Ordinanza n. 6595/2026 - Roma, Sezione 1B
per la correzione della sentenza n. -OMISSIS-del 4 marzo 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 15092/2025 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza della Sezione che aveva accolto il ricorso contro il giudizio di inidoneità psicofisica al concorso per allievi carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'istanza, proposta dal ricorrente del giudizio originario, ha riguardato la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza del 4 marzo 2026. In particolare, la sentenza aveva liquidato le spese di lite in complessivi 2.000 euro, oltre rimborso delle spese generali, IVA, CPA e altri accessori, ma non aveva indicato che il difensore si era dichiarato antistatario, circostanza risultante dal ricorso introduttivo e dalla procura ad litem. È stato quindi chiesto di integrare il dispositivo con la previsione della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo sussistente l'errore materiale evidenziato. Ha disposto di correggere la sentenza del 4 marzo 2026 aggiungendo, dopo la liquidazione delle spese, la formula secondo cui esse sono da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Il provvedimento non modifica la decisione di merito già adottata, che aveva accolto il ricorso contro l'inidoneità psicofisica.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; il TAR lo ha applicato per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Impone gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla conseguente esigenza di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Concorre a fondare la disposizione di oscuramento dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando tale dichiarazione risulta dagli atti di causa, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., senza necessità di modificare la decisione di merito.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta mediante integrazione del dispositivo della sentenza con la formula relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
- Quando un provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può ordinare alla Segreteria l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in qualsiasi ipotesi di diffusione.
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