Sentenza del 12/01/2021 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 18/2021 NOTIFICAZIONI - A mezzo lettera raccomandata - Contenuto del plico postale - Presunzione di conoscenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento n. 1065031190000009 (ICI anno 2011 e IMU anni 2012, 2013 e 2019) per prescrizione quinquennale; censura della mancata/notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento) contestando l'attendibilità dell'avviso di ricevimento e della busta inviata e sostenendo l'assenza degli avvisi all'interno del plico
La decisione
Ricorso rigettato. La Commissione ha ritenuto provata la regolare spedizione e notifica degli avvisi sulla base del collegamento tra il numero di raccomandata indicato nell'avviso di ricevimento, la stampigliatura postale sulla busta e la distinta di spedizione del Comune. Ha richiamato la presunzione prevista dall'art.1335 c.c. secondo cui la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere la conoscenza dell'atto, onere della prova contrario incombendo al destinatario (ossia dimostrare che il plico non conteneva gli atti o l'impossibilità incolpevole di prenderne conoscenza). Di conseguenza l'eccezione di prescrizione è dichiarata infondata. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre oneri accessori
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
La prova dell'arrivo o della notifica di una raccomandata presume l'invio e la conoscenza dell'atto contenuto nel plico; la presunzione è superabile solo se il destinatario prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione o che il plico non conteneva l'atto
art. 17-bis D.lgs. n. 546/1992
Prevede la procedura conciliativa/reclamo in sede amministrativa prima del ricorso tributario; la corretta gestione dei termini procedurali per la mediazione/reclamo è rilevante per la proponibilità del ricorso
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La ricevuta di ritorno (avviso di ricevimento) e la corrispondenza con il numero riportato sulla busta e sulla distinta di spedizione costituiscono elementi idonei a provare la regolare spedizione e notifica di atti a mezzo raccomandata.
- La notifica regolare di avvisi impositivi interrompe o impedisce l'opposizione basata sulla prescrizione: se la notifica è provata, l'eccezione di prescrizione è inefficace.
- Sulla base dell'art.1335 c.c. sussiste una presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario una volta provata l'arrivo del plico; il destinatario ha l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto o che si è trovato incolpevolmente nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- Non incombe al mittente l'onere di provare puntualmente il contenuto della busta; è invece al destinatario che compete fornire la prova contraria qualora affermi l'assenza dell'atto nel plico.
- In sede di verifica della regolarità della notifica, è utile conservare e produrre (sia per l'ente che per il destinatario) la distinta di spedizione, la busta, la stampigliatura postale e l'avviso di ricevimento; la mancanza di autenticazione dell'AR non elimina necessariamente la prova se esiste un quadro documentale coerente.
- In casi analoghi, chi contesta la notifica deve proporre prove concrete (es. denuncia di smarrimento da parte dell'ufficio postale, prova che la busta non conteneva l'atto, prova dell'impossibilità incolpevole di conoscenza) per superare la presunzione legale.
Testo integrale
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