Sentenza del 15/02/2018 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Prestazioni sanitarie - Certificati medici e relazioni medico- legali attinenti a pratiche assicurative risarcitorie - Esenzione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni rese da professionisti sanitari. In particolare, si tratta di certificati medici e relazioni medico-legali predisposti nell'ambito di pratiche assicurative con richiesta di risarcimento. La questione è se tali attività possano essere qualificate come prestazioni sanitarie di diagnosi, cura o riabilitazione rese alla persona e, quindi, beneficiare dell'esenzione.
La decisione
È stato affermato che i certificati medici e le relazioni medico-legali attinenti a pratiche assicurative risarcitorie non rientrano nell'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie. Tali attività hanno infatti una finalità prevalentemente valutativa, probatoria o amministrativo-assicurativa e non una finalità terapeutica o di tutela diretta della salute del paziente. Il testo non specifica le parti processuali né l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Normativa IVA sull'esenzione delle prestazioni sanitarie
Prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
L'esenzione si applica alle prestazioni sanitarie che perseguono una finalità effettiva di diagnosi, cura o riabilitazione della persona. Non si estende automaticamente alle attività svolte per finalità assicurative, risarcitorie, peritali o certificative.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione sanitaria è esente da IVA occorre considerare la sua finalità concreta, non soltanto la qualifica professionale di chi la esegue.
- Le prestazioni rivolte alla diagnosi, cura o riabilitazione del paziente possono rientrare nell'esenzione; le attività aventi finalità assicurativa, medico-legale, peritale o risarcitoria normalmente non vi rientrano.
- Un certificato o una relazione redatti per documentare un danno, quantificare un'invalidità o sostenere una richiesta di risarcimento non sono esenti se non costituiscono parte integrante di un percorso terapeutico.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra attività clinica resa al paziente e attività valutativa resa nell'interesse di una pratica assicurativa o giudiziaria; solo la prima, in linea generale, beneficia dell'esenzione.
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