione, divorzio o morte.
Obblighi di disponibilità e condizioni di esclusione
I beneficiari e gli altri componenti del nucleo devono accettare, pena l’esclusione dai benefici:
- la partecipazione ai programmi di inclusione sociale previsti;
- per gli inoccupati in età e capacità lavorativa, la partecipazione ai percorsi formativi e lavorativi;
- la disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative.
La disponibilità immediata non è richiesta per chi cura figli di età inferiore a un anno. In questi casi va prodotta idonea documentazione con indicazione della durata prevedibile della causa impeditiva.
Contributo monetario integrativo: criterio di calcolo ed effetti
Il sostegno economico consiste in un contributo monetario integrativo mensile, calcolato come differenza tra l’ISE del richiedente e la soglia di riferimento della tabella allegata, rapportata al numero dei componenti del nucleo e divisa per 12, con eventuali maggiorazioni per situazioni di particolare disagio.
Il contributo è soggetto a limiti massimi:
- fino a 300 euro per famiglie con un solo componente;
- fino a 250 euro moltiplicato per i coefficienti di equivalenza per i nuclei plurisoggettivi.
Le maggiorazioni non si applicano se il nucleo percepisce altri sussidi monetari assistenziali indicati nel bando e finalizzati a compensare analoghi disagi.
Il contributo viene ricalcolato se cambiano reddito, patrimonio o composizione del nucleo. Concorrono alla sua determinazione anche le indennità e provvidenze connesse a percorsi scolastici, formativi o occupazionali e altri sussidi di natura assistenziale individuati nel bando.
Premialità per l’inserimento lavorativo
Se durante il periodo di fruizione aumenta il reddito familiare per effetto di un’attività lavorativa avviata dal richiedente o da un componente del nucleo, il beneficiario continua a percepire per i sei mesi successivi il sussidio già in godimento, aumentato del 10%.
Una premialità analoga è prevista per 12 mesi dall’avvio dell’attività per chi intraprende un’attività autonoma tramite microcredito.
Il contributo non è cedibile, sequestrabile o pignorabile ed è equiparato fiscalmente alla pensione sociale.
Interventi di inserimento e contenuti del progetto
Il programma non si limita al sostegno monetario, ma include interventi di inserimento finalizzati al superamento dell’emarginazione e alla promozione dell’autonomia.
Il contratto di inserimento può comprendere:
- accesso gratuito a interventi di recupero, promozione di capacità personali e ricostruzione di reti sociali;
- misure per minori, integrazione socio-relazionale, sostegno alla cura e alle reti familiari, assistenza domiciliare integrata;
- interventi a favore dei disabili;
- percorsi riabilitativi e terapeutici;
- azioni contro la dispersione scolastica;
- recupero scolastico e formazione permanente;
- orientamento e formazione professionale con esperienze lavorative;
- borse di inserimento lavorativo;
- voucher di conciliazione tra lavoro e cura familiare;
- azioni per autoimpiego ed emersione del lavoro irregolare, anche tramite tutoraggio e microcredito.
Gli interventi educativi, formativi e occupazionali sono programmati dalla Regione d’intesa con Province e Direzione scolastica regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Può essere prevista una riserva specifica di risorse nei programmi ordinari.
Priorità accessorie riconosciute ai beneficiari
I contratti di inserimento attribuiscono priorità:
- nei contributi del fondo per il sostegno agli affitti;
- nei contributi per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo.
Gli interventi lavorativi non possono essere svolti presso pubbliche amministrazioni o loro emanazioni.
Presentazione delle domande, istruttoria e graduatoria
La misura è attuata tramite un bando unico regionale che indica modalità e termine per la presentazione delle domande. La domanda va presentata al Comune di residenza; per i senza fissa dimora al Comune di domicilio.
I Comuni raccolgono le domande, forniscono informazioni e possono attivarsi d’ufficio tramite il servizio sociale per chi non è in grado di presentare domanda. I CAF possono assistere nella compilazione e rilasciare la certificazione ISE.
L’istruttoria di ammissibilità è comunale. Le domande sono esaminate dai Comitati Locali di Garanzia Sociale e approvate dagli organi municipali. Entro 30 giorni dalla scadenza del bando, i Comuni trasmettono alla Regione gli elenchi delle domande ammissibili.
La Regione forma entro 30 giorni una graduatoria regionale provvisoria, ordinata per reddito e coefficienti di equivalenza, e comunica l’accoglimento tramite i Comuni. I finanziamenti seguono l’ordine di graduatoria fino a esaurimento delle risorse.
I ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nel Bollettino Ufficiale. La Regione decide i ricorsi e approva la graduatoria unica definitiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere. In caso di rinunce o revoche è previsto lo scorrimento della graduatoria.
Attuazione, ruoli istituzionali e gestione
L’organizzazione e la gestione del programma spettano ai singoli Comuni, mentre il coordinamento degli interventi è affidato alle Province.
Ai Comuni competono:
- individuazione del responsabile dei contratti di inserimento;
- stipula del contratto con il beneficiario;
- gestione amministrativa e pagamento del sussidio;
- costituzione e supporto ai Comitati Locali di Garanzia Sociale.
I Comitati partecipano all’orientamento e alla progettazione del contratto, all’accompagnamento del beneficiario, al controllo dell’attuazione e, se necessario, all’individuazione dei Garanti. Le attività dei componenti sono gratuite.
La Regione può intervenire con procedimenti sostitutivi in caso di inerzia o mancato adempimento dei Comuni.
Contratto di inserimento, erogazione del sussidio e obblighi del beneficiario
L’accesso ai benefici è regolato da un contratto di inserimento tra beneficiario, eventuali altri maggiorenni del nucleo e Comune di residenza. Il contratto definisce bisogni, progetto di inserimento, impegni, verifiche, eventuale revoca e durata.
Il sostegno monetario è erogato come assegno mensile non trasferibile intestato al beneficiario, di norma entro il 60° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Il Comune può disporne l’erogazione a un altro componente del nucleo, se vi sono conflitti familiari, inabilità o inaffidabilità nella gestione del denaro, per garantire che la prestazione sia usata nell’interesse dell’intero nucleo.
I beneficiari devono:
- comunicare tempestivamente ogni variazione di reddito, patrimonio o composizione familiare e confermarle mensilmente;
- rispettare gli impegni del progetto di inserimento;
- per gli inoccupati in età e capacità lavorativa, accettare eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato, salvo le eccezioni previste.
Il contratto va formalizzato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Se il ritardo dipende ingiustificatamente dal beneficiario, il sussidio è sospeso fino alla formalizzazione; se dipende dal Comune, operano i poteri sostitutivi regionali.
In caso di violazioni, il Comune può sospendere o ridurre, anche gradualmente e temporaneamente, il contributo; la mancata osservanza degli obblighi relativi al progetto e all’accettazione delle offerte di lavoro comporta la revoca. In ogni decisione occorre tenere conto delle condizioni familiari, con particolare attenzione a minori e disabili.
Garanti dei contratti di inserimento
Possono svolgere la funzione di garanti:
- associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;
- ONLUS iscritte all’anagrafe unica;
- cooperative sociali considerate ONLUS di diritto;
- fondazioni con personalità giuridica;
- enti ecclesiastici riconosciuti come enti morali.
Devono inoltre:
- operare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, istruzione o formazione;
- avere sede legale o almeno una sede operativa in Basilicata;
- aver svolto negli ultimi due anni, sul territorio regionale, interventi o progetti documentabili nei settori indicati.
I Comuni pubblicano un avviso entro 60 giorni dalla legge per raccogliere le manifestazioni di interesse; entro i 60 giorni successivi verificano i requisiti e comunicano l’esito alla Regione.
I garanti promuovono le opportunità della legge, assistono nella progettazione e nell’iter del contratto, segnalano variazioni del bisogno e vigilano sull’adempimento degli impegni del beneficiario.
Per ogni contratto gestito è previsto un rimborso spese di 100 euro, con tetto massimo di 2.500 euro per organizzazione. In caso di inadempimento degli obblighi, il soggetto garante decade dal beneficio e deve restituire le somme percepite.
Compiti delle Province e della Regione
Le Province partecipano alla programmazione regionale e curano gli interventi di inserimento educativo, formativo e occupazionale, avvalendosi dei Centri per l’Impiego e delle Agenzie provinciali per la formazione, l’orientamento e l’impiego.
Con i Comuni sottoscrivono un Accordo di Programma che disciplina collaborazione, progettazione del contratto di inserimento, attuazione degli interventi e condivisione dei flussi informativi.
La Regione:
- adotta le misure necessarie per la regolare attuazione della legge;
- sovrintende agli enti locali;
- predispone strumenti di conoscenza e controllo;
- realizza un sistema informativo di monitoraggio collegato all’Osservatorio regionale e al sistema informativo integrato del settore;
- supporta Comuni e Province con assistenza tecnica, formazione, tutoraggio e monitoraggio;
- può impartire direttive ai Comuni, previo parere delle commissioni consiliari competenti, sulla base dei risultati del monitoraggio.
Controlli, verifiche e decadenza
La Regione effettua controlli sulla veridicità dei dati economici e anagrafici, anche mediante dati degli enti previdenziali, assistenziali e fiscali. Entro 60 giorni dalla legge deve estendere il protocollo d’intesa con il Comando regionale della Guardia di Finanza per coordinare i controlli e lo scambio di informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale dei beneficiari.
Se dai controlli emerge la mancanza dei requisiti, il beneficiario decade e deve restituire le somme percepite con interessi legali. L’unica ipotesi che esonera da tale obbligo è la stipula di un contratto di emersione dal lavoro irregolare.
Copertura finanziaria e ambito temporale della disciplina
La copertura degli oneri è assicurata con le risorse previste nelle leggi di approvazione del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2005 e 2006.
La legge è stata concepita come misura sperimentale e temporalmente limitata: in concreto, il suo utilizzo è riferito a un programma con durata definita, graduatorie e procedure legate alla fase iniziale di attuazione. Per questo, pur non risultando formalmente abrogata nel testo fornito, essa appare oggi sostanzialmente superata nei suoi effetti applicativi ordinari.
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