Cassazione Penale, Sentenza n. 23676/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 627 comma 3 c.p.p. e dell'art. 35‑ter ord. pen., sostenendo che l'ordinanza si limitava a elencare le date degli interventi di disinfestazione senza descrivere la situazione iniziale dell'infestazione (presenza di scarafaggi), la natura e la frequenza degli interventi effettuati, i risultati conseguiti né le effettive condizioni detentive complessive. Sosteneva che la detenzione in celle infestate può integrare trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU) e che i ripetuti interventi sono indice di un problema mai risolto, per cui la valutazione non poteva essere rimessa alla sensibilità soggettiva del detenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. Ha censurato la decisione per motivazione apparente: la sentenza impugnata si era limitata alla mera elencazione degli interventi di disinfestazione senza indicare la situazione di partenza, il numero e la frequenza degli interventi, le iniziative intraprese dall'amministrazione e i risultati ottenuti, né aveva formulato una valutazione complessiva delle condizioni detentive. In conseguenza, il giudizio va rifatto, pur nella libertà dell'esito, emendando il vizio motivazionale evidenziato.
Norme richiamate
art. 3 CEDU
La Corte ritiene che condizioni igienico‑ambientali gravemente degradate (es. celle infestate da scarafaggi) possano integrare trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU; la verifica richiede un accertamento oggettivo delle condizioni complessive e non può limitarsi alla valutazione soggettiva del detenuto.
art. 627 c.p.p. comma 3
Richiede che il provvedimento giudiziario sia adeguatamente motivato; la mancanza di una motivazione completa e circostanziata configura un vizio che legittima l'annullamento con rinvio.
art. 35‑ter ord. pen.
Importa obblighi di motivazione e di esame della controversia in materia di esecuzione penitenziaria; la Corte interpreta che il giudice del reclamo deve indicare fatti, circostanze e iniziative amministrative rilevanti (es. tempi, frequenza e risultati degli interventi) per consentire una valutazione oggettiva della doglianza.
Massime di principio
- La presenza di infestazioni (es. scarafaggi) nelle celle può integrare trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU se dimostrata oggettivamente nelle sue caratteristiche e nella durata.
- La semplice elencazione di interventi amministrativi (disinfestazioni) è insufficiente: il giudice deve accertare e motivare la situazione iniziale, la natura, la frequenza e l'efficacia degli interventi e i risultati ottenuti.
- La valutazione della rilevanza della condizione igienico‑sanitaria va compiuta alla luce delle condizioni detentive complessive e non può essere rimessa unicamente alla soggettiva sensibilità del detenuto.
- Un vizio di motivazione che ometta elementi fattuali essenziali (circostanze di partenza, iniziative poste in essere, esiti) determina l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi simili, l'Amministrazione penitenziaria dovrebbe documentare in modo puntuale gli interventi (date, tipologia, esito) per consentire al giudice una valutazione oggettiva della misura riparativa eventualmente necessaria.
- Per il ricorrente è utile dettagliare e fornire prove (segnalazioni, fotografie, certificazioni di interventi, testimonianze) sulla persistenza e gravità dell'infestazione e sugli effetti sulla salute e dignità.
Testo integrale
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