Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 268 del 26-10-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, l'esclusione contributiva della quota di indennità di trasferta è regolata dall'art. 11 della legge n. 467/1984 e non dalla disciplina generale richiamata nella circolare n. 135/1995. In attuazione del decreto ministeriale 11 agosto 1995, viene fissata la quota giornaliera esente da contribuzione per il periodo 25 febbraio 1995 - 31 dicembre 1995: lire 90.000 in Italia e lire 150.000 per le trasferte all'estero. Per il periodo 1 gennaio 1995 - 24 febbraio 1995 restano validi gli importi previsti dal D.M. 26 aprile 1994. Le imprese possono recuperare le eventuali eccedenze contributive già versate, tramite le denunce contributive da presentare entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare, seguendo precise modalità di regolarizzazione sui modelli DM 10/2 e DM 10/S.

Quote esenti da contribuzione dell'indennità di trasferta per dipendenti di imprese di autotrasporto

Quote esenti da contribuzione per l'indennità di trasferta nelle imprese di autotrasporto

La circolare interviene per precisare il regime contributivo applicabile alla quota dell'indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti delle imprese di autotrasporto. Il chiarimento si colloca nel solco dell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, norma speciale che prevede la determinazione annuale delle quote esenti da contribuzione mediante decreto interministeriale.

Ambito di applicazione e quadro normativo

La circolare richiama la precedente circolare n. 135 del 12 maggio 1995, punto 1), lettera c), precisando che l'esclusione dalla contribuzione previdenziale e assistenziale della quota di indennità di trasferta, per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, non segue la disciplina generale allora richiamata, ma è regolata in via speciale dall'art. 11 della legge n. 467/1984. In base a tale norma, le quote esenti devono essere fissate annualmente con apposito decreto interministeriale.

Misure della quota esente fissate dal D.M. 11 agosto 1995

In attuazione di quanto previsto dalla legge, il Decreto Ministeriale 11 agosto 1995, pubblicato nella G.U. n. 211 del 9 settembre 1995, stabilisce che la quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, anche se corrisposta con carattere di continuità, è pari a:

  • lire 90.000 giornaliere per le trasferte in Italia;
  • lire 150.000 giornaliere per le trasferte all'estero.

Tali importi si applicano per il periodo dal 25 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995.

Regime per il periodo precedente

Per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 24 febbraio 1995, la circolare dispone che, ai fini dell'esenzione contributiva, devono essere utilizzati gli importi fissati dal D.M. 26 aprile 1994, richiamato dalla circolare n. 176 del 6 giugno 1994, pari a:

  • lire 60.000;
  • lire 100.000.

Recupero delle eccedenze contributive e regolarizzazione

Le imprese di autotrasporto che abbiano versato contributi in misura superiore a quella dovuta per i periodi successivi al 24 febbraio 1995 possono recuperare le eventuali differenze contributive tramite una delle denunce contributive da presentare entro il giorno 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Ai fini della compilazione dei modelli DM 10/2 e DM 10/S, la regolarizzazione deve avvenire secondo una sequenza operativa precisa:

  • determinazione degli imponibili da assoggettare a contribuzione per i mesi oggetto di regolarizzazione, secondo le indicazioni della circolare;
  • calcolo delle differenze in meno tra tali imponibili e quelli già assoggettati a contribuzione per gli stessi mesi;
  • imputazione delle differenze così determinate in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, con ricalcolo dei contributi dovuti sui nuovi totali.

La circolare si conclude con la sottoscrizione del Direttore generale Trizzino, senza ulteriori indicazioni sostanziali.

Punti principali

Disciplina applicabile alle imprese di autotrasporto

Viene precisato che l'esclusione dalla contribuzione previdenziale e assistenziale della quota di indennità di trasferta, per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, è regolata specificamente dall'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467. Tale disposizione prevede che le quote esenti da contribuzione siano stabilite annualmente con decreto interministeriale.

Misure delle quote esenti dal 25 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995

Con il Decreto Ministeriale 11 agosto 1995, la quota di indennità di trasferta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi è stata fissata in lire 90.000 giornaliere per le trasferte in Italia e in lire 150.000 giornaliere per le trasferte all'estero. La misura vale anche se l'indennità è corrisposta con carattere di continuità.

Importi per il periodo 1 gennaio 1995 - 24 febbraio 1995

Per il periodo precedente al 25 febbraio 1995, occorre fare riferimento agli importi già fissati dal D.M. 26 aprile 1994, cioè lire 60.000 e lire 100.000, come richiamato dalla circolare n. 176 del 6 giugno 1994.

Recupero delle differenze contributive versate in più

Le imprese di autotrasporto possono recuperare eventuali differenze contributive versate in eccedenza per i periodi successivi al 24 febbraio 1995 mediante una delle denunce contributive da presentare entro il giorno 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.

Modalità di regolarizzazione sui modelli DM 10/2 e DM 10/S

Per la compilazione dei modelli DM 10/2 e DM 10/S, le imprese devono: determinare gli imponibili da assoggettare a contribuzione per i mesi oggetto di regolarizzazione; calcolare le differenze in meno tra tali imponibili e quelli già assoggettati a contribuzione; portare tali differenze in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali così ottenuti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.