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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 6946 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 181/2019 - PROCESSO TRIBUTARIO - Oggetto della giurisdizione tributaria - Contributo annuo cave e torbiere ex art. 17 L. R. Campania 15/2005 e Contributo ambientale ex art. 19 L. R. Campania 1/08 - Rientrano - Ragioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa al contributo annuo per cave e torbiere previsto dall'art. 17 della Legge Regionale Campania n. 15/2005 e al contributo ambientale previsto dall'art. 19 della Legge Regionale Campania n. 1/2008. In appello ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria in favore del giudice ordinario. La società sosteneva che i contributi fossero tributi, poiché imposti direttamente dalla legge, senza un rapporto contrattuale sinallagmatico, e destinati al finanziamento di specifiche finalità pubbliche. Ha inoltre richiamato precedenti giudicati favorevoli sulla giurisdizione tributaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario. Ha stabilito che entrambi i contributi hanno natura tributaria, in quanto prestazioni patrimoniali imposte dalla legge e destinate a finanziare specifiche spese e attività pubbliche: il contributo ex art. 17 al finanziamento di opere aeroportuali e il contributo ex art. 19 a interventi di ecosostenibilità, recupero ambientale, gestione del comparto estrattivo e attività di vigilanza. La decisione è stata inoltre fondata sull'esistenza di un precedente giudicato tra le medesime parti che aveva già riconosciuto la giurisdizione tributaria. Le spese di giudizio sono state compensate, anche perché la Regione, pur chiedendo la conferma della pretesa contributiva, aveva sostanzialmente concordato sul riconoscimento della giurisdizione tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 17 Legge Regionale Campania n. 15/2005

    Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava è tenuto a versare alla Regione Campania, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni dieci metri cubi di materiale estratto.

    Il contributo annuo per cave e torbiere è stato qualificato come tributo di scopo, poiché imposto dalla legge e destinato al finanziamento di una specifica spesa pubblica.

  • Art. 19 Legge Regionale Campania n. 1/2008

    I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente al pagamento alla Regione Campania di un contributo ambientale.

    Il contributo ambientale è stato qualificato come tributo, destinato per legge a finanziare interventi di ecosostenibilità, recupero ambientale, gestione del comparto estrattivo e controllo dell'attività di cava.

  • Art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, Legge n. 448/2001

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie aventi a oggetto tributi di qualsiasi genere e specie. La norma è stata applicata ritenendo che i contributi in questione avessero natura tributaria.

  • Art. 23 Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La società aveva richiamato la norma per contestare la legittimità delle imposizioni regionali; la sentenza non ha deciso nel merito tale questione, concentrandosi preliminarmente sulla natura tributaria dei contributi e sulla giurisdizione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 52/2018

    La sentenza è stata ritenuta non decisiva, poiché la questione di legittimità costituzionale era stata dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione sull'esatta natura dei contributi.

  • Sentenza CTR Campania n. 8355/17/14

    Il precedente, passato in giudicato tra la società e la Regione Campania, aveva già riconosciuto la giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai medesimi contributi ed è stato considerato vincolante nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Una prestazione è normalmente qualificabile come tributo quando è imposta direttamente dalla legge, non deriva da un contratto o da una prestazione corrispettiva dell'amministrazione ed è destinata a finanziare esigenze o attività pubbliche.
  • La destinazione del pagamento a specifici interventi ambientali, infrastrutturali o di interesse collettivo non esclude la natura tributaria; può invece configurare un tributo di scopo.
  • Per stabilire la giurisdizione occorre guardare alla natura sostanziale della prestazione e non alla denominazione utilizzata dal legislatore o dall'amministrazione.
  • Se la pretesa è tributaria, la contestazione dell'obbligo, dell'importo, della prescrizione o della legittimità dell'imposizione deve essere proposta davanti al giudice tributario.
  • La conclusione può essere diversa quando il pagamento deriva da una convenzione o da un rapporto contrattuale con l'amministrazione, nel quale esista un effettivo rapporto sinallagmatico.
  • Un precedente giudicato tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto può vincolare il giudice successivo sulla questione della giurisdizione.

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