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Decreto interministeriale n. 107 del 21/07/2026

Il decreto interministeriale MIT - MEF - MASE 23 maggio 2026 disciplina le modalità di attuazione del contributo di cui all'art. 3 del decreto legge 18 marzo 2026 n. 33 commisurato alla maggiore spesa sostenuta dalle imprese di autotrasporto per l'acquisto di gasolio in seguito alla crisi in Medio Oriente.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto MIT, adottato di concerto con il MEF e il MASE, disciplina l’accesso e la fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il beneficio spetta alle imprese di trasporto di merci su strada con sede legale o stabile organizzazione in Italia ed è commisurato, fino al 70%, alla maggiore spesa per il gasolio acquistato nel periodo agevolato del 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026. La procedura è gestita mediante una piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese di autotrasporto colpite dall’aumento del prezzo del gasolio nel 2026.

Credito d’imposta per il gasolio delle imprese di autotrasporto

Il decreto disciplina i criteri e le modalità di attuazione del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. La misura è finalizzata a mitigare l’impatto economico degli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio nel 2026. Il provvedimento è adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Base normativa e finalità

L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 riconosce alle imprese di trasporto indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario parametrato alla maggiore spesa per il gasolio sostenuta nei mesi di vigenza dell’agevolazione rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il decreto attuativo definisce le modalità di verifica dei requisiti, presentazione delle istanze, determinazione e concessione del credito, rispetto del limite di spesa, documentazione, revoca e controlli. La misura tiene conto della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, e in particolare della sezione 2.2 relativa al sostegno temporaneo dei prezzi dell’energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne.

Amministrazioni coinvolte

Il MIT è l’amministrazione responsabile dell’attuazione della misura, dell’individuazione dei beneficiari, della determinazione del credito, della trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, degli adempimenti in materia di aiuti di Stato e dei controlli e recuperi.

Il MEF partecipa alla concertazione del decreto in relazione agli effetti finanziari, alla regolazione contabile delle compensazioni e al coordinamento con la disciplina tributaria.

Il MASE rileva il prezzo medio del gasolio relativo al mese di febbraio 2026, assunto come parametro di riferimento per il calcolo della maggiore spesa, e partecipa alla definizione della misura in relazione alla disciplina dei prodotti energetici e alla cornice europea sugli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli gestisce la piattaforma digitale per la presentazione delle domande. L’Agenzia delle entrate riceve i dati sui crediti concessi, consente la compensazione tramite F24 e comunica al MIT i crediti effettivamente utilizzati e le eventuali indebite fruizioni accertate.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Possono accedere al beneficio le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L’agevolazione non spetta alle imprese che si trovavano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026. Restano salve le deroghe previste per micro e piccole imprese dalla sezione 2.2, paragrafo 66, lettera h), della Comunicazione C/2026/2593.

Determinazione del contributo

Il credito d’imposta è riconoscibile nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’azienda.

La quantificazione avviene sulla base:

  • dei litri di gasolio acquistati nei mesi indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026;
  • delle fatture di acquisto;
  • del prezzo medio del gasolio rilevato dal MASE per febbraio 2026;
  • del confronto tra la spesa sostenuta nel periodo agevolato e quella risultante dall’applicazione del prezzo di riferimento di febbraio 2026.

Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione C/2026/2593, secondo cui gli aiuti possono coprire fino al 70% dei costi supplementari per il combustibile causati dalla crisi e sono riferiti al periodo ammissibile decorrente dal 1° marzo 2026 fino al 31 dicembre 2026 al più tardi.

Cumulo con altre agevolazioni

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, comprese quelle rilevanti ai fini fiscali, a condizione che il cumulo, considerando anche la non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non determini il superamento del costo effettivamente sostenuto.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di accise e, in particolare, dei livelli minimi di tassazione dei prodotti energetici previsti dalla direttiva 2003/96/CE.

Procedura di domanda e concessione

Il MIT predispone gli atti necessari all’individuazione dei beneficiari e alla determinazione del credito. Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno stabiliti con successivo decreto direttoriale.

L’istanza dovrà essere presentata tramite una piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dovrà consentire l’inserimento almeno dei seguenti dati:

  • identificazione dell’impresa;
  • fatture di acquisto del gasolio;
  • litri acquistati nei mesi agevolati;
  • veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

La piattaforma sarà predisposta utilizzando risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il MIT approverà, con uno o più decreti direttoriali, il credito riconosciuto alle imprese. Gli atti saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e l’importo complessivamente concesso sarà comunicato all’Agenzia delle entrate.

Limite di spesa e riparametrazione

Il riconoscimento del credito è subordinato al rispetto del limite complessivo di spesa previsto dall’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026.

Qualora l’ammontare delle richieste ecceda le risorse disponibili, l’importo spettante a ciascun beneficiario sarà riparametrato al limite di spesa. Il credito non può quindi eccedere né la percentuale massima del 70% della maggiore spesa né l’importo complessivo delle risorse stanziate.

Modalità di fruizione fiscale

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La compensazione è consentita:

  • a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi al credito concesso;
  • entro il 31 dicembre 2026;
  • nei limiti dell’importo riconosciuto dal MIT.

L’utilizzo di un importo superiore a quello concesso comporta lo scarto dell’operazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I fondi necessari alla regolazione contabile delle compensazioni sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778, “Agenzia delle entrate - Fondi bilancio”.

Trasmissione dei dati tra MIT e Agenzia delle entrate

Il MIT trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso. Con le medesime modalità sono comunicate le variazioni e le revoche, anche parziali.

L’Agenzia delle entrate trasmette al MIT l’elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito in compensazione, con i relativi importi. Le modalità tecniche e i termini delle comunicazioni sono definiti d’intesa tra le amministrazioni.

Aiuti di Stato e Registro nazionale

Il MIT provvede agli adempimenti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, inclusa la notifica della misura alla Commissione europea quando richiesta.

Il Ministero cura inoltre gli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, adottato ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Verifiche, revoca e recupero

Il MIT conserva la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche dopo il riconoscimento del credito. Può procedere in autotutela alla revoca del provvedimento di accoglimento e disporre la restituzione del contributo all’entrata del bilancio dello Stato quando:

  • il cumulo con altri benefici determina il superamento del costo sostenuto;
  • emergono gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari;
  • il credito risulta indebitamente concesso o utilizzato.

Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, con applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dei controlli ordinari, un’indebita fruizione totale o parziale, ne informa telematicamente il MIT, che svolge le verifiche di propria competenza e procede al recupero.

Trasparenza ed entrata in vigore

I decreti direttoriali di concessione sono pubblicati sul sito del MIT nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dopo il visto e la registrazione dei competenti organi di controllo.

Punti principali

Beneficiari

Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto indicate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Misura del credito

Il credito d’imposta è riconoscibile nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio destinato alla trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa, calcolata sulla base dei litri risultanti dalle fatture e del prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal MASE.

Esclusioni e aiuti di Stato

Sono escluse le imprese che risultavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro e piccole imprese dalla Comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio 2026.

Domande e piattaforma

Termini, modalità di presentazione delle istanze e verifiche saranno definiti con successivo decreto direttoriale MIT. Le domande saranno presentate tramite una piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Riparametrazione e risorse

Il credito è riconosciuto nei limiti dello stanziamento previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026. Qualora le richieste eccedano le risorse, l’importo spettante a ciascuna impresa sarà riparametrato.

Utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati, e comunque entro il 31 dicembre 2026.

Controlli e recupero

Il MIT può effettuare controlli anche successivi al riconoscimento, revocare il beneficio e recuperare il credito indebitamente utilizzato, con interessi e sanzioni. Sono previste comunicazioni reciproche tra MIT e Agenzia delle entrate sugli importi concessi e utilizzati.

Come è indicizzato

Materieautotrasportofinanziamenti e contributifiscalità d’impresaaiuti di Stato

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