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Circolare

Circolare numero 267 del 26-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 166/1991 ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, precisando che la ricostituzione delle posizioni assicurative in Italia riguarda solo attività effettivamente coperte da assicurazione e non può comprendere periodi di lavoro svolti prima del compimento dell’età minima prevista in Libia per l’accesso al lavoro (15 anni). Il limite vale per lavoratori dipendenti e per lavoratori autonomi dei settori agricolo, artigiano e commerciale. Restano ferme le altre limitazioni temporali già indicate nella circolare n. 248 del 25 ottobre 1991.

Ricostituzione delle posizioni assicurative per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia: esclusione dei periodi lavorativi anteriori all’età minima di ammissione al lavoro

Ricostituzione delle posizioni assicurative per i rimpatriati dalla Libia

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull’art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166, che disciplina la ricostituzione nell’Assicurazione Generale Obbligatoria delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia per periodi di lavoro svolti nel territorio libico dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970. Il documento interviene per precisare i limiti di tale ricostituzione, con particolare riferimento ai periodi anteriori all’età minima di accesso al lavoro prevista in Libia.

Ambito applicativo e richiamo alla precedente disciplina

La circolare si colloca in continuità con la precedente circolare n. 248 del 25 ottobre 1991, che aveva già fornito le istruzioni operative per l’attuazione della legge. Il nuovo intervento nasce dalla necessità di chiarire se, nell’ambito della ricostituzione delle posizioni assicurative, possano essere valorizzati anche periodi di lavoro svolti di fatto da minori prima del compimento dell’età minima lavorativa.

Principio generale: esclusione dei periodi non assicurati

L’Istituto afferma che l’art. 4 della legge n. 166/1991 consente la ricostituzione della posizione assicurativa esistente in Libia, purché dalla documentazione o dalla dichiarazione sostitutiva risultino sia l’attività svolta sia la durata dei periodi coperti da assicurazione. Ne deriva che i lavori di fatto svolti da minori, in quanto privi di copertura assicurativa, non possono essere inclusi nella ricostituzione in Italia.

La circolare richiama inoltre le informazioni acquisite dal Consolato Generale d’Italia in Tripoli, secondo cui la legislazione libica non ammette al lavoro i giovani di età inferiore ai 15 anni. Pertanto, la costituzione delle posizioni assicurative nell’AGO deve essere effettuata solo per i periodi successivi al compimento di tale età.

Lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti la conclusione è netta: non è possibile ricostituire periodi di attività svolti in Libia prima dei 15 anni, poiché tali periodi non erano assistiti da assicurazione e non rientrano nel campo di applicazione della legge. La circolare esclude quindi che possano operare, in questo specifico contesto, criteri estensivi analoghi a quelli adottati in altri ambiti per la tutela del lavoro minorile.

Lavoratori autonomi in agricoltura

In relazione ai lavoratori autonomi del settore agricolo, e in particolare ai diretti coltivatori, coloni e mezzadri, la circolare richiama le direttive già impartite con le circolari n. 109 del 5 aprile 1994 e n. 285 del 28 ottobre 1994, nonché l’orientamento giurisprudenziale in materia di tutela del lavoro minorile. Tuttavia, per l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 166/1991, l’Istituto esclude qualsiasi discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, ribadendo che non sarebbe coerente riconoscere una tutela a soggetti privi di una posizione assicurativa in Libia.

Di conseguenza:

  • resta ferma l’applicazione del punto 3 della circolare n. 248/1991 quando l’attività autonoma agricola sia stata resa in Libia dopo il compimento dell’età minima lavorativa;
  • è esclusa dall’ambito della legge l’attività autonoma di fatto svolta prima del compimento dei 15 anni, poiché non assicurata e quindi non ricostituibile in Italia.

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Le stesse considerazioni valgono per gli assicurati come artigiani o commercianti. Anche per tali categorie, la ricostituzione delle posizioni assicurative in Italia non può comprendere periodi di attività eventualmente svolti in Libia prima della data di compimento dell’età minima prevista per l’accesso al lavoro.

Limiti temporali ulteriori

La circolare precisa infine che restano ferme le altre limitazioni temporali già indicate al punto 3.1 della circolare n. 248 del 25 ottobre 1991. Il chiarimento contenuto nel documento non modifica quindi l’impianto generale della disciplina, ma ne specifica l’ambito soggettivo e oggettivo con riferimento ai periodi anteriori all’età minima di lavoro.

Punti principali

Oggetto della circolare e richiamo normativo

La circolare riguarda l’art. 4 della legge 1 giugno 1991, n. 166, che prevede la ricostituzione nell’AGO delle posizioni assicurative relative ad attività di lavoro dipendente e autonomo svolte in Libia dal 1 luglio 1957 al 21 luglio 1970 in favore dei cittadini italiani rimpatriati. Viene richiamata la precedente circolare n. 248 del 25 ottobre 1991, che aveva già dettato le disposizioni operative di attuazione.

Esclusione dei periodi anteriori all’età minima di lavoro

L’Istituto precisa che non possono essere ricostituiti i periodi di attività svolti in Libia prima del raggiungimento dell’età minima di ammissione al lavoro prevista dalla legislazione libica, pari a 15 anni. La ragione è che la legge n. 166/1991 consente la ricostituzione solo della posizione assicurativa esistente in Libia e attestata dalla documentazione o da dichiarazione sostitutiva; ne restano quindi esclusi i meri rapporti di fatto privi di copertura assicurativa.

Applicazione ai lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, i periodi di lavoro svolti prima dei 15 anni non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 166/1991, anche se in Italia la tutela del lavoro minorile aveva consentito, in altri contesti, di valorizzare prestazioni di fatto rese dai minori in violazione della normativa.

Applicazione ai lavoratori autonomi del settore agricolo

Per i lavoratori autonomi dell’agricoltura (diretti coltivatori, coloni e mezzadri) si chiarisce che non vi è motivo per distinguere rispetto ai dipendenti: la ricostituzione è ammessa solo per l’attività autonoma resa in Libia dopo il compimento dell’età minima di accesso al lavoro. È invece esclusa l’attività autonoma di fatto svolta prima dei 15 anni, perché priva di assicurazione e quindi non ricostituibile in Italia.

Applicazione ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Le medesime considerazioni valgono per gli assicurati come artigiani o commercianti. Anche per tali soggetti sono esclusi dalla ricostituzione i periodi di attività eventualmente svolta in Libia prima della data di compimento dell’età minima prevista per l’ammissione al lavoro. Restano ferme le ulteriori limitazioni temporali già richiamate dalla circolare n. 248/1991.

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