Cassazione Penale, Ordinanza n. 20533/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi di ricorso contestavano, in sostanza, la ritenuta sussistenza della recidiva e la valutazione della sua pericolosità sociale e capacità a delinquere, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già dedotte contro la sentenza di primo grado e disattese dal giudice di appello con argomentazioni ritenute corrette e prive di illogicità manifesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano ripetitive e non deducibili in cassazione, poiché la Corte di appello aveva già motivato adeguatamente sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la gravità di uno di essi, relativo a rapina, ritenuto indicativo di particolare allarme sociale; da ciò aveva desunto che il nuovo episodio di evasione fosse espressivo di maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della sentenza di condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente attraverso la recidiva; la Corte valorizza i precedenti dell'imputato e la gravità di uno di essi per giustificare l'aumento di pericolosità sociale e capacità a delinquere.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre, senza specifiche ragioni di diritto o vizi logici, doglianze già formulate contro la sentenza di primo grado e disattese con motivazione adeguata in appello.
- La recidiva può essere ritenuta correttamente quando il giudice valorizzi i precedenti penali dell'imputato e la gravità di essi come indice di una più accentuata pericolosità sociale e capacità a delinquere, purché la motivazione sia logicamente coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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