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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6033/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento e delle sanzioni del 2014 relativi a importazioni (2010-2012) di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dichiarati di origine filippina (dazi 0%). OLAF accertò che i certificati Form A rilasciati agli esportatori filippini TAPU e CANO erano stati ottenuti mediante documentazione falsificata (merci in realtà provenienti da Taiwan). INOX MARE chiedeva l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 220, comma 2, lett. b) del Codice Doganale Comunitario (CDC) e sostenne di aver agito in buona fede perché gli operatori filippini operavano in Subic Bay Freeport, soggetta a stringenti controlli doganali, sicché l'autorità doganale filippina avrebbe dovuto o potuto rilevare l'irregolarità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (violazione del diritto all'udienza pubblica / trattazione orale e inammissibilità della memoria ex art. 379 c.p.c.), ritenendo legittima la trattazione scritta adottata ai sensi delle norme emergenziali sul Covid-19. Ha invece accolto il secondo motivo, nei limiti indicati, perché la CTR di rinvio si era limitata a rilevare la falsità dei documenti senza esaminare se ricorressero congiuntamente le condizioni dell'art. 220(2)(b) CDC (in particolare se l'autorità filippina fosse informata o dovesse essere stata informata della non spettanza del regime preferenziale e se l'errore non poteva essere ragionevolmente conosciuto dall'importatore in buona fede). Gli altri motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione che dovrà riesaminare la vicenda e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario)

    art. 220, comma 2, lett. b)

    L'esimente alla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede congiuntamente: 1) errore imputabile all'autorità emittente (es. errore attivo dell'Autorità), 2) che tale errore non fosse ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede, e 3) che l'operatore abbia osservato tutte le disposizioni per la dichiarazione in dogana. L'onere della prova grava sull'operatore; la mera falsità del certificato legittima il recupero dei dazi salvo che ricorrano le condizioni tipizzate.

  • Decreto-legge n. 137/2020

    Norma emergenziale che autorizzava lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto e stabiliva, in alternativa, la possibilità di decisione sulla base degli atti con procedura di trattazione scritta se non fosse possibile la discussione remota, con termini per deposito memorie; disciplina applicabile nelle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19.

  • Decreto-legge n. 119/2018

    Richiamato in relazione alla possibilità di udienza con collegamento da remoto (normativa ordinaria tipizzata per il collegamento da remoto).

  • Codice di procedura civile

    art. 378, art. 379, art. 360 c.p.c. comma 1

    Art. 379 (novellato) esclude la possibilità di depositare osservazioni scritte nell'ambito dell'udienza di discussione; art. 360 regola i motivi di cassazione (nullità, vizio di motivazione, violazione di norme). La Corte ha ritenuto inammissibile la memoria ex art. 379 depositata dopo l'udienza.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata dalla ricorrente in tema di giusto processo e diritto ad udienza pubblica; la Corte ha osservato che l'obbligo di udienza pubblica non è assoluto e dipende dalla natura della controversia.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

    Richiamata come garanzia di accesso alla giustizia, nel quadro della censura processuale, ma la Corte ha valutato che la trattazione scritta poteva garantire il contraddittorio nelle circostanze emergenziali.

  • Regolamenti e normative europee richiamate dal sesto motivo

    Reg. (UE) n. 205/2013; Reg. (UE) n. 2/2012; Reg. (CE) n. 1225/2009; Reg. (UE) n. 502/2012

    Questi atti erano invocati dalla ricorrente connessi alla disciplina del dazio antidumping e procedure di esecuzione, ma la Corte ha assorbito i motivi correlati e non ha sviluppato un'interpretazione decisiva su di essi nel provvedimento.

Massime di principio

  • La contabilizzazione a posteriori dei dazi è la regola quando emergono certificati d'origine falsi: l'onere di provare l'esimente dell'art. 220(2)(b) CDC grava sull'importatore e richiede la prova di tutte le condizioni previste dalla norma.
  • La mera produzione di documenti falsi da parte dell'esportatore non esclude automaticamente il recupero dei dazi; per invocare l'errore dell'autorità emittente occorre dimostrare che quest'ultima fosse informata o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità.
  • L'operatore economico deve provare la propria buona fede con riferimento alla sua esperienza e diligenza: in presenza di circostanze che destano sospetto è richiesta massima diligenza e documentazione probante sull'origine della merce.
  • Nel contesto dell'emergenza sanitaria, la decisione sulla base degli atti (trattazione scritta) è legittima se la parte ha richiesto discussione e non è stato possibile procedere in videocollegamento; il diritto all'udienza pubblica non è assoluto e va valutato in relazione alla natura delle questioni e al concreto pregiudizio difensivo.
  • Le eccezioni relative all'applicabilità di dazi antidumping o a specifici regolamenti UE richiedono un esame puntuale e non sono automaticamente risolte dalla sola allegazione: il giudice deve valutare la rilevanza temporale e soggettiva della normativa invocata.
  • Le memorie depositate oltre i limiti processuali (es. ex art. 379 c.p.c. dopo l'udienza) possono essere dichiarate inammissibili: il rispetto delle regole procedurali è essenziale per la ammissibilità delle deduzioni processuali.

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