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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui il Responsabile del Settore 3 del Comune di Mattinata ha disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA n. -OMISSIS-(pratica -OMISSIS-); - di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso; quanto ai motivi aggiunti: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- con la quale si è disposto il ripristino originario dello stato dei luoghi entro il termine di giorni 90; - di ogni altro provvedimento presupposto consegue tempo o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio di una SCIA e, con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Responsabile del Settore 3 del Comune di Mattinata ha disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA presentata dalla società, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’ordinanza di demolizione, recante l’ordine di ripristino dello stato originario dei luoghi entro novanta giorni. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. In sede cautelare la società ha allegato un danno derivante dagli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il danno dedotto non era attuale: l’intero compendio immobiliare risultava sottoposto a sequestro penale e, conseguentemente, l’ordinanza di demolizione era allo stato ineseguibile. La mancanza del requisito cautelare del periculum in mora ha impedito la concessione della sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede anche la sussistenza di un periculum in mora attuale e concreto; tale requisito manca quando il danno allegato non può verificarsi nell’immediato perché l’atto lesivo è, allo stato, ineseguibile per effetto del sequestro penale del bene interessato.
  • Il sequestro penale dell’intero compendio immobiliare può escludere l’attualità del danno derivante da un’ordinanza amministrativa di demolizione, rendendo insussistente il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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