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Sentenza

Sentenza del 10/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Mancato versamento delle ritenute da parte del sostituto - Utilizzazione da parte del sostituito dei documenti per giustificare lo scomputo - L'Amministrazione può disattendere detta contabilità sulla base sia di prove certe che di indizi gravi, precisi e concordanti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il mancato versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto operate sui compensi del lavoratore autonomo e la possibilità per il sostituito di dimostrare comunque le ritenute subite. Il contribuente deve dichiarare i compensi e calcolare l'imposta sul relativo imponibile, ma il mancato versamento del sostituto non elimina né l'obbligo di quest'ultimo né la sua legittimazione passiva rispetto al recupero delle somme. In assenza della certificazione, lo scomputo può essere provato con fatture recanti l'indicazione della ritenuta, estratti conto bancari e dichiarazione sostitutiva. Tuttavia, l'Amministrazione può disattendere la contabilità quando disponga di prove certe oppure di indizi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

Il principio affermato è favorevole al contribuente quanto alla possibilità di provare le ritenute subite con documenti diversi dalla certificazione del sostituto, ma conferma anche il potere dell'Amministrazione di contestare la contabilità sulla base di elementi probatori adeguati. L'omesso versamento da parte del sostituto non consente di negare automaticamente lo scomputo al sostituito, né esclude la responsabilità del sostituto per il recupero delle ritenute non versate. Per evitare una duplicazione del prelievo operano l'azione di ripetizione dell'indebito e l'eccezione prevista dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 127 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nel testo richiamato dalla pronuncia

    espresso divieto posto dall'art. 127 del vigente T.U.

    La norma è richiamata quale strumento per impedire una duplicazione del prelievo fiscale, consentendo al contribuente di opporsi a una doppia imposizione dello stesso reddito.

  • Disciplina delle ritenute d'acconto e degli obblighi del sostituto d'imposta

    Il sostituto deve operare e versare la ritenuta; il sostituito deve dichiarare il compenso e può scomputare la ritenuta effettivamente subita, anche se il sostituto non l'ha versata, purché ne dimostri l'applicazione e il pagamento del compenso.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009

    In caso di mancata ricezione della certificazione, il contribuente può utilizzare documentazione alternativa, come fattura con ritenuta indicata, estratto conto bancario e dichiarazione sostitutiva relativa ai pagamenti.

  • Cassazione, sentenza n. 16686 del 2013

    Il mancato versamento della ritenuta da parte del sostituto non fa venir meno né l'obbligo del sostituito di dichiarare il reddito né la responsabilità del sostituto verso l'Amministrazione; devono però essere evitati duplicazioni del prelievo.

Massime di principio

  • Il contribuente non perde automaticamente il diritto allo scomputo della ritenuta solo perché il sostituto non ha rilasciato la certificazione o non ha versato la ritenuta.
  • In mancanza della certificazione, è opportuno conservare fatture, prova dei pagamenti bancari, scritture contabili e una dichiarazione sostitutiva che colleghi i pagamenti alle fatture e attesti l'assenza di ulteriori versamenti.
  • La prova deve dimostrare sia l'applicazione della ritenuta sia l'effettivo pagamento del compenso al netto della ritenuta; la sola indicazione contabile potrebbe non essere sufficiente se contestata con elementi concreti.
  • L'Amministrazione può superare una contabilità formalmente regolare soltanto sulla base di prove certe o di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Il mancato versamento del sostituto non trasferisce integralmente sul contribuente la responsabilità dell'omissione e non può comportare una doppia imposizione dello stesso reddito.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve eccepire il rischio di duplicazione del prelievo e, se necessario, agire per la restituzione delle somme indebitamente richieste o versate.

Testo integrale

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