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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10847/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 1880/23 del Tribunale di Frosinone (passata in giudicato il 29/02/2024). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) sostenendo che la detenzione in Slovenia (asserita dal 29/01/2022 al 01/06/2024, con prova della sola scarcerazione il 31/05/2024) costituisse causa di forza maggiore che gli aveva impedito di comunicare col difensore e quindi di proporre tempestivamente impugnazione; si è contestato inoltre che l'istanza fosse riproposizione di analoga richiesta già rigettata e che il giudice di merito non avesse valutato un documento sopravvenuto relativo alla detenzione all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato il principio secondo cui la forza maggiore che giustifica la restituzione in termini deve essere assoluta, non superabile con diligenza normale e non imputabile all'agente; ha ritenuto che la mera detenzione all'estero non esonera l'imputato dall'obbligo di mantenere contatti con il difensore e che la corretta notifica e la dichiarazione di 'assenza' nel procedimento (con decreto di irreperibilità del 13/12/2018) indicano che l'imputato aveva conoscenza del processo. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; dalla sentenza emerge l'uso della lett. b) (violazione di legge) e della lett. e) per contestare la motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 175 c.p.p.

    Regola la rimessione in termini per l'impugnazione per causa di forza maggiore: la Corte interpreta la norma nel senso che la forza maggiore deve essere assoluta, non superabile con normale diligenza e non imputabile all'interessato

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato nella valutazione delle impugnazioni e dei relativi termini; la Corte lo considera in riferimento ai presupposti processuali per la validità dell'impugnazione e della notifica

  • art. 123 c.p.p.

    Norma menzionata dalla difesa come principio di diritto interno; la Corte osserva che l'esistenza di norme processuali interne come l'art. 123 non esclude l'applicazione del principio secondo cui la detenzione estera non automatizza la forza maggiore

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese nel procedimento di cassazione: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La 'forza maggiore' ai fini della rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede un impedimento assoluto, non superabile con l'impegno e la diligenza ordinari, e non imputabile all'interessato; elementi meramente ostativi o difficoltà non sono sufficienti.
  • La detenzione all'estero non costituisce automaticamente causa di forza maggiore: il condannato resta tenuto, se possibile, a mantenere contatti col difensore (anche epistolari o telefonici) per informarlo del luogo di detenzione e per far valere eventuali impedimenti.
  • La corretta notifica e la dichiarazione formale di 'assenza' nel processo sono elementi che fanno presumere la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e possono escludere il diritto alla rimessione in termini.
  • Per ottenere la restituzione in termini è necessario fornire prova precisa e documentata dell'effettivo impedimento (con indicazione chiara di inizio e fine della detenzione o di altri ostacoli) e spiegare perché tale impedimento ha reso vano ogni sforzo per l'impugnazione.
  • La riproposizione di istanze identiche già rigettate è valutata con rigore: il giudice può considerare una nuova istanza come reiterazione e respingerla se non emergono nuovi elementi decisivi e comprovati.
  • In caso di controversie su questioni processuali di comunicazione o irreperibilità, è determinante provare concretamente l'impossibilità di comunicare con il difensore e, se possibile, aver informato formalmente l'autorità giudiziaria dello stato di detenzione.

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