Sentenza n. 14641/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania, relativo all’abilitazione o alla formazione propedeutica all’abilitazione all’insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che, dopo un precedente diniego e una nuova istruttoria avviata a seguito di tutela cautelare, ha respinto l’istanza di riconoscimento del titolo rumeno. Il diniego si fondava sia sull’assenza della “Adeverinta ministeriale”, attestante la materia insegnabile e la fascia d’età degli alunni, sia sulla ritenuta non equiparabilità del percorso formativo rumeno ai requisiti italiani per diverse classi di concorso, non colmabile mediante misure compensative. Sono state dedotte la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, delle regole sul soccorso istruttorio e del principio di buona fede derivante dall’art. 4, par. 3, TUE; la violazione dei principi elaborati dalla Corte di giustizia e dall’Adunanza plenaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; l’irragionevolezza, il difetto di motivazione e l’omessa valutazione concreta dell’equivalenza del percorso formativo; la violazione dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007 per il mancato ricorso a misure compensative; nonché la disparità di trattamento. Il ricorrente ha inoltre lamentato il ritardo nella conclusione del procedimento, l’omessa partecipazione al secondo procedimento e la mancata instaurazione di un dialogo istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego e imponendo all’Amministrazione di riprendere il procedimento nel rispetto dei termini e delle modalità coerenti con l’art. 51 della direttiva 2013/55/UE e con l’art. 16 del d.lgs. 206/2007. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato sulla sola mancanza iniziale della “Adeverinta ministeriale”: il “Nivel”, corredato dai programmi e indicante crediti e voti, costituisce un titolo di formazione rilevante e sufficiente almeno ad avviare una valutazione concreta. L’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentire la partecipazione dell’interessato e acquisire il documento poi depositato in giudizio, anziché chiudere repentinamente il procedimento senza dialogo procedimentale. È stata inoltre ritenuta insufficiente e irragionevole la comparazione effettuata dal Ministero, basata sui programmi dei concorsi a cattedra e sul TFA, anziché sul titolo professionale oggetto di riconoscimento. Il Ministero non ha accertato concretamente le competenze del richiedente, né valutato la possibilità di colmare eventuali differenze mediante tirocinio, integrazioni o colloquio attitudinale. Il carattere non abilitante della laurea italiana è stato ritenuto non decisivo nel sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito; il quarto è stato accolto sotto il profilo della disparità di trattamento con riferimento alla mancata considerazione della “Adeverinta ministeriale” quale titolo astrattamente riconoscibile. Le spese sono state compensate per la non univocità dei precedenti.
Norme richiamate
artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007
Disciplinano il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali estere; il giudice ha ritenuto che l’Amministrazione dovesse procedere a una valutazione concreta, garantendo il dialogo procedimentale e il soccorso istruttorio.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Consente il ricorso a misure compensative quando emergano differenze tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato ospitante; il mancato esame concreto di tali misure ha contribuito all’illegittimità del diniego.
art. 51 direttiva 2013/55/UE
Impone il rispetto dei termini e delle garanzie procedimentali nella valutazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali; il procedimento ministeriale è stato ritenuto tardivo e privo di adeguato contraddittorio.
art. 4, par. 3, TUE
Rileva quale fondamento del principio di buona fede e leale cooperazione, invocato in relazione alla gestione del procedimento di riconoscimento.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato in relazione al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato nel testo quale riferimento alla buona amministrazione nel procedimento di riconoscimento.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce il quadro europeo di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali; il giudice ha escluso che la mancanza iniziale di un documento certificativo consenta automaticamente di omettere la valutazione complessiva delle competenze.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione non può respingere automaticamente l’istanza per la mancanza di un documento certificativo quando la documentazione prodotta consenta comunque di individuare un percorso formativo rilevante; deve attivare il soccorso istruttorio e procedere alla valutazione concreta delle competenze acquisite.
- La valutazione della qualifica professionale estera deve essere comparativa e concreta, considerando l’intero percorso formativo e professionale dell’interessato; non è sufficiente un raffronto astratto con programmi concorsuali o con percorsi nazionali ulteriori, se questi non costituiscono il parametro effettivo della qualifica da riconoscere.
- Quando emergano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l’Amministrazione deve esaminare la possibilità di misure compensative, quali tirocinio, integrazioni formative o prova attitudinale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve svolgersi entro termini ragionevoli e con effettiva partecipazione dell’interessato; la riapertura o rinnovazione dell’istruttoria non consente all’Amministrazione di omettere il contraddittorio, il soccorso istruttorio e la comunicazione dei motivi ostativi.
- La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella comparazione tra titoli esteri e requisiti nazionali non esclude il sindacato sulla completezza dell’istruttoria, sulla coerenza del parametro comparativo, sulla motivazione e sul rispetto della proporzionalità.
- Nel riconoscimento europeo delle qualifiche professionali, il fatto che un titolo nazionale, come una laurea, non abbia valore abilitante non è di per sé decisivo: occorre verificare in concreto le competenze del richiedente e l’eventuale possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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