Circolare numero 265 del 24-10-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’incremento dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 47-quinquies del D.L. n. 41/1995 e reso operativo dal decreto ministeriale 1° agosto 1995. L’aumento è di L. 84.000 mensili per ogni figlio oltre il secondo, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995, ed è aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di L. 20.000 già prevista dal D.L. n. 299/1994. Vengono chiarite le condizioni di accesso, gli effetti delle variazioni del nucleo, i criteri di calcolo per diverse periodicità di paga, le regole in presenza di prestazioni familiari estere, gli adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi INPS, nonché le istruzioni contabili e i nuovi codici di conguaglio.
Aumento dell'assegno per il nucleo familiare di L. 84.000 per i nuclei con più di due figli, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995
Aumento dell’assegno per il nucleo familiare per famiglie con più di due figli
La circolare illustra l’applicazione dell’art. 47-quinquies del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, e del decreto ministeriale 1° agosto 1995 che ne ha definito la misura. L’intervento riguarda l’assegno per il nucleo familiare previsto dalla L. n. 153/1988 e introduce una maggiorazione ulteriore per il periodo 1° luglio 1995 - 31 dicembre 1995 nei nuclei con più di due figli.
Presupposti e ambito di applicazione
L’aumento spetta solo in presenza dei requisiti ordinari per l’ANF previsti dall’art. 2 della L. 13 maggio 1988, n. 153. Il nucleo familiare deve comprendere almeno tre figli legittimi, legittimati o equiparati ai sensi dell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818; sono inclusi, tra gli altri, figli adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e minori regolarmente affidati. La norma non stabilisce un limite massimo di figli oltre il quale non sia più dovuta la maggiorazione.
Misura dell’aumento e criteri di calcolo
L’aumento è pari a L. 84.000 mensili per ogni figlio, con esclusione dei primi due. La circolare specifica che tale importo va parametrato alla periodicità di paga adottata dal datore di lavoro: L. 19.384 per paga settimanale, L. 38.769 per paga quattordicinale, L. 42.000 per paga quindicinale e L. 3.230 giornalieri per ciascun figlio avente diritto. La misura si aggiunge alla maggiorazione di L. 20.000 mensili già introdotta dall’art. 12, comma 8, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, e restano confermate le istruzioni della circolare n. 190 del 18 giugno 1994.
Variazioni della composizione del nucleo
Se uno dei figli esce dal nucleo, per esempio per raggiungimento della maggiore età, l’effetto sul beneficio è immediato: nei nuclei con tre figli l’aumento cessa, mentre nei nuclei con più di tre figli la maggiorazione viene semplicemente ridotta in relazione al nuovo numero di figli rimasti nel nucleo.
Prestazioni familiari estere e coordinamento comunitario
Per i casi di coesistenza con prestazioni familiari estere in regime convenzionale, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 190/1994 e con il messaggio n. 31874 del 23 marzo 1995. Ai fini delle comunicazioni agli organismi esteri, gli importi individuali delle prestazioni familiari italiane devono essere determinati dividendo l’assegno complessivamente corrisposto al nucleo per il numero dei componenti. Il criterio di ripartizione si applica anche tenendo conto delle maggiorazioni di L. 20.000 e di L. 84.000 secondo le regole richiamate nella circolare e nel messaggio citati.
Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono calcolare, sulla base della documentazione disponibile e dei dati della domanda, tre elementi: l’importo base dell’assegno spettante in relazione ai componenti del nucleo e al reddito familiare, la maggiorazione di L. 20.000 per ciascun figlio oltre il primo e la nuova maggiorazione di L. 84.000 per ciascun figlio oltre il secondo. Devono inoltre annotare sul libro paga e matricola, o su documenti equipollenti, non solo l’importo complessivamente erogato, ma anche il numero dei figli per i quali spettano entrambe le maggiorazioni. Le stesse informazioni vanno riportate nel nuovo mod. ANF/dip, nel quadro dedicato ai dati per la determinazione dell’assegno per il nucleo familiare e degli aumenti mensili.
Conguagli in denuncia contributiva
Per il recupero della maggiorazione anticipata, il datore di lavoro deve utilizzare il mod. DM10/2 con due specifiche modalità di esposizione: l’importo riferito al mese corrente va indicato nel quadro D con la dicitura "AUM.ANF CORR. L. 85/95" e il codice L039; quello relativo a periodi di paga scaduti in mesi precedenti va esposto con la dicitura "AUM. ANF ARR. L. 85/95" e il codice L040. La maggiorazione di L. 20.000 resta soggetta a separata evidenza secondo le istruzioni della circolare n. 190/1994. Inoltre, nel mod. 03/M, casella "Importo conguagliato", deve essere riportata la somma degli importi anticipati a titolo di assegni per il nucleo familiare e conguagliati nei codici L037 e L039, oltre al rigo 35.
Gestione da parte delle Sedi INPS e categorie particolari
Per i lavoratori agricoli dipendenti, le Sedi devono utilizzare il mod. ANF/Agr. e indicare il numero dei componenti del nucleo e quello dei figli per cui spettano gli aumenti di L. 20.000 e L. 84.000. Per i lavoratori domestici, i percettori di disoccupazione non agricola e i beneficiari di prestazioni antitubercolari si utilizza il mod. ANF/Prest., con analoghe indicazioni. Per i pensionati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione speciale minatori e dei fondi sostitutivi o integrativi, l’applicazione della maggiorazione decorre dal 1° luglio 1995 ed è effettuata in via automatica dopo l’aggiornamento delle procedure informatiche.
Istruzioni contabili e nuovi conti
La circolare precisa che la maggiorazione deve essere rilevata nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, essendo finanziata da apposito stanziamento statale. A tal fine istituisce specifici conti GAT 30/34, 30/84, 30/38, 30/78, 30/39, 30/89, 30/40, 30/88, 30/41, 30/81, 30/42, 30/43, 30/44 e 30/45, differenziati per categoria di beneficiari e per competenza di anni precedenti o anno in corso. I recuperi delle maggiorazioni devono essere imputati al conto GAT 24/31, la cui denominazione è stata aggiornata. La circolare allega infine il testo destinato ai datori di lavoro e invita le Sedi alla riproduzione e diffusione tempestiva del documento.
Punti principali
Norma di riferimento e misura dell’aumento
L’art. 47-quinquies del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto dal 1° luglio 1995 l’aumento dell’assegno per il nucleo familiare nei nuclei con più di due figli. Il decreto ministeriale 1° agosto 1995 ha determinato la misura dell’incremento in L. 84.000 mensili per ogni figlio, con esclusione dei primi due, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1995.
Condizioni di applicazione
L’aumento spetta solo se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2 della L. n. 153/1988 per il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Il nucleo deve comprendere tre o più figli legittimi, legittimati o equiparati ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 818/1957; sono richiamati tra gli equiparati adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli del precedente matrimonio dell’altro coniuge e minori regolarmente affidati. Non è previsto un tetto massimo di figli oltre il quale l’aumento non sia più dovuto.
Variazioni del nucleo familiare
Se uno dei figli esce dal nucleo, ad esempio per raggiungimento della maggiore età, cessa l’aumento mensile nei nuclei originariamente composti da tre figli; nei nuclei con più di tre figli l’aumento si riduce proporzionalmente al nuovo numero di figli aventi diritto.
Calcolo dell’aumento e cumulabilità con la maggiorazione precedente
L’aumento di L. 84.000 mensili va rapportato al periodo di paga adottato dall’azienda: per paga settimanale è pari a L. 19.384, per paga quattordicinale a L. 38.769, per paga quindicinale a L. 42.000; per assegni giornalieri è pari a L. 3.230 per ciascun figlio oltre i primi due. L’incremento si somma alla maggiorazione di L. 20.000 mensili già prevista dall’art. 12, comma 8, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla L. n. 451/1994.
Prestazioni familiari estere e criterio di ripartizione
In presenza di un diritto a prestazioni familiari estere in regime convenzionale, la circolare richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 190/1994 e con il messaggio n. 31874 del 23 marzo 1995. Per la comunicazione agli organismi esteri degli importi individuali delle prestazioni familiari italiane, l’importo dell’assegno va diviso per il numero dei componenti del nucleo familiare; il criterio vale includendo le maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 secondo quanto già stabilito.
Adempimenti dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono determinare, sulla base della documentazione e della domanda, l’importo dell’assegno base, la maggiorazione di L. 20.000 per ciascun figlio oltre il primo e l’ulteriore maggiorazione di L. 84.000 per ciascun figlio oltre il secondo. Devono registrare sul libro paga e matricola, o documenti equivalenti, sia il numero dei figli per i quali spetta la maggiorazione di L. 20.000 sia quello dei figli per i quali spetta la maggiorazione di L. 84.000, e riportare analoghe indicazioni nel mod. ANF/dip.
Conguaglio in denuncia DM10/2
Per ottenere il rimborso, i datori di lavoro devono esporre nel quadro D del mod. DM10/2 la maggiorazione riferita al periodo corrente con la dicitura "AUM.ANF CORR. L. 85/95" e il codice L039, oppure quella riferita a periodi precedenti con la dicitura "AUM. ANF ARR. L. 85/95" e il codice L040. La maggiorazione di L. 20.000 continua a essere indicata separatamente con le istruzioni già previste dalla circolare n. 190/1994. Nel mod. 03/M, casella "Importo conguagliato", va indicata la somma degli importi anticipati e conguagliati nei codici L037 e L039, oltre al rigo 35.
Gestione diretta da parte dell’INPS per particolari categorie
Per i lavoratori agricoli dipendenti, i lavoratori domestici, i percettori di disoccupazione non agricola, i beneficiari di prestazioni antitubercolari e i pensionati a carico dei fondi INPS interessati, le Sedi devono aggiornare i moduli specifici (ANF/Agr., ANF/Prest.) e attendere l’adeguamento delle procedure automatizzate. Per i pensionati, l’applicazione avviene in via automatica dopo l’aggiornamento dei sistemi.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Poiché la maggiorazione è finanziata da apposito stanziamento statale, sono istituiti specifici conti GAT 30/34, 30/84, 30/38, 30/78, 30/39, 30/89, 30/40, 30/88, 30/41, 30/81, 30/42, 30/43, 30/44 e 30/45, distinti per categoria di lavoratori e per competenza anni precedenti/anno in corso. I recuperi delle maggiorazioni vanno imputati al conto esistente GAT 24/31, la cui denominazione è stata aggiornata.
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