Cassazione Civile, Sentenza n. 11/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia nata da controllo automatizzato sui modelli 2008 (periodo 2007) e successiva notifica di cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per la ripresa a tassazione di crediti esposti nel bilancio ma disconosciuti dall'Amministrazione. La società contribuente ha eccepito che i crediti derivavano da una fusione per incorporazione (trasferimento di crediti della società incorporata). In primo e secondo grado la contribuente ha prevalso; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione con tre motivi, il principale dei quali denunciava la nullità della motivazione della sentenza d'appello (art. 360, n. 4 c.p.c.) per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, ossia motivazione omessa o apparente e uso illegittimo della motivazione "per relationem" senza percorso logico-autonomo. Altri motivi (mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato e violazione dell'ordine probatorio/onere della prova) sono stati proposti ma sono stati ritenuti assorbiti dalla censura principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale (primo motivo), ritenendo la motivazione della Commissione Tributaria Regionale carente perché si era limitata ad aderire per relationem alla sentenza di primo grado senza riprodurre e valutare autonomamente le ragioni a fondamento del dispositivo. La sentenza di appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR per la Lombardia - Milano per nuovo esame; la regolazione delle spese è demandata alla CTR. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite; la questione di inammissibilità dell'appello erariale potrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma che legittima l'emissione della cartella di pagamento per somme ritenute dovute a seguito di recuperi fiscali; nel caso oggetto del giudizio è il titolo intermedio che contestava la ripresa a tassazione dei crediti contestati
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nei motivi relativi alle questioni probatorie e all'ordine di produzione di documenti nei procedimenti tributari
cod. proc. civ. art. 360, comma 1, n. 4
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Rimessione per cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse nulla per carenza di motivazione, applicando questa disposizione
cod. proc. civ. art. 132
Principio generale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali; la sua violazione è stata la base della censura per motivazione omessa/apparente
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al dovere motivazionale nel processo tributario e alle regole procedurali applicabili alle decisioni delle commissioni tributarie
cod. proc. civ. art. 112
Richiamato con riguardo alla corrispondenza fra chiesto e pronunciato (secondo motivo), questione assorbita dalla decisione sulla motivazione
cod. proc. civ. art. 115
Richiamato nel terzo motivo relativo alla valutazione della prova e del libero convincimento del giudice; anch'esso assorbito
cod. civ. art. 2697
Norma sull'onere della prova; la censura denunciava errata applicazione dell'ordine probatorio ma la questione è stata assorbita dall'annullamento per vizio motivazionale
Giurisprudenza: Cass. S.U. n. 14815/2008
Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008
Principio richiamato circa i limiti della motivazione "per relationem": è legittima solo se la sentenza richiamata ha valore di giudicato tra le parti o se la motivazione viene integralmente riprodotta e criticamente valutata
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non può limitarsi ad un mero rinvio alla decisione di primo grado: se il richiamo è fatto "per relationem" deve riprodurre in modo autonomo e autosufficiente i contenuti motivazionali e svolgere una valutazione critica delle ragioni impugnate, altrimenti la sentenza è affetta da nullità ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.
- Nei ricorsi tributari la correttezza formale della motivazione è essenziale: le decisioni di merito devono collegare logicamente fatti, allegazioni, valutazione della prova e norma applicata per consentire il controllo in sede di legittimità
- Se l'appello dell'Amministrazione è fondato su carenza di motivazione dell'appello avversario, la Cassazione può cassare e rinviare la causa per un nuovo esame senza esaminare nel merito tutte le questioni probatorie che risultano assorbite dalla censura procedurale
- Il difensore che impugna una sentenza d'appello dovrebbe verificare se la motivazione è autonoma e sufficientemente argomentata; in caso contrario è opportuno dedurre la nullità per carenza di motivazione in sede di cassazione (art. 360, n. 4)
- Sulle questioni sostanziali (es. trasferimento di crediti per effetto di fusione) la parte che agisce in giudizio deve provare l'origine e la titolarità dei crediti: tuttavia, vizi procedurali nella motivazione possono rendere necessario un nuovo esame di tali aspetti da parte del giudice di rinvio
- In caso di rinvio la nuova decisione dovrà affrontare espressamente le doglianze di merito e le prove, in modo da evitare un nuovo vizio motivazionale che potrebbe determinare ulteriore cassazione
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